Deposito dell’avviso ex art. 543 c.p.c. dopo l’udienza: il pignoramento è a rischio? Tribunale di Roma, 2025

La mancata tempestiva notifica e deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento rappresenta una delle cause più rilevanti di inefficacia del pignoramento stesso, con conseguenze dirette sugli obblighi del debitore e del terzo pignorato. La recente pronuncia del Tribunale di Roma del 2025 ha ribadito la necessità di rispettare rigorosamente i termini fissati dall’art. 543 c.p.c., confermando che il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio l’inefficacia del pignoramento in caso di inosservanza.

In questo articolo analizziamo il caso concreto affrontato dal Tribunale, i principi giuridici sottesi alla decisione e le implicazioni pratiche per creditori e debitori nell’ambito delle procedure esecutive.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale riguarda un’esecuzione forzata per espropriazione presso terzi in cui il creditore procedente, dopo aver notificato l’atto di pignoramento, ha omesso di depositare tempestivamente l’avviso di iscrizione a ruolo dell’atto stesso.

Nello specifico, il creditore aveva notificato il pignoramento al debitore il 10 luglio 2024 e al terzo pignorato il 12 luglio 2024, provvedendo solo il 18 luglio 2024 al deposito dell’avviso nel fascicolo telematico. Tuttavia, l’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento era fissata per il 15 luglio 2024. Di conseguenza, l’adempimento processuale risultava tardivo rispetto al termine perentorio imposto dall’art. 543, comma 5, c.p.c.

Il debitore esecutato, prendendo atto di questa circostanza, ha proposto opposizione all’esecuzione, eccependo la decadenza del vincolo pignoratizio per il mancato rispetto del termine normativo. Il giudice dell’esecuzione, esaminati gli atti, ha ravvisato l’inefficacia del pignoramento e ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva, rilevando l’omissione anche d’ufficio.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’art. 543, comma 5, c.p.c. stabilisce che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il mancato deposito entro tale termine determina l’inefficacia del pignoramento, con la conseguenza che cessano gli obblighi del debitore e del terzo.

La giurisprudenza ha più volte confermato il carattere perentorio di tale termine, escludendo la possibilità di sanare il vizio attraverso successivi adempimenti tardivi. Il Tribunale di Roma, nella decisione in esame, si è uniformato a questa interpretazione, sottolineando che:

  • Il termine non può essere prorogato o dilatato in base alla gestione delle udienze da parte dell’ufficio giudiziario.
  • L’obbligo di deposito tempestivo è posto a esclusivo carico del creditore, che deve organizzarsi affinché l’atto venga correttamente iscritto a ruolo nei tempi previsti.
  • Il mancato rispetto del termine comporta automaticamente l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, nell’esaminare la questione, ha rilevato che il pignoramento era inefficace per violazione dell’art. 543, comma 5, c.p.c.

In particolare, il giudice ha sottolineato che:

  1. La perentorietà del termine imposto dalla norma: l’adempimento deve essere completato entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, senza possibilità di sanatoria postuma.
  2. La funzione della norma: l’obiettivