MODELLO 2026 Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

MODELLO Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. con funzione conciliativa

L’istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., è stato introdotto con la L. 80/2005 al fine di consentire l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Si tratta di un istituto che differisce con quello disciplinato dall’art. 696 c.p.c., in quanto il suo espletamento non richiede la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma del citato articolo (fumus boni iuris e periculum in mora). In altri termini, la novità dell’istituto in oggetto, svincolato dal requisito dell’urgenza, sta nel fatto di essere finalizzato a verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione cose, ma più in generale ad acquisire e valutare, attraverso un consulente, elementi che richiedano il possesso di specifiche competenze tecniche al fine di accertare e determinare crediti derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

L’istituto, quindi, ha finalità conciliative e non cautelari, sicchè la concessione della misura prescinde dai requisiti del fumus e del periculum (Trib. Mantova 3 luglio 2008; Trib. Torino 31 marzo 2008).

Oltre all’accertamento tecnico, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti.

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TRIBUNALE CIVILE DI [CITTÀ]

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

Per: Sig. [NOME] (C.F. [CF]) e [NOME] (C.F. [CF]), entrambi residenti in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], elettivamente domiciliati in [CITTÀ] in Via [INDIRIZZO] presso lo studio dell’Avv. [NOME] (C.F. [CF]) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi, ai sensi dell’art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec [INDIRIZZO PEC] presso il quale si elegge domicilio digitale ovvero al n. di fax [NUMERO DI FAX].

– Ricorrenti –

CONTRO

  • [NOME], residente in [CITTÀ] in [INDIRIZZO], C.F. [CF] (committente)
  • [NOME AZIENDA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [CITTÀ] al [INDIRIZZO], P.IVA [P.IVA] (commissionario)

– Resistenti –

PREMESSO CHE

  1. I ricorrenti sono [specificare il rapporto con l’oggetto della controversia, es. proprietari, locatari, ecc.] dell’immobile sito in [CITTÀ], Via [INDIRIZZO], come da [specificare il titolo, es. atto di compravendita, contratto di locazione] del [DATA] (all. 1);
  2. L’immobile in questione [specificare la relazione con la controparte, es. è adiacente, confina, ecc.] con la proprietà del sig. [NOME], sito in [INDIRIZZO] (all. 2);
  3. In data [DATA], il sig. [NOME] (committente) ha incaricato la società [NOME AZIENDA] (commissionario) di eseguire lavori di [specificare la natura dei lavori, es. ristrutturazione, ampliamento] presso il suddetto immobile, in virtù di [specificare il titolo autorizzativo, es. Permesso di Costruire, SCIA] n. [NUMERO] del [DATA];
  4. Durante l’esecuzione dei lavori, iniziati il [DATA], si sono verificati i seguenti eventi: [elencare brevemente i fatti rilevanti, es. infiltrazioni, lesioni, crolli];
  5. Tali eventi hanno causato danni all’immobile dei ricorrenti, in particolare: [elencare sinteticamente i danni subiti];
  6. I ricorrenti hanno prontamente segnalato l’accaduto ai resistenti mediante [specificare le modalità di comunicazione, es. raccomandata A/R, PEC] del [DATA] (all. 3), richiedendo un tempestivo intervento per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni subiti;
  7. A seguito di tale segnalazione, [descrivere brevemente gli eventuali sviluppi, es. sopralluoghi effettuati, perizie tecniche, interventi delle autorità];
  8. ad oggi i resistenti non hanno provveduto a realizzare le opere concordate né a risarcire i danni subiti dai ricorrenti;
  9. I ricorrenti si vedono pertanto costretti ad adire codesto Ill.mo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento tecnico preventivo dei danni subiti e la quantificazione degli stessi, nonché per tentare la conciliazione della lite.

IN FATTO E IN DIRITTO

I. – L’istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., consente di ottenere l’accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Si tratta di un istituto che differisce da quello disciplinato dall’art. 696 c.p.c., in quanto ha finalità conciliative e non cautelari, dal momento che il suo espletamento non richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Mantova, sent. 3 luglio 2008; Trib. Torino, sent. 31 marzo 2008).

II. – In altri termini, l’istituto in oggetto, essendo svincolato dal requisito dell’urgenza, permette di verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose e, più in generale, di acquisire e valutare, attraverso un consulente nominato dal Giudicante, elementi che richiedano il possesso di specifiche competenze tecniche, al fine di accertare e determinare crediti derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

III. – Pertanto, l’ammissibilità della consulenza in oggetto non è subordinata alla preventiva non contestazione dell’an debeatur da parte del resistente. Giurisprudenza consolidata ha, infatti, statuito che la contestazione dell’an debeatur non osti all’esperimento della CTP, attesa la sua funzione deflattiva del contenzioso: “lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur e che il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore, non consentono di ravvisare, in via interpretativa, siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare la detta finalità conciliativa, qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione dell’an debeatur” (G.d.P. Cerignola, 14 ottobre 2020).

IV. – Nel caso di specie, i fatti esposti in narrativa integrano gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto i danni subiti dai ricorrenti sono conseguenza diretta e immediata della condotta dei resistenti nell’esecuzione dei lavori presso l’immobile confinante.

V. – Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’accertamento tecnico dello stato dei luoghi, nonché alla quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite o, in subordine, di acquisire elementi utili per l’eventuale successivo giudizio di merito.