Clausole vessatorie nei contratti con consumatore: doppia sottoscrizione insufficiente senza prova della trattativa individuale – Tribunale Venezia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Contratti bancari – Clausole vessatorie e Codice del Consumo
  • Oggetto: Inefficacia clausola vessatoria in contratto con consumatore – Insufficienza doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. – Onere probatorio trattativa individuale a carico del professionista
  • Normativa: artt. 1341, 1342, 1957 c.c.; artt. 33, 34, 36 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., n. 27558/2023 (doppia sottoscrizione insufficiente); Cass. civ., n. 4140/2024 (contratti notarili e consumatore); Cass. civ., n. 18834/2025 (requisiti trattativa individuale)
  • Parole chiave: clausole vessatorie consumatore, doppia sottoscrizione art. 1341 c.c., trattativa individuale codice consumo, onere prova professionista, fideiussione bancaria

La doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 comma 2 c.c. non è sufficiente nei contratti con il consumatore: il professionista deve provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa individuale caratterizzata da individualità, serietà ed effettività, non potendo limitarsi alla doppia firma prevista per i contratti mediante moduli o formulari.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2026, ha dichiarato inefficace una clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. contenuta in una fideiussione bancaria, precisando che la disciplina consumeristica si affianca a quella ex art. 1341 c.c. ma è altra e diversa, applicandosi anche al singolo rapporto contrattuale. La banca cessionaria del credito aveva sostenuto la validità della clausola in quanto oggetto di doppia sottoscrizione davanti a notaio, ma il Tribunale ha ribadito che nei rapporti con consumatore la doppia firma non assolve l’onere probatorio della trattativa individuale. La pronuncia chiarisce i requisiti rigorosi che il professionista deve dimostrare per rendere efficaci le clausole vessatorie nei contratti con consumatore.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Duplice disciplina concorrente: distinzione tra art. 1341 c.c. (contratti mediante moduli o formulari per serie indefinite di rapporti) e Codice del Consumo (applicabile anche al singolo contratto predisposto unilateralmente dal professionista).
  • Insufficienza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma 2 c.c.: nei contratti con consumatore la specifica approvazione per iscritto non basta, dovendo il professionista provare la trattativa individuale ex art. 34 co. 4 D.Lgs. 206/2005.
  • Onere probatorio rigoroso a carico del professionista: necessità di allegare e dimostrare il fatto storico della negoziazione mediante elementi concreti, non essendo sufficiente la presenza del notaio o la diversità del testo dai moduli standard.
  • Requisiti indefettibili della trattativa individuale: individualità (clausole esaminate singolarmente nel loro significato complessivo), serietà (comportamento obiettivamente idoneo), effettività (negoziazione sostanziale con libertà di determinare il contenuto).
  • Vessatorietà clausola deroga art. 1957 c.c.: la dispensa del creditore dal rispetto dei termini per escutere il garante determina significativo squilibrio tra diritti del professionista e obblighi del consumatore.
  • Conseguenze mancata prova: decadenza del creditore dalla possibilità di escutere la fideiussione per applicazione integrale art. 1957 c.c. a seguito della dichiarata inefficacia della clausola vessatoria.