MODELLO Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

MODELLO Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. con funzione conciliativa

Introduzione

L’articolo seguente offre una panoramica completa della consulenza tecnica preventiva (CTP) ex art. 696 bis c.p.c., strumento volto a facilitare la composizione delle liti e a deflazionare il contenzioso civile.

Art. 696 bis c.p.c.

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Funzione e Finalità

L’istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., è stato introdotto con la L. 80/2005 al fine di consentire l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Si tratta di un istituto che differisce con quello disciplinato dall’art. 696 c.p.c., in quanto il suo espletamento non richiede la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma del citato articolo (fumus boni iuris e periculum in mora). In altri termini, la novità dell’istituto in oggetto, svincolato dal requisito dell’urgenza, sta nel fatto di essere finalizzato a verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione cose, ma più in generale ad acquisire e valutare, attraverso un consulente, elementi che richiedano il possesso di specifiche competenze tecniche al fine di accertare e determinare crediti derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

L’istituto, quindi, ha finalità conciliative e non cautelari, sicchè la concessione della misura prescinde dai requisiti del fumus e del periculum (Trib. Mantova 3 luglio 2008; Trib. Torino 31 marzo 2008).

Oltre all’accertamento tecnico, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti.

Ammissibilità

L’ammissibilità della CTP non è subordinata alla preventiva non contestazione dell’an debeatur da parte del resistente. La giurisprudenza prevalente ritiene, infatti, che la contestazione dell’an debeatur non osti all’esperimento della CTP, in linea con la sua funzione deflattiva del contenzioso. Sul punto, il Giudice di Pace di Cerignola, con ordinanza 14 ottobre 2020, ha così statuito: “lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite ex art. 696 bis C.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur e che il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore, non consentono di ravvisare, in via interpretativa, siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare la detta finalità conciliativa, qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione dell’an debeatur”.

Procedimento

Il procedimento di CTP si articola nelle seguenti fasi:

  • Ricorso: La parte ricorrente presenta un ricorso al giudice di pace, indicando le ragioni della domanda e i quesiti da sottoporre al CTU.
  • Nomina del CTU: Il giudice nomina il CTU e fissa l’udienza per il conferimento dell’incarico e la formulazione dei quesiti.
  • Svolgimento dell’incarico: Il CTU svolge l’incarico, depositando la relazione con le sue conclusioni.
  • Tentativo di conciliazione: Il CTU tenta la conciliazione tra le parti.
  • Esito del procedimento: In caso di esito positivo della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti costituisce titolo esecutivo. In caso di esito negativo, ciascuna parte può utilizzare la relazione del CTU nel successivo giudizio di merito.

Casi di Impiego

La CTP trova frequente applicazione in diverse tipologie di controversie, tra cui:

  • Risarcimento danni da sinistro stradale
  • Infortunistica sul lavoro
  • Responsabilità medica
  • Vizi e difetti di cose vendute
  • Mancata o inesatta esecuzione di contratti d’appalto

Avv. Cosimo Montinaro


TRIBUNALE CIVILE DI [CITTÀ]

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

Per: Sig. [NOME] (C.F. [CF]) e [NOME] (C.F. [CF]), entrambi residenti in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], elettivamente domiciliati in [CITTÀ] in Via [INDIRIZZO] presso lo studio dell’Avv. [NOME] (C.F. [CF]) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi, ai sensi dell’art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec [INDIRIZZO PEC] presso il quale si elegge domicilio digitale ovvero al n. di fax [NUMERO DI FAX].

– Ricorrenti –

CONTRO

  • [NOME], residente in [CITTÀ] in [INDIRIZZO], C.F. [CF] (committente)
  • [NOME AZIENDA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [CITTÀ] al [INDIRIZZO], P.IVA [P.IVA] (commissionario)

– Resistenti –


Premesso che

  • i coniugi [NOME] e [NOME] sono comproprietari dell’immobile presso cui risiedono, sito in [CITTÀ] alla via [INDIRIZZO], acquistato in data [DATA] giusta atto di vendita;
  • detto immobile è adiacente a quello di proprietà del sig. [NOME], sito in via [INDIRIZZO];
  • in virtù di “Permesso a costruire n. [NUMERO] del [DATA]”, il sig. [NOME] commissionava alla società [NOME AZIENDA] importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento da realizzarsi sul menzionato immobile di sua proprietà;
  • tali lavori cagionavano notevoli danni alla proprietà dei coniugi [NOME]-[NOME], rendendo parte dell’abitazione inabitabile;
  • dopo l’intervento degli enti preposti, si procedeva a un sopralluogo per trovare una soluzione bonaria alla vicenda;
  • all’esito del sopralluogo veniva sottoscritto un “VERBALE DI CONCORDAMENTO LAVORI”, nel quale venivano riportate tutte le opere concordate al fine di eliminare i danni riscontrati all’immobile dei ricorrenti e ripristinare lo stato dei luoghi;

IN FATTO E DIRITTO

I. – L’istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., consente di ottenere l’accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Si tratta di un istituto che differisce da quello disciplinato dall’art. 696 c.p.c., in quanto ha finalità conciliative e non cautelari. Pertanto, l’ammissibilità della consulenza in oggetto non è subordinata alla preventiva non contestazione dell’an debeatur da parte del resistente.

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