Decadenza dal beneficio del termine: i presupposti per invocarla

Decadenza dal beneficio del termine: i presupposti per invocarla

L‘art. 1186 c.c. disciplina la decadenza dal beneficio del termine, ovvero la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione anche se il termine è stato stabilito a favore del debitore. La norma prevede tre ipotesi tassative in cui il creditore può invocare la decadenza: insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie e mancato conferimento delle garanzie.

Introduzione

L’art. 1186 c.c. disciplina la decadenza dal beneficio del termine, ovvero la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione anche se il termine è stato stabilito a favore del debitore.

La norma prevede tre ipotesi tassative in cui il creditore può invocare la decadenza:

  • Insolvenza del debitore: il debitore si trova in una situazione di dissesto economico tale da rendere probabile l’impossibilità di far fronte ai propri impegni.
  • Diminuzione, per fatto proprio, delle garanzie che aveva date: il debitore ha aggravato le garanzie che aveva offerto al creditore per il pagamento della prestazione.
  • Mancato conferimento delle garanzie che aveva promesse: il debitore non ha fornito le garanzie che si era impegnato a dare al creditore.

Insolvenza del debitore

La giurisprudenza ha precisato che lo stato di insolvenza deve essere tale da rendere probabile l’impossibilità del debitore di far fronte ai propri impegni. Pertanto, il mero inadempimento di un’obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato di insolvenza.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:

  • Il ritardo del pagamento di alcune rate non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine previsto dall’art. 1186 c.c.
  • Il mero inadempimento di un’obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni.

Diminuzione delle garanzie

La diminuzione delle garanzie deve essere tale da rendere meno sicura la posizione del creditore.

La giurisprudenza ha precisato che:

  • La diminuzione delle garanzie deve essere il risultato di un fatto volontario del debitore.
  • La diminuzione delle garanzie deve rendere meno sicura la posizione del creditore.

Mancato conferimento delle garanzie promesse

Il mancato conferimento delle garanzie promesse deve essere imputabile al debitore.

La giurisprudenza ha precisato che:

  • Il mancato conferimento delle garanzie deve essere il risultato di un fatto volontario del debitore.

Effetti della decadenza

La decadenza dal beneficio del termine determina la perdita del diritto del debitore a adempiere la prestazione entro il termine stabilito. Il creditore, pertanto, può esigere immediatamente la prestazione.

La decadenza non si verifica automaticamente, ma è necessaria la richiesta del creditore. Tale richiesta è un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore.

Derogabilità dell’art. 1186 c.c.

L’art. 1186 c.c. è considerato norma imperativa, che non può essere derogata dalle parti. Pertanto, le clausole con le quali le parti concordano la decadenza del beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata sono da considerarsi nulle.

Conclusione

L’art. 1186 c.c. tutela il creditore da situazioni che possono pregiudicare il suo diritto di credito. Pertanto, è importante che il creditore sia consapevole dei presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine.

Avv. Cosimo Montinaro

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