Cessione crediti in blocco ex art. 58 TUB e prova della titolarità del rapporto

Cessione crediti in blocco ex art. 58 TUB e prova della titolarità del rapporto

Ordinanza del 08.03.2022Tribunale di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Estratto

la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. Cass. n. 4116-16, richiamata espressamente da Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n.24798) …

In conclusione, si può dire che, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U..


In Fatto

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, la debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi eccependo la mancata prova, da parte del creditore, della legittimazione attiva e della titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva; pertanto, instava per l’improcedibilità dell’esecuzione e, in subordine, per la sospensione dell’esecuzione  ex art. 624 c.p.c. Segnatamente, sosteneva che l’opposta non aveva dimostrato l’inclusione del credito oggetto della procedura nella cessione in blocco, in quanto,  ad avviso della debitrice, la prova della titolarità del credito andava data necessariamente con la produzione in giudizio del contratto di cessione, assumendo non sarebbe sufficiente la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici (unico documento prodotto dal creditore era l’estratto della Gazzetta Ufficiale).

Si costituiva il debitore, per il tramite della mandataria, in surroga del nuovo titolare del credito, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Nello specifico, l’opposta assumeva, ai fini della titolarità e validità del credito, l’efficacia probatoria dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Estratto della sentenza

1.1. In ordine all’unico motivo di ricorso, si deve anzitutto distinguere tra la doglianza riguardante il difetto di legittimazione attiva del creditore e quella attinente alla titolarità sostanziale del credito.

Sul punto, invero, si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951), ripercorrendo la distinzione tra la legittimazione attiva, da un lato, e la titolarità del rapporto controverso, dall’altro, sottolineando che a) la mancanza della prima integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore; b) la titolarità dal lato attivo o passivo della posizione soggettiva oggetto dell’azione rappresenta una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda.

In quest’ottica è la parte che promuove il giudizio a dover prospettare di essere parte attiva dello stesso ai fini della legittimazione ad agire e ciò non pone particolari problemi dal punto di vista probatorio, giacché è assai raro che colui che intraprende un giudizio non si prospetti astrattamente titolare del diritto per il quale agisce: la questione di legittimazione attiva ha infatti una portata residuale, vertendosi nella maggior parte dei casi nell’ambito della titolarità del rapporto.

Dunque, nel caso di specie, atteso che non si pone un effettivo problema ai fini della legittimazione attiva giacché il creditore – nel proprio atto di costituzione in surroga ex art. 111c.p.c. – si prospetta come parte attiva del rapporto, occorre esaminare la doglianza relativa alla contestazione della titolarità, in capo al creditore, del credito per cui questa ha agito.

Pertanto la debitrice ha sostanzialmente sollevato una questione preliminare di merito, onerando così la società di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

1.2. Circa l’eccezione sul difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo sollevata dalla debitrice esecutata, si deve fare una premessa.

A proposito costituisce principio generale e, in quanto tale, applicabile anche all’operazione di cartolarizzazione, che per essere opponibile un negozio di cessione deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell’obbligazione da lui contratta; a questo fine tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo tuttavia necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella G.U. dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Allegare la copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780). Si aggiunga che tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell’effettività della cessione (Cass. civ., 02.03.2016, n 4116).

In materia di cessioni di credito in blocco, se da una parte è vero che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sè sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. Cass. n. 4116-16, richiamata espressamente da Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n.24798), è altrettanto vero che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., sez. III, 13/06/2019, n.15884). (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent., n. 31118/2017; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 17110/2019; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Ragusa, sent., 18.01.2019, n. 68).

In conclusione, si può dire che, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U..

A questo proposito si sono pronunciati anche i Giudici di merito:

i) alcuni hanno ritenuto che la Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente e che la prova dell’avvenuta cessione possa essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria;

ii) altre pronunce, facendo leva sulla lettera dell’art. 4 della L. n. 130/1999, che richiama l’art. 58 T.u.b., hanno sostenuto che la prova della titolarità del credito sia  compiutamente fornita solo con la produzione in giudizio dell’estratto della Gazzetta Ufficiale. (Trib. Cuneo, sent., 11.05.2018, n. 387, che ha ritenuto sufficiente la G.U., in un caso nel quale, però, era stato anche prodotto il contratto di cessione; Trib. Pavia, sent., 01.02.2019, n. 184, secondo cui la normativa non prevede l’indicazione specifica nell’avviso di cessione e, quindi, in materia di cartolarizzazioni non sarebbe necessaria né la notifica al debitore, né l’individuazione del singolo rapporto di credito in base ai criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale).

Ebbene spetta al Giudice valutare caso per caso quali siano gli elementi in grado di fondare il proprio convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo: l’estratto della G.U., se dettagliato; la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della G.U.; il contratto di cessione, che sia in originale o meno.

Sul punto la società opposta ha prodotto in giudizio esclusivamente l’estratto della G.U. circa il contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco […]

Ebbene, nell’estratto della Gazzetta Ufficiale non viene individuata nello specifico la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione, ad esempio analizzandone le caratteristiche al fine di delinearli nel modo più preciso possibile e neppure vengono utilizzati termini onnicomprensivi quale, ad esempio, la locuzione “tutti i crediti”.

Si deve infatti precisare che “in tema di cessione di crediti, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito può essere affermata solo quando la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze o dubbi di sorta quali siano i crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione” (Trib. Prato, sez. I, 25/05/2021, n. 386); è pertanto evidente che, nel caso di specie, l’avviso non appare sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi del credito.

Peraltro, oltre all’estratto appena citato, null’altro è stato allegato dall’opposta, né una dichiarazione del cedente il quale attesti che tra i crediti compresi nella cessione rientri anche quello in questione, né il contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto; la produzione di detti documenti appare invece indispensabile in questo caso.

Ora, alla luce della scarsa documentazione prodotta, posto che:

a)la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798);

b) nella fattispecie in esame si è già precisato che l’opponente ha fondato la propria opposizione (qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.) su un unico motivo, ossia il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta e di conseguenza si deve senza dubbio escludere che vi sia stato riconoscimento della legittimazione sostanziale;

c) la società creditrice aveva l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario, onere che – come sopra esplicitato – l’opposta non ha adempiuto;

l’opposizione è allo stato fondata su adeguato fumus boni juris in merito al difetto di prova della titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla […].

2. Alla luce delle argomentazioni sopra addotte, sussistono i gravi motivi richiesti dall’art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva de qua.

Avv. Cosimo Montinaro

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