Danno da perdita anticipata della vita e chance di sopravvivenza: la Cassazione fa chiarezza

Danno da perdita anticipata della vita e chance di sopravvivenza: la Cassazione fa chiarezza

Con la sentenza n. 26851/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e complesso: la differenza tra il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza) e il danno da perdita di chance di sopravvivenza. La sentenza ha anche chiarito le condizioni per l’eccezionale risarcimento di entrambi i danni.

La vicenda processuale

Tutto ha avuto inizio con una paziente malata di cancro che, a causa di un errore medico, ha visto la sua prognosi aggravarsi considerevolmente. La donna ha quindi citato in giudizio l’ASL Toscana Nord Ovest per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

decisione di primo e secondo grado

Sia il Tribunale di Livorno che la Corte d’Appello di Firenze hanno accolto le sue richieste, riconoscendo sia il danno da premorienza che quello da perdita di chance di sopravvivenza. La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione affermando che la paziente aveva subito “lo sconvolgimento della propria esistenza, già compromessa dalla scoperta della malattia, con perdita di fiducia circa la possibilità di recuperare nel tempo le condizioni pregresse con mutamento definitivo ed integrale delle proprie condizioni di vita“.

La Cassazione

La Cassazione, pur confermando il principio generale secondo cui il risarcimento cumulativo dei due danni è inammissibile, ha aperto a una eccezione. In via eccezionale, entrambi i danni possono essere risarciti se:

  • C’è un danno da perdita anticipata della vita.
  • C’è la possibilità di vivere ancora più a lungo, ma questa possibilità:
    • Non è quantificabile temporalmente.
    • È seria, concreta e apprezzabile.

I criteri per il risarcimento

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non ha adeguatamente verificato la sussistenza di questi criteri nel caso di specie. La Corte d’Appello si è infatti limitata ad affermare che la paziente aveva subito un peggioramento della qualità della vita, senza però specificare se tale peggioramento fosse dovuto alla perdita di chance di sopravvivenza o alla consapevolezza della sua morte imminente.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Massima

Cassazione, sentenza n. 26851/2023

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica, che di quest’ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell’evento; ne consegue l’inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da “perdita anticipata della vita” e da perdita di “chance” di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 30/03/2020)”

Precisazioni importanti

La sentenza della Cassazione fornisce importanti precisazioni su alcuni aspetti chiave:

  • Vivere in modo peggiore la propria malattia a causa di diagnosi e/o cure tardive è un danno biologico differenziale.
  • Trascorrere gli ultimi tempi della vita con la consapevolezza della ridotta durata della vita è un danno morale.
  • Perdere la possibilità di vivere più a causa di diagnosi e/o cure tardive è un danno da perdita di chance.
  • La perdita anticipata della vita è un danno risarcibile per i congiunti della vittima.

Conclusioni

La sentenza n. 26851/2023 rappresenta un passo avanti importante nella tutela dei diritti dei pazienti che hanno subito un errore medico. La Cassazione ha infatti chiarito i criteri per il risarcimento del danno da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, offrendo un quadro più preciso e completo in materia.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in malasanità ed errore medico)

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