Condanna per violenza domestica: 50.000€ di risarcimento – Tribunale Pistoia 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Pistoia del 2024 ha riacceso il dibattito sulla quantificazione del danno non patrimoniale nei casi di violenza domestica. Come si valuta il prezzo della sofferenza? Quali sono i criteri per determinare un giusto risarcimento per anni di abusi? Il caso in esame offre importanti spunti di riflessione su questi temi delicati, analizzando il rapporto tra condanna penale e risarcimento civile e i criteri di liquidazione del danno morale.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

INDICE:

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI:

Il caso in esame riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito, già condannato in sede penale per gravi reati di violenza domestica.

L’attrice, con atto di citazione notificato il 23.02.2022, ha convenuto in giudizio l’ex coniuge, deducendo che quest’ultimo era stato rinviato a giudizio e successivamente condannato per una serie di gravi reati commessi tra il 2006 e il 2010. In particolare, il convenuto era stato riconosciuto colpevole di:

  1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
  2. Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
  3. Lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.)
  4. Violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
  5. Estorsione (art. 629 c.p.)
  6. Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

Le condotte criminose includevano ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica sia nei confronti della moglie che del figlio minore, minacce di morte, percosse, umiliazioni, offese, danneggiamenti, nonché un episodio di violenza sessuale.

All’esito del procedimento penale, il Tribunale di Pistoia aveva condannato il convenuto per la maggior parte dei capi d’accusa, mentre la Corte d’Appello di Firenze aveva successivamente riconosciuto la sua colpevolezza anche per il reato di violenza sessuale.

Sulla base di tali condanne penali ormai irrevocabili, l’attrice ha quindi agito in sede civile per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificando la propria richiesta in € 300.000,00.

Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’incompetenza del giudice civile e, nel merito, contestando la genericità e l’eccessività della richiesta risarcitoria.

NORMATIVA E PRECEDENTI:

Il caso si inserisce nel complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo al risarcimento del danno non patrimoniale da reato. I principali riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti sono:

  1. Art. 185 del Codice Penale, che prevede l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato.
  2. Art. 2059 del Codice Civile, che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale.
  3. Sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 26972-26975 del 2008, che hanno delineato i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, superando la precedente tripartizione tra danno biologico, morale ed esistenziale.
  4. Art. 651 del Codice di Procedura Penale, che stabilisce l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di danno.
  5. Giurisprudenza della Cassazione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da reato, che ha più volte affermato la necessità di una valutazione equitativa che tenga conto della gravità del fatto, della sofferenza subita dalla vittima e delle conseguenze negative derivanti dal reato (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 12/12/2008, n. 29191).
  6. Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, spesso utilizzate come parametro di riferimento anche da altri tribunali.

Il Tribunale di Pistoia ha inoltre fatto riferimento ai principi consolidati in tema di valutazione equitativa del danno non patrimoniale e alla possibilità di desumere l’esistenza del danno morale in via presuntiva dalla gravità dei fatti accertati in sede penale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI:

Il Tribunale di Pistoia, dopo aver respinto l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto, ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice, condannando l’ex marito al pagamento di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

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