Come accertare la lesione della quota di legittima

Come accertare la lesione della quota di legittima

Introduzione

In tema di successione necessaria, il legittimario ha diritto a ricevere una quota dell’eredità, detta quota di legittima o di riserva. Questa quota è stabilita dalla legge e varia a seconda del grado di parentela tra il legittimario e il de cuius.

Quando il de cuius, con le sue disposizioni testamentarie o con le donazioni fatte in vita, riduce la quota di legittima di uno o più legittimari, si verifica una lesione della legittima.

In questo caso, il legittimario leso può esercitare l’azione di riduzione, al fine di far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive e di reintegrare la propria quota di legittima.

La procedura per accertare la lesione della legittima

L’accertamento della lesione della legittima è un procedimento complesso, che deve essere svolto da un professionista esperto in materia successoria.

In linea generale, la procedura per accertare la lesione della legittima si articola nei seguenti passaggi:

  1. Formazione della massa ereditaria

Il primo passo è quello di individuare i beni che compongono la massa ereditaria. La massa ereditaria è costituita dal patrimonio del de cuius, al netto dei debiti.

Per determinare il valore dei beni, occorre considerare il loro valore al momento dell’apertura della successione.

  1. Determinazione della quota disponibile

La quota disponibile è la parte dell’eredità che il de cuius può disporre liberamente, senza ledere i diritti dei legittimari.

La quota disponibile è pari al 3/4 dell’eredità, se il de cuius ha un solo figlio, e al 2/3 dell’eredità, se il de cuius ha più di un figlio.

  1. Determinazione della quota di legittima

La quota di legittima è la parte dell’eredità che spetta ai legittimari a titolo di diritto.

La quota di legittima è pari alla metà dell’eredità, se il de cuius ha un solo figlio, e a 1/3 dell’eredità, se il de cuius ha più di un figlio.

  1. Imputazione delle donazioni

Le donazioni fatte in vita dal de cuius al legittimario leso vanno imputate alla quota di legittima.

L’imputazione delle donazioni avviene in base al valore dei beni donati, al momento dell’apertura della successione.

  1. Verifica della lesione della legittima

Una volta determinata la quota di legittima, occorre verificare se essa è stata lesa.

La lesione della legittima si verifica quando la quota di legittima è inferiore a quella che spetta al legittimario a titolo di diritto.

MASSIMA, Tribunale di Lecce, sentenza n. 2113/2022, pubblicata il 07.07.2022

[…]in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012).

Conclusione

L’accertamento della lesione della legittima è un procedimento complesso, che richiede competenze specifiche in materia successoria.

Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto, che possa fornire la consulenza necessaria per tutelare i diritti dei legittimari.

Avv. Cosimo Montinaro

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