Decorrenza assegno mantenimento: Cassazione, data domanda

Decorrenza assegno mantenimento: Cassazione, data domanda

Introduzione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31717 del 14 novembre 2023, ha ribadito che la decorrenza dell’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 del codice civile risale alla data della relativa domanda.

LA decisione

La pronuncia in esame si è pronunciata sul caso di un coniuge che aveva chiesto al giudice di liquidarle un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, a cui non era stata addebitata la separazione. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda, ritenendo che la decorrenza dell’assegno dovesse essere fissata alla data della sentenza, in quanto il diritto al mantenimento sarebbe sorto soltanto con la pronuncia di separazione.

La Cassazione ha cassato la sentenza di merito, affermando che la decorrenza dell’assegno di mantenimento deve essere fissata alla data della domanda, in quanto il diritto al mantenimento sussiste già in costanza di matrimonio, a prescindere dalla pronuncia di separazione.

La Corte ha osservato che l’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitata la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri. In quanto tale, il diritto al mantenimento non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

la massima

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/11/2023, n. 31717

Mentre l’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 cod. civ. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, la decorrenza di tale assegno risale alla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio

Conclusione

La pronuncia in esame si pone in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che ha già affermato in più occasioni che la decorrenza dell’assegno di mantenimento deve essere fissata alla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in diritto di famiglia)

Contatta lo Studio

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto