Compensazione dell’Assegno di Mantenimento del Coniuge: Guida Completa

Compensazione dell’Assegno di Mantenimento del Coniuge: Guida Completa

La compensazione nell’ambito dei rapporti di coppia è sempre stata un argomento estremamente delicato e oggetto di numerose controversie legali. Quando si tratta dell’assegno di mantenimento del coniuge, la questione assume connotati ancora più complessi, poiché entrano in gioco non solo i principi giuridici, ma anche le esigenze di natura economica e il bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9686 del 2020 ha posto nuovamente l’attenzione su questo tema, offrendo una lettura articolata e approfondita delle dinamiche relative alla compensazione dell’assegno di mantenimento. Quali sono i principi e le argomentazioni che hanno guidato i giudici in questa pronuncia? E quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione per gli operatori del diritto e per i clienti coinvolti in simili controversie? In questo articolo andremo ad esplorare in dettaglio le sfaccettature di questa importante sentenza, offrendo una prospettiva completa e aggiornata sulla questione.

Indice:

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

Esposizione dei fatti di causa

La controversia nasceva dall’opposizione all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata da C.L. nei confronti di L.C., in forza di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale tra i due coniugi. L.C., parte opposta, eccepiva in compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo fondiario stipulato da entrambi.

All’esito della fase davanti al giudice dell’esecuzione, il Tribunale aveva accolto l’opposizione, condannando l’opposta al pagamento della somma eccedente la compensazione. La Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il credito oggetto del titolo esecutivo non avesse natura strettamente alimentare e che il controcredito, derivante dal regresso conseguente al pagamento del mutuo, fosse successivo a quello azionato e accertabile nel giudizio di opposizione senza dilazioni.

Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da C.L. avverso la sentenza della Corte di Appello, ha fatto riferimento a una serie di disposizioni normative e di precedenti giurisprudenziali rilevanti per la fattispecie in esame.

In particolare, sono stati presi in considerazione gli articoli 447, 1246, 156 del Codice Civile, nonché l’art. 115 del Codice di Procedura Civile, in relazione alla natura del credito derivante dall’assegno di mantenimento e alla sua compensabilità.

La Corte ha inoltre richiamato la propria consolidata giurisprudenza in materia, citando, tra le altre, le sentenze n. 13609 del 2016, n. 25166 del 2017, n. 11689 del 2018 e n. 23569 del 2016, le quali hanno affermato il principio secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e, pertanto, non compensabile.

Inoltre, la Corte ha fatto riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 17 del 2000 e la sentenza n. 30 del 1988, le quali hanno chiarito la distinzione tra il credito alimentare e il più ampio credito di mantenimento del coniuge separato.

Decisione del caso e analisi della sentenza

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso proposto da C.L., ha rigettato in parte il primo motivo di ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato.

In particolare, la Corte ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e, pertanto, non compensabile. Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura e natura, in quanto trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno.

La Corte ha inoltre sottolineato l’inscindibilità della quota alimentare dal credito di mantenimento azionato esecutivamente, in quanto una diversa soluzione si risolverebbe in una lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo, comportando una dilazione procedimentale necessaria ogni volta che si assuma l’individuabilità di una quota alimentare nel credito azionato.

Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte li ha ritenuti inammissibili, in quanto non censuravano in modo specifico ed idoneo le statuizioni della Corte di Appello sulla decorrenza della prescrizione e sull’importo della transazione.

Massima risolutiva della sentenza

Il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e, pertanto, non compensabile. Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura e natura, in quanto trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 26/05/2020, n. 9686).

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in esame ha diverse implicazioni pratiche per gli operatori del diritto e per i clienti coinvolti in simili controversie:

  1. Distinzione tra credito alimentare e credito di mantenimento del coniuge: La Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza la differenza tra il credito alimentare, che non può essere oggetto di compensazione, e il più ampio credito di mantenimento del coniuge, che invece può essere compensato con altri crediti. Questa distinzione è fondamentale per gli avvocati nella gestione delle cause di separazione e divorzio.
  2. Impossibilità di scindere la quota alimentare nel credito di mantenimento: La Corte ha escluso la possibilità di scindere la quota alimentare dal credito di mantenimento azionato esecutivamente, in quanto ciò comporterebbe una lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo. Questo principio è rilevante per gli avvocati che si trovano a gestire procedure esecutive relative a crediti di mantenimento.
  3. Limiti all’opponibilità in compensazione: La sentenza chiarisce i limiti all’opponibilità in compensazione del credito di mantenimento del coniuge, stabilendo che è possibile opporre in compensazione un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione. Questo aspetto è di estrema importanza per gli avvocati che si occupano di procedure esecutive e di opposizioni all’esecuzione.
  4. Implicazioni per i clienti: La decisione della Corte di Cassazione ha significative ricadute pratiche anche per i clienti coinvolti in controversie relative all’assegno di mantenimento. Essa fornisce loro una maggiore certezza giuridica sulla possibilità di compensare o meno il credito di mantenimento, consentendo loro di adottare strategie difensive più efficaci.

In conclusione, la sentenza in esame rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità giuridica, offrendo una lettura articolata e approfondita della complessa tematica della compensazione dell’assegno di mantenimento del coniuge. Le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione saranno senza dubbio un utile strumento di lavoro per gli avvocati e di orientamento per i clienti coinvolti in simili controversie.

Avv. Cosimo Montinaro

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