La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione fondamentale del processo civile, ovvero i limiti dei poteri esercitabili dal consulente tecnico d’ufficio nell’ambito delle indagini che gli sono state affidate dal giudice. La vicenda trae origine da una controversia in materia di cessione d’azienda, nella quale il venditore di un’attività commerciale nel settore dell’antinfortunistica aveva chiesto il pagamento di una somma relativa alle giacenze di magazzino presenti al momento della cessione. Il caso si è sviluppato attraverso diversi gradi di giudizio, con un primo intervento della Cassazione che aveva rinviato la causa alla Corte d’Appello, ritenendo insufficientemente provato l’accordo tra le parti sui prezzi da attribuire ai beni inventariati.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva disposto l’espletamento di una consulenza tecnica per determinare il valore effettivo delle giacenze, ma successivamente aveva ritenuto inutilizzabili le conclusioni del consulente perché questi aveva acquisito documenti non prodotti dalle parti, come report di fatturato e listini prezzi di fornitori terzi. Secondo i giudici di merito, tale operato del CTU avrebbe violato il principio dispositivo che regola il processo civile, fondato sull’onere delle parti di allegare e provare i fatti a sostegno delle proprie pretese. La questione giuridica assumeva particolare rilevanza perché riguardava l’equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di rispettare il principio secondo cui sono le parti a dover fornire le prove nel processo; dall’altro, l’opportunità di consentire al consulente tecnico di svolgere efficacemente il proprio compito attraverso indagini che possano far emergere elementi probatori utili alla decisione.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia ha avuto origine da un contratto preliminare stipulato nell’ottobre del 2002 tra un imprenditore e una società, con il quale quest’ultima si era impegnata ad acquistare un’azienda operante nel settore dell’antinfortunistica. Il prezzo pattuito per la cessione era stato stabilito in una determinata somma, ma le parti avevano espressamente escluso da tale importo il valore dei prodotti di commercializzazione presenti in magazzino, riservandosi di effettuare una stima e una valutazione da concordare entro la fine dell’anno. Nel mese di dicembre dello stesso anno, le parti avevano quindi proceduto alla stipula dell’atto definitivo di vendita, ma tale documento non conteneva alcuna previsione in ordine ai prodotti esistenti in magazzino.
Alcuni mesi dopo il perfezionamento della cessione, il venditore aveva unilateralmente emesso una fattura per un importo rilevante, riferita alla cessione dei prodotti che si trovavano nel magazzino dell’azienda ceduta. La società acquirente aveva contestato la pretesa creditoria, sostenendo che non fosse mai stato raggiunto un accordo sui prezzi da attribuire alle giacenze e aveva quindi avviato un’azione giudiziaria chiedendo che venisse dichiarata l’insussistenza del credito rappresentato dalla fattura. In subordine, la parte attrice aveva domandato che venisse accertato il valore effettivo dei prodotti esistenti in magazzino, tenendo conto dello stato di conservazione e del grado di commercializzazione della merce.
Il venditore si era opposto alla domanda, sostenendo che tra le parti era stato effettivamente raggiunto un accordo alla fine di dicembre del 2002, quando avevano provveduto insieme a redigere un inventario completo dei beni presenti in magazzino e a concordare i relativi prezzi. Il valore complessivo così determinato corrispondeva esattamente all’importo indicato nella fattura contestata. A sostegno della propria tesi, il venditore aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma fatturata. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società acquirente, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell’obbligo di pagamento delle giacenze di magazzino.
Il venditore aveva quindi impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello, che in primo grado aveva riformato la decisione condannando la società al pagamento dell’intero importo richiesto. La società soccombente aveva a sua volta proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con una precedente sentenza, aveva accolto parzialmente le doglianze ritenendo che la Corte d’Appello avesse fondato la propria decisione su elementi probatori insufficienti per quanto riguardava la prova dell’accordo sui prezzi. La causa era stata quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Brescia, la quale aveva disposto l’ammissione di prove testimoniali e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per determinare il valore delle giacenze. All’esito dell’istruttoria, la Corte d’Appello aveva però respinto l’appello proposto dal venditore, ritenendo non provato l’accordo sui prezzi e dichiarando inutilizzabili le conclusioni del consulente tecnico.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La soluzione della controversia impone di fare riferimento alle norme che regolano l’onere della prova nel processo civile e, in particolare, all’articolo 2697 del codice civile, secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Tale disposizione costituisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale, in quanto esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
Strettamente connesso all’onere della prova è il principio della disponibilità delle prove, sancito dall’articolo 115 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La norma introduce quindi il principio di non contestazione, secondo il quale i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall’altra non necessitano di prova e possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione. Tale previsione ha subito una significativa modifica nel 2009, quando il legislatore ha posto i fatti non contestati sullo stesso piano delle prove ai fini della decisione, senza operare distinzioni tra fatti primari e fatti secondari.
Quanto alla valutazione delle prove acquisite, l’articolo 116 del codice di procedura civile attribuisce al giudice il potere di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può inoltre desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, dal loro rifiuto ingiustificato di consentire ispezioni ordinate e dalle risposte che esse forniscono nel corso del procedimento. Tale valutazione costituisce un’attività discrezionale del giudice di merito che, in quanto tale, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, salvo che non risulti contraddittoria o manifestamente illogica.
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione dei limiti dei poteri esercitabili dal consulente nominato dal giudice. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che il consulente tecnico, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere incontra un limite invalicabile: il CTU non può accertare i fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Il consulente può invece procedere all’accertamento di fatti secondari, ossia di quegli elementi di prova da cui sia possibile inferire la prova dei fatti principali oggetto della controversia.
