Danno estetico: quando è risarcibile? Sentenza Tribunale Catania 2024
Nel panorama del diritto civile, la questione del danno estetico continua a sollevare dibattiti e interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. Quando una cicatrice può essere considerata meritevole di risarcimento? Quali criteri devono essere soddisfatti per dimostrare l’esistenza di un danno estetico risarcibile? Una recente sentenza del Tribunale di Catania del 2024 offre spunti interessanti su questo tema, affrontando il caso di un pedone che lamentava un danno estetico in seguito a un incidente stradale. La decisione del giudice getta luce su aspetti cruciali come l’onere probatorio e la valutazione medico-legale del danno estetico.
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INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria in esame trae origine da un incidente stradale avvenuto il 2 dicembre 2012 a Catania. Un pedone, dopo essere sceso da un autobus, attraversava la strada in un punto privo di attraversamento pedonale, scavalcando lo spartitraffico. Durante l’attraversamento, veniva investito da un’auto rimasta non identificata.
In seguito all’incidente, il pedone riportava delle lesioni, tra cui una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto. Inizialmente, il danneggiato chiedeva un risarcimento di 4.500 euro per i danni subiti, incluso un presunto danno estetico derivante da una cicatrice di 4 cm sul cuoio capelluto.
Il caso veniva portato all’attenzione del Giudice di Pace di Catania, che emetteva una sentenza nel 2016. In questa decisione, il giudice condannava l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento di 715 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, escludendo tuttavia il riconoscimento di postumi permanenti e, di conseguenza, del danno estetico lamentato.
Insoddisfatto della decisione di primo grado, il danneggiato presentava appello al Tribunale di Catania, contestando principalmente due aspetti della sentenza: la mancata liquidazione del danno estetico e la mancata sanzione nei confronti dell’impresa designata per non aver aderito alla procedura di negoziazione assistita.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, si costituiva in giudizio respingendo le richieste dell’appellante e proponendo a sua volta un appello incidentale. In particolare, l’assicurazione sosteneva la correttezza della decisione del Giudice di Pace riguardo all’esclusione del danno estetico e chiedeva il riconoscimento di un concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame tocca diversi punti nodali del diritto civile, in particolare nell’ambito del risarcimento del danno alla persona. La normativa di riferimento e i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza forniscono un quadro chiaro per l’analisi della questione.
In primo luogo, viene richiamato il concetto di danno biologico, definito dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private come “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“.
Il danno estetico, come sottolineato dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (tra cui Cass. civ., sez. III, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126), viene considerato una componente del danno biologico e non una voce di danno autonoma. Può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, in quanto può incidere sulla vita di relazione, comportare sofferenze psichiche per il danneggiato o influire sulla sua capacità di produrre reddito.