📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Risarcimento danni da emotrasfusioni
- Oggetto: Prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti – Decorrenza termine dalla data del decesso
- Normativa: Artt. 2935, 2943 comma 4, 2947 comma 3 c.c.; art. 157 cod. pen.; art. 1335 c.c.; L. 251/2005 (legge Cirielli)
- Giurisprudenza conforme: Cass. ord. n. 23745/2025; Cass. n. 20882/2018; Cass. n. 19568/2023; Cass. n. 29859/2023; Cass. n. 31378/2024; Cass. n. 11360/2018; Cass. n. 18520/2018
- Parole chiave: prescrizione risarcimento congiunti, dies a quo decesso, diritto iure proprio, omicidio colposo, emotrasfusioni HCV
Nel caso di responsabilità per danni conseguenti a trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l’evento lesivo – la morte – si perfeziona, facendo così decorrere da tale evento il dies a quo della prescrizione sessennale applicabile al reato di omicidio colposo.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del gennaio 2026, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio azionato dai congiunti di un soggetto deceduto a causa di infezione da HCV contratta per emotrasfusioni. La decisione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti decorre dalla data del decesso del danneggiato, quale momento oggettivo e certo in cui il pregiudizio per il familiare si attualizza. Nel caso di specie, il termine sessennale di prescrizione, decorrente dal decesso avvenuto nel 2013, era già maturato quando i congiunti hanno posto in essere il primo atto interruttivo nel 2019.
