Prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti: dies a quo dalla data del decesso – Tribunale di Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Risarcimento danni da emotrasfusioni
  • Oggetto: Prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti – Decorrenza termine dalla data del decesso
  • Normativa: Artt. 2935, 2943 comma 4, 2947 comma 3 c.c.; art. 157 cod. pen.; art. 1335 c.c.; L. 251/2005 (legge Cirielli)
  • Giurisprudenza conforme: Cass. ord. n. 23745/2025; Cass. n. 20882/2018; Cass. n. 19568/2023; Cass. n. 29859/2023; Cass. n. 31378/2024; Cass. n. 11360/2018; Cass. n. 18520/2018
  • Parole chiave: prescrizione risarcimento congiunti, dies a quo decesso, diritto iure proprio, omicidio colposo, emotrasfusioni HCV

Nel caso di responsabilità per danni conseguenti a trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l’evento lesivo – la morte – si perfeziona, facendo così decorrere da tale evento il dies a quo della prescrizione sessennale applicabile al reato di omicidio colposo.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del gennaio 2026, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio azionato dai congiunti di un soggetto deceduto a causa di infezione da HCV contratta per emotrasfusioni. La decisione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti decorre dalla data del decesso del danneggiato, quale momento oggettivo e certo in cui il pregiudizio per il familiare si attualizza. Nel caso di specie, il termine sessennale di prescrizione, decorrente dal decesso avvenuto nel 2013, era già maturato quando i congiunti hanno posto in essere il primo atto interruttivo nel 2019.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:


  • Applicazione del termine di prescrizione previsto dalla legge penale vigente alla data del fatto secondo art. 2947 comma 3 c.c., con riduzione da dieci a sei anni per omicidio colposo ex legge n. 251/2005

  • Distinzione tra evento morte come fatto costitutivo autonomo rispetto alla malattia contratta per trasfusione, con configurabilità del reato di omicidio colposo che si consuma al momento del decesso

  • Legittimazione passiva del Ministero della Salute per omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue, anche per trasfusioni eseguite negli anni ’70 prima dell’identificazione scientifica del virus HBV

  • Efficacia interruttiva della prescrizione della costituzione in mora mediante atto recettizio ai sensi degli artt. 2943 comma 4 e 1335 c.c., con presunzione di conoscenza nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario

  • Tempestività dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione amministrativa integrativa alla comparsa di costituzione depositata entro i termini ex art. 166 c.p.c., con interpretazione del contenuto delle difese secondo il tenore complessivo degli atti

  • Esclusione della configurabilità del reato di epidemia colposa in casi di distribuzione di sangue infetto, mancando la volontaria diffusione di germi patogeni con incontrollabilità della patologia su territorio e numero indeterminabile di soggetti
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