Come aprire un Bed and Breakfast (B&B) in Puglia: guida legale completa

Come aprire un Bed and Breakfast (B&B) in Puglia: guida legale completa

Introduzione

La Puglia è una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali, che ogni anno attira milioni di turisti da tutto il mondo. Aprire un Bed and Breakfast (B&B) in Puglia può essere un’ottima opportunità per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale nel settore del turismo.

In questa guida, analizzeremo tutti gli aspetti da considerare per aprire un Bed and Breakfast in Puglia, dalla normativa vigente alle procedure burocratiche, fino alla promozione e alla gestione dell’attività.

Normativa vigente

La normativa in materia di Bed and Breakfast è disciplinata dalla legge regionale PUGLIA 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”.

Generalità, definizioni, requisiti (art. 1)

La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell’attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l’incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì l’utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

La legge individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:

  • a conduzione familiare;
  • in forma imprenditoriale. 

L’esercizio dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

Le abitazioni destinate all’attività di B&B hanno l’obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza.

I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività di B&B (Allegato 1)

  1. il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
  2. la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più.
  3. pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
  4. fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell’ospite;
  5. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  6. somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità.

Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta – e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l’esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare (art. 2)

Si definisce “B&B a conduzione familiare” l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.

L’attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un’unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.

L’attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l’anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi.

All’interno dei borghi e dei Comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, l’attività di B&B può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l’obbligo di dimora nell’unità abitativa principale.

L’esercizio dell’attività di B&B a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei B&B in forma Imprenditoriale (art. 3)

Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

L’attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

L’esercizio dell’attività di B&B in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Inizio dell’attività (art. 4)

L’esercizio dell’attività di B&B è consentito, previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l’immobile adibito all’attività.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà e comunque deve contenere:

  1. generalità complete del richiedente;
  2. denominazione e ubicazione del B&B;
  3. indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;
  4. planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l’indicazione di quelli destinati all’attività di B&B;
  5. periodo di apertura e chiusura;
  6. possesso, da parte dell’immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
  7. sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  8. iscrizione nel registro delle imprese (solo per i B&B in forma imprenditoriale).

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune territorialmente competente.

Obblighi di chi esercita l’attività di B&B (Art. 5)

Chi esercita l’attività di B&B è tenuto all’osservanza dei seguenti adempimenti:

  1. esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone diversamente abili;
  2. ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
  3. comunicare al Comune competente e all’Agenzia regionale  Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l’anno successivo e i periodi di attività;
  4. rispettare l’obbligo di comunicare all’Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione;
  5. esporre all’esterno il marchio regionale di cui all’articolo 11;
  6. rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l’avvenuto pagamento dei servizi resi;
  7. sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti;
  8. esporre l’iscrizione nel registro delle imprese (solo per i B&B in forma imprenditoriale).

Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività (Art. 6)

Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente, l’attività di B&B deve darne preventiva comunicazione al Comune e all’Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.

La sospensione temporanea dell’attività di B&B è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.

Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di B&B e, pertanto, quest’ultima s’intende cessata.

La chiusura per cessazione dell’attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all’Agenzia regionale Pugliapromozione.

Il soggetto che esercita l’attività di B&B in forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di commercio per la cancellazione dal relativo registro delle imprese.

Chiamaci

Se desideri ulteriori informazioni o una consulenza legale personalizzata, non esitare a chiamare lo studio legale dell’Avv. Cosimo Montinaro. Siamo qui per aiutarti a realizzare il tuo sogno di aprire un Bed and Breakfast in Puglia!

Avv. Cosimo Montinaro

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