Come riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio?

Qual è la procedura da seguire per riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio?

Lo status giuridico di figlio nato fuori del matrimonio non si costituisce quale immediato effetto dell’atto generativo, essendo necessario che il rapporto di filiazione venga riconosciuto dal genitore (da uno o entrambi i genitori) ovvero venga giudizialmente accertato.

La dichiarazione di riconoscere un figlio come proprio deve essere effettuata, ad substantiam, con una delle seguenti modalità: o nell’atto di nascita, o in una dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico, o in un testamento, qualunque ne sia la forma (e pertanto anche in un semplice testamento olografo). Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno della morte del testatore. Il riconoscimento, una volta effettuato, è sempre irrevocabile, perfino se, essendo contenuto in un testamento, questo viene revocato (art. 256 c.c.). Il riconoscimento è un actus legitimus: non si può, cioè, sottoporlo a termini o condizioni.

La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 250, ult. comma, c.c.). Tuttavia, tale limite non ha più carattere assoluto, prevedendo la nuova legge che il giudice possa autorizzare ugualmente il minore di anni sedici al riconoscimento, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250, comma 5, c.c. novellato).

Ai sensi dell’art. 250, comma 2, c.c., se la persona riconosciuta ha già compiuto i quattordici anni occorre il suo assenso affinché il riconoscimento produca effetto.

Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore, se il figlio non ha ancora compiuto i quattordici anni e non è quindi richiesto il suo assenso, deve ottenere il consenso di colui che ha effettuato il riconoscimento per primo (art. 250, comma 3, c.c.). Per l’ipotesi in cui quest’ultimo non dia il proprio consenso, la L. n. 219/2012 ha introdotto specifiche regole procedimentali, modificando radicalmente il testo dell’art. 250, comma 4, c.c. Dopo aver ribadito il principio per cui il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio, la norma stabilisce che il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al giudice, il quale fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se quest’ultimo non si oppone entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento produce i suoi effetti in quanto si presume che chi procede ad un riconoscimento dichiari un fatto vero e che quindi la persona riconosciuta sia figlio di colui che la riconosce. Pertanto, un riconoscimento può essere impugnato in qualsiasi momento qualora si sostenga che esso non corrisponde a verità: che, cioè, il riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato di esserne il genitore. L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere intentata (art. 263, comma 1, c.c.) sia dall’autore del riconoscimento – il quale può agire non soltanto quando abbia scoperto successivamente che il riconoscimento non corrisponde a verità, ma pure quando ne fosse consapevole fin dal momento in cui lo ha effettuato – sia da colui che è stato riconosciuto (che può avere ragioni morali o patrimoniali per far accertare la verità), sia da chiunque vi abbia interesse (ad es.: gli eredi dell’autore del riconoscimento per escludere il riconosciuto dalla successione; il vero genitore del riconosciuto; il donatario dell’autore del riconoscimento, esposto ad azione di riduzione da parte del figlio).

Se colui che è stato riconosciuto è minorenne il giudice, su istanza del minore che abbia compiuto i quattordici anni, ovvero, se di età inferiore, del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, può autorizzare l’impugnazione da parte del figlio, nominando a tal fine un curatore speciale. L’art. 74 della legge sull’adozione (L. n. 184/1983) prevede che il tribunale per i minorenni possa promuovere anche d’ufficio l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nominando un curatore.

Avv. Cosimo Montinaro

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