Clausola PRF nei buoni postali e legittimazione degli eredi del cointestatario deceduto – Corte Appello Roma 2026

La clausola PRF (pari facoltΓ  di rimborso) apposta sui buoni postali fruttiferi legittima gli eredi del cointestatario deceduto alla riscossione integrale del titolo senza necessitΓ  di quietanza di tutti gli aventi diritto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello proposto dalla convenuta confermando l’ordinanza di primo grado che aveva condannato al rimborso integrale dei buoni fruttiferi emessi con clausola di pari facoltΓ  di rimborso in favore degli eredi del cointestatario defunto. La controversia riguardava l’applicabilitΓ  dell’art. 187 del DPR 256/1989, invocato dalla societΓ  per subordinare il rimborso alla quietanza di tutti gli eredi, rispetto alla disciplina generale dei titoli di legittimazione ex art. 2021 c.c..

La Corte ha escluso l’applicabilitΓ  dell’art. 187 DPR 256/1989 ai buoni fruttiferi con clausola PRF, ritenendo tale disposizione incompatibile con il regime di libera rimborsabilitΓ  a vista previsto dall’art. 208 del medesimo decreto e con la natura contrattuale dell’obbligazione assunta dall’emittente al momento dell’emissione del titolo.

Estratto della sentenza

“Il rinvio disposto dall’art.203 DPR 256/1989 Γ¨ limitato dall’inciso ‘in quanto applicabili e semprechΓ© non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI’ e pertanto, con riferimento alla legittimazione alla riscossione dei titoli cointestati ‘con pari facoltΓ  di rimborso’ occorre tener conto della diversa natura, sul piano della legittimazione alla riscossione, dei libretti postali e dei buoni postali fruttiferi. Questi ultimi sono rimborsabili a vista ex art.208 DPR cit. e, in deroga al principio generale di libera cedibilitΓ  dei crediti, ‘non sono sequestrabili nΓ© pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno’ (art.204 comma 3 DPR cit.) il che rafforza il diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal titolo a ottenerne il rimborso a vista”