Contratto bancario nullo per vizio forma scritta art. 117 TUB: eliminati 45mila euro di interessi anatocistici e commissioni – Corte Appello Torino 2025

Una società in liquidazione si vedeva pretendere dalla propria banca la bellezza di oltre 163mila euro come saldo debitore di un rapporto di conto corrente ventennale, ma grazie a una battaglia legale durata anni è riuscita a ridurre questo debito a soli 118mila euro circa. Un risparmio di 45mila euro che rappresenta una vittoria clamorosa ottenuta contestando la nullità del contratto bancario originario per vizio di forma scritta ex articolo 117 TUB.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza dell’aprile 2025, ha stabilito principi rivoluzionari destinati a cambiare per sempre l’approccio alle controversie bancarie. I giudici torinesi hanno infatti chiarito che l’articolo 117 del Testo Unico Bancario sulla forma scritta dei contratti non può essere aggirato attraverso dichiarazioni ricognitive successive, e che la nullità per vizio di forma scritta comporta l’eliminazione di tutti gli interessi anatocistici e delle commissioni illegittimamente addebitate per l’intera durata del rapporto.

Il caso riguarda un rapporto di conto corrente acceso nel 1995 da una società abruzzese presso un importante istituto bancario. Nel corso degli anni, il rapporto era stato oggetto di diverse modifiche e rinnovi, con la banca che aveva applicato interessi anatocistici (i cosiddetti “interessi sugli interessi“) e commissioni di disponibilità fondi per migliaia di euro. Quando la società, ormai in liquidazione, ha richiesto la documentazione contrattuale originaria ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario, la banca non è stata in grado di produrre il contratto di conto corrente iniziale.

Da qui è nato il contenzioso che ha portato a una delle decisioni più importanti degli ultimi anni in materia di diritto bancario. La sentenza della Corte d’Appello rappresenta infatti un precedente fondamentale per tutti quei correntisti che si trovano ad affrontare controversie con le banche per contratti privi della necessaria forma scritta.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine nel 1995, quando una società operante nel settore commerciale accende un conto corrente presso la filiale di Pescara di un importante istituto bancario. Il rapporto, inizialmente identificato con il numero 10/4859, viene utilizzato con continuità dalla società per oltre vent’anni, attraversando diverse ristrutturazioni e modifiche contrattuali.

Nel corso degli anni si susseguono varie pattuizioni relative all’affidamento concesso alla società. La prima apertura di credito significativa viene accordata nel novembre 2000 per 300 milioni di lire (equivalenti a circa 155mila euro), successivamente modificata nel settembre 2002 con un aumento del fido a 155mila euro. Tale limite rimane sostanzialmente invariato fino al luglio 2016, quando viene disposta la revoca dell’apertura di credito esistente e la contestuale concessione di un nuovo affidamento di 100mila euro.

Un momento cruciale della vicenda si verifica nel luglio 2016, quando le parti sottoscrivono una “scrittura ricognitiva” del contratto di conto corrente. In questo documento, banca e cliente danno atto che il rapporto era stato “originariamente stipulato il 18 gennaio 1995“. Questa dichiarazione diventerà centrale nel successivo contenzioso, con la banca che cercherà di utilizzarla per dimostrare l’esistenza di un contratto originario valido.

Il conto corrente mostra negli anni una gestione caratterizzata da frequenti sconfinamenti oltre i limiti dell’affidamento concesso. La banca addebita regolarmente interessi anatocistici (calcolati trimestralmente secondo la prassi bancaria dell’epoca) e diverse tipologie di commissioni, tra cui la commissione di disponibilità fondi e altre spese accessorie. Questi addebiti si accumulano nel tempo, contribuendo a far crescere l’esposizione debitoria della società.

La situazione precipita nel luglio 2018, quando la società invia una richiesta formale alla banca ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario, chiedendo la produzione della documentazione contrattuale relativa al conto corrente originario e degli estratti conto dall’apertura del rapporto sino al 31 dicembre 1997. La banca evade solo parzialmente tale richiesta, non producendo né l’originale del contratto di conto corrente né gli estratti conto più risalenti.

