Compensazione per ritardo aereo: diritti del passeggero confermati dal Tribunale di Roma 2024

Compensazione per ritardo aereo: diritti del passeggero confermati dal Tribunale di Roma 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Roma del 2024 ha riaffermato i diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi significativi, anche quando coinvolgono voli in coincidenza. Il caso solleva interessanti questioni sulla responsabilità delle compagnie aeree e sull’interpretazione del Regolamento CE 261/2004. Cosa accade quando un ritardo apparentemente breve causa la perdita di una coincidenza, portando a un arrivo a destinazione ritardato di molte ore? Il passeggero ha diritto a un risarcimento anche se il primo volo ha subito un ritardo inferiore alle soglie previste dal regolamento? La decisione del Tribunale offre importanti chiarimenti su questi aspetti controversi del diritto dei trasporti aerei.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia in esame trae origine da un viaggio aereo prenotato da un passeggero con destinazione finale Phuket, in Thailandia. Il volo, operato dalla compagnia aerea convenuta, prevedeva una partenza da Roma Fiumicino con scalo intermedio a Istanbul. Secondo la prenotazione, il passeggero avrebbe dovuto decollare da Roma alle ore 15:25 del 15 luglio 2019, giungere a Istanbul alle 19:00 dello stesso giorno, per poi imbarcarsi su un secondo volo diretto a Phuket con partenza alle 20:05 e arrivo previsto alle 9:50 del giorno successivo.

Tuttavia, il primo volo da Roma a Istanbul ha subito un ritardo di 55 minuti alla partenza, arrivando a Istanbul alle 19:55 anziché alle 19:00 come programmato. Questo ritardo ha avuto ripercussioni significative sul proseguimento del viaggio del passeggero. Infatti, nonostante il secondo volo per Phuket avesse chiuso l’imbarco alle 20:10, quindi 15 minuti dopo l’arrivo effettivo del primo volo, il passeggero non è riuscito a prendere la coincidenza.

Di conseguenza, il viaggiatore si è trovato costretto a pernottare in albergo a Istanbul, essendo stato riprotetto dalla compagnia aerea su un volo alternativo per Phuket in partenza il giorno successivo, questa volta con uno scalo aggiuntivo a Bangkok. Questa situazione ha comportato un notevole ritardo nell’arrivo a destinazione finale rispetto a quanto originariamente previsto.

A seguito di questi eventi, il passeggero ha ritenuto di aver maturato il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, il passeggero ha reclamato una compensazione di 600 euro, corrispondente alla fascia più elevata prevista dal regolamento per i voli a lunga distanza.

Non avendo ottenuto soddisfazione dalla compagnia aerea, il diritto alla compensazione è stato successivamente ceduto alla società appellante, specializzata nel recupero di tali crediti. Quest’ultima ha quindi intrapreso un’azione legale nei confronti della compagnia aerea per ottenere il pagamento della compensazione dovuta, oltre a un importo aggiuntivo per le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.

In primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha respinto la domanda dell’appellante, ritenendo che questa non avesse legittimazione attiva ad agire in giudizio, in quanto considerata mera mandataria all’incasso e non effettiva cessionaria del credito. Questa decisione è stata impugnata davanti al Tribunale di Roma, dando origine al procedimento di appello oggetto della presente sentenza.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo che regola i diritti dei passeggeri aerei nell’Unione Europea, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 261/2004. Questo regolamento stabilisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

L’articolo 7 del Regolamento CE 261/2004 è di fondamentale importanza per il caso in questione, in quanto prevede il diritto dei passeggeri a una compensazione pecuniaria in determinate circostanze. La compensazione è graduata in base alla distanza del volo:

  • 250 euro per tratte fino a 1500 km
  • 400 euro per tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
  • 600 euro per tutte le altre tratte

Nel caso specifico, trattandosi di un volo a lunga percorrenza (Roma-Phuket), la compensazione richiesta rientrava nella fascia più alta di 600 euro.

Un aspetto cruciale della normativa, che ha richiesto l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riguarda l’applicabilità della compensazione ai casi di ritardo. Infatti, mentre il regolamento menziona esplicitamente i casi di cancellazione e negato imbarco, la questione dei ritardi è stata oggetto di una importante evoluzione giurisprudenziale.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 26 febbraio 2013 (causa C-11/11), ha chiarito che l’articolo 7 del Regolamento deve essere interpretato nel senso che il diritto alla compensazione si applica anche ai passeggeri di voli con una o più coincidenze che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto. Questa interpretazione si applica anche quando il ritardo alla partenza del primo volo è inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 6 del regolamento.

Questa decisione della Corte di Giustizia è stata fondamentale per estendere la tutela dei passeggeri anche ai casi di ritardi prolungati, equiparandoli di fatto alle cancellazioni in termini di diritto alla compensazione.

Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione e l’applicazione del Regolamento CE 261/2004. In particolare, con la sentenza n. 9474 del 9 aprile 2011, confermata dalla più recente n. 6446 del 12 marzo 2024, la Suprema Corte ha stabilito che la compensazione prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento ha natura di ristoro indennitario. Ciò significa che il diritto alla compensazione sorge indipendentemente dalla prova di un danno concreto subito dal passeggero e del nesso causale tra questo danno e la condotta della compagnia aerea.

Questa interpretazione rafforza notevolmente la posizione dei passeggeri, semplificando l’onere probatorio a loro carico per ottenere la compensazione.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’onere della prova nel contenzioso relativo ai ritardi aerei. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1584 del 23 gennaio 2018, ha chiarito che spetta al passeggero fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto e allegare l’inadempimento del vettore. D’altra parte, è onere della compagnia aerea dimostrare l’esatto adempimento o, in caso di ritardo, il suo contenimento entro le soglie di rilevanza previste dal regolamento. In alternativa, la compagnia può provare che l’inadempimento è imputabile a circostanze eccezionali che sfuggono al normale esercizio dell’attività di navigazione aerea.

Infine, per quanto riguarda la cessione del credito relativo alla compensazione, aspetto centrale nel caso in esame, è importante richiamare i principi generali del diritto civile italiano. La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l’articolo 1260 stabilisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

La giurisprudenza ha chiarito che la cessione del credito è un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice accordo tra cedente e cessionario, senza necessità di particolari formalità, salvo che per l’opponibilità ai terzi.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Roma, nella sua decisione, ha affrontato diverse questioni cruciali, giungendo a una conclusione favorevole per il passeggero e, di conseguenza, per la società appellante cessionaria del credito.

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