Conti correnti cointestati: la proprietà delle somme può essere del terzo non intestatario – La Corte d’Appello di Roma ribalta la presunzione di comproprietà tra cointestatari (Corte d’Appello di Roma, 2024)

La pronuncia della Corte d’Appello di Roma in materia di rapporti bancari cointestati segna un’evoluzione significativa nell’interpretazione dei rapporti tra intestazione formale e titolarità sostanziale delle somme depositate. La sentenza affronta, mediante un’analisi giuridica rigorosa e sistematica, il complesso tema della presunzione di comproprietà nei conti correnti cointestati, delineando i presupposti per il suo superamento attraverso la prova della proprietà esclusiva in capo a un soggetto terzo non intestatario del rapporto bancario.

Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da un articolato contesto familiare caratterizzato dalla gestione congiunta di risorse patrimoniali tra fratelli. In data 2.4.2012, i germani hanno acceso presso un istituto di credito un rapporto di conto corrente cointestato, inizialmente con saldo zero, dichiarando espressamente la finalità di gestire congiuntamente il denaro di proprietà della madre.

La vicenda si sviluppa attraverso una serie di operazioni finanziarie concatenate: in data 4.4.2012, uno dei fratelli ha effettuato un versamento di € 30.000,00 mediante bonifico bancario proveniente da un proprio conto corrente personale. L’importo derivava dalla vendita di un immobile in comproprietà tra i fratelli e la madre, precedentemente disinvestito da un buono postale fruttifero cointestato.

La complessità della gestione patrimoniale si è ulteriormente articolata quando i fratelli hanno sottoscritto un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione e un contratto per la negoziazione di strumenti finanziari, pattuendo espressamente la facoltà di operare con firma disgiunta. Tale accordo ha trovato concreta attuazione l’11.4.2012, quando hanno impartito alla banca un ordine di compravendita di Buoni del tesoro poliennali per € 31.000,00.

Il punto di rottura nei rapporti tra i cointestatari si è manifestato il 10.1.2014, quando uno dei fratelli ha rilevato una movimentazione non autorizzata: la sorella, in data 25.11.2013, aveva unilateralmente disposto il trasferimento di tutti gli strumenti finanziari su un conto personale a lei intestato, addebitando sul conto cointestato le relative spese operative e commissioni.

La situazione si è ulteriormente complicata con l’apertura, in data 16.10.2015, di una procedura di amministrazione di sostegno per la madre, circostanza che ha fatto emergere ulteriori profili di criticità nella gestione delle risorse familiari.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento si articola su diversi livelli di disciplina civilistica e bancaria. L’art. 1854 c.c. regola specificamente il rapporto di conto corrente bancario con pluralità di titolari, definendo il regime delle operazioni e della responsabilità nei confronti dell’istituto di credito. L’art. 1298 c.c. stabilisce il principio fondamentale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali, salvo che risulti diversamente, costituendo così la base normativa della presunzione di comproprietà. Gli artt. 1703 e ss. c.c. in materia di mandato risultano rilevanti per la qualificazione del rapporto gestorio tra madre e figli.

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un articolato orientamento in materia attraverso la sentenza della Cassazione n. 11375/2019, che ha stabilito come la cointestazione del conto corrente comporti una presunzione di comproprietà dei risparmi superabile attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Le Sezioni Unite n. 18725/2017 hanno precisato la natura della cointestazione come atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione operativa ma non necessariamente la titolarità del credito. La Cassazione n. 4066/2009 ha chiarito che nei rapporti interni tra correntisti, anche con facoltà di operare disgiuntamente, si applica l’art. 1298 c.c. e non l’art. 1854 c.c.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello di Roma ha elaborato un’innovativa interpretazione secondo cui la presunzione di contitolarità può essere superata non solo attraverso la prova di una diversa proporzione tra i cointestatari, ma anche dimostrando la proprietà esclusiva di un terzo. Tale impostazione amplia significativamente le possibilità di accertamento della reale titolarità delle somme.

L’analisi probatoria si è sviluppata attraverso una rigorosa valutazione di molteplici elementi, tra cui la provenienza documentata delle somme dalla vendita immobiliare, le dichiarazioni autenticate della madre circa la proprietà esclusiva, la gestione storica delle risorse familiari, le successive disposizioni della madre sulla gestione patrimoniale, la revoca della delega al figlio per la gestione della pensione e l’affidamento esclusivo alla figlia della gestione finanziaria.

La Corte ha accuratamente distinto tra il profilo dell’intestazione formale del conto, la legittimazione ad operare, la titolarità effettiva delle somme e il mandato gestorio conferito ai figli. Particolare attenzione è stata dedicata all’attendibilità delle dichiarazioni della madre, ritenute pienamente valide e non inficiate da eventuali problematiche relative alla capacità di intendere e volere, come dimostrato dalla documentazione medica e dalle autenticazioni notarili.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la diversa situazione giuridica che il giudice può accertare (rispetto alla presunzione semplice) non necessariamente deve essere riferita ai cointestatari del conto, ben potendosi piuttosto configurare la riconducibilità di quelle somme alla proprietà di un terzo (in questo caso la madre di entrambi, come ha affermato il Tribunale), somme delle quali i due fratelli avevano semplicemente la gestione su mandato della loro madre.