Questa mancata produzione della documentazione richiesta rappresenta l’elemento scatenante del contenzioso. La società, infatti, si rende conto che la banca non è in grado di dimostrare l’esistenza di un contratto valido che giustifichi tutti gli addebiti effettuati nel corso dei decenni. Al 30 giugno 2018, data dell’ultimo estratto conto disponibile, il saldo risulta a debito della società per ben oltre 163mila euro secondo i calcoli della banca.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per le controversie sui contratti bancari trova il suo pilastro fondamentale nell’articolo 117 del Testo Unico Bancario, che rappresenta una delle norme più importanti in materia di trasparenza bancaria. Questa disposizione stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e prevede espressamente che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo“.

La forma scritta richiesta dall’articolo 117 TUB non è una mera formalità, ma costituisce un requisito ad substantiam, la cui violazione comporta nullità assoluta del contratto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, questa nullità ha carattere “di protezione” e opera esclusivamente a vantaggio del cliente, in applicazione dell’articolo 127 del TUB. Il legislatore ha voluto garantire massima trasparenza nei rapporti bancari, imponendo alle banche l’obbligo di documentare per iscritto ogni accordo.

Particolarmente rilevante è l’articolo 119 del Testo Unico Bancario, che disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela e stabilisce il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa a qualsiasi operazione effettuata negli ultimi dieci anni. Questo diritto costituisce uno strumento fondamentale di tutela per i correntisti che intendano verificare la correttezza degli addebiti subiti.

In materia di interessi anatocistici, la disciplina di riferimento è rappresentata dall’articolo 1283 del codice civile, che stabilisce il principio generale secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza“. L’anatocismo bancario (termine che deriva dal greco e significa letteralmente “interessi sugli interessi“) è stato oggetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale che ha portato al divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Per quanto riguarda le commissioni di disponibilità fondi (CDF), la normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 117-bis del TUB, introdotto per regolamentare la remunerazione degli affidamenti. Questa norma prevede che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva” e stabilisce che “l’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione“.

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato nel tempo importanti principi in materia. La Cassazione civile con ordinanza n. 14993 del 29 maggio 2024 ha chiarito che “quando si contesta la nullità di specifiche clausole contrattuali è onere del correntista dimostrare che il contratto contemplasse effettivamente tali clausole“. Tuttavia, come precisato dalla successiva ordinanza n. 35189 del 15 dicembre 2023, “il mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dell’accordo non può essere opposto al correntista quando questi intenda avvalersi del contratto stesso“.

Fondamentale è anche l’orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 28916 dell’11 novembre 2024, secondo cui “il requisito della data certa anteriore deve riguardare l’atto nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro documento“. Questo principio risulta decisivo per escludere che le dichiarazioni ricognitive successive possano sanare il difetto di forma scritta del contratto originario.

In tema di prescrizione e rimesse solutorie, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010) ha stabilito i criteri per distinguere tra rimesse che hanno effetto di pagamento delle competenze bancarie e quelle che costituiscono semplici versamenti ripristinatori del fido. Questo orientamento è fondamentale per determinare quali addebiti possano considerarsi prescritti in base al decorso del tempo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello di Torino ha pronunciato una sentenza destinata a fare giurisprudenza, respingendo integralmente l’appello incidentale della banca e confermando sostanzialmente l’orientamento favorevole al correntista già emerso in primo grado. La decisione si articola su tre questioni fondamentali che rappresentano altrettanti pilastri del nuovo approccio giurisprudenziale alle controversie bancarie.

La prima questione riguarda la rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016. La banca sosteneva che tale documento, con cui le parti avevano dato atto che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 1995, costituisse prova sufficiente dell’esistenza di un contratto originario valido e dell’assolvimento degli obblighi di forma scritta. I giudici torinesi hanno categoricamente respinto questa tesi, richiamando l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui “la dichiarazione ricognitiva del 28 luglio 2016 non può surrogare la mancanza del contratto originario“.

La Corte ha sottolineato che “il requisito della data certa anteriore deve riguardare l’atto nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza“, non potendo la mera menzione del contenuto contrattuale in un documento successivo sostituire il contratto richiesto ad substantiam dall’articolo 117 TUB. Questo principio rappresenta una svolta epocale per tutti i correntisti che si trovano ad affrontare banche che tentano di utilizzare scritture ricognitive per coprire l’assenza dei contratti originari.