Cessione di crediti in blocco: la pubblicazione in GU non è sufficiente

Cessione di crediti in blocco: la pubblicazione in GU non è sufficiente

introduzione

La cessione di crediti in blocco è un tema cruciale nel panorama giuridico, e recentemente, con ordinanza del 05 dicembre 2023, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi, Dott. Natali, ha delineato importanti principi relativi a questo processo ai sensi dell’art. 58 TUB.

Principi e Normative

Titolarità Soggettiva e Contestazione della Cessione

La questione chiave affrontata riguarda la prova della titolarità soggettiva del creditore cessionario in caso di contestazione della cessione da parte del debitore. Il Giudice ha chiarito che questa è una questione rilevabile d’ufficio, ascrivibile agli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio.

Comunicazione della Cessione e Pubblicazione

Ai sensi dell‘art. 1264 c.c., la cessione del credito deve essere comunicata al debitore ceduto. Nel caso di cessione di crediti in blocco, l’art. 58 TUB consente la pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerando dalla notifica individuale. Tuttavia, l’ordinanza sottolinea che tale pubblicazione da sola non costituisce prova sufficiente dell’avvenuta cessione.

Onere del Cessionario nella Prova

Il Giudice ha affermato che il cessionario ha l’onere di dimostrare in giudizio l’inclusione del credito nella cessione in blocco. Ciò richiede la prova dell’effettivo perfezionamento della cessione prima della richiesta di pagamento, seguendo criteri oggettivi e facilmente verificabili.

Modalità di Prova Raccomandate

Il GE ha sottolineato che la prova documentale diretta tramite il contratto di cessione è preferibile. In assenza di questo, una prova meramente indiziaria e indiretta non è sufficiente. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sebbene un indizio, deve essere supportata da altre circostanze convergenti.

conclusione

La sentenza del Tribunale di Brindisi è in linea con la giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha sempre affermato che la pubblicazione in GU della cessione di crediti in blocco non è sufficiente a provare l’esistenza dell’avvenuta cessione.

La sentenza è importante perché fornisce un quadro chiaro degli elementi di prova che il cessionario deve fornire in giudizio per dimostrare la titolarità soggettiva del credito azionato.

In particolare, la sentenza sottolinea che la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco è la prova più idonea a dimostrare l’esistenza della cessione.

Tuttavia, in assenza del contratto di cessione, il cessionario può provare la titolarità soggettiva mediante altri elementi di prova convergenti, che siano idonei a dimostrare non solo l’esistenza della cessione, ma anche la sua ricomprensione nella posizione creditoria controversa.

Avv. Cosimo Montinaro

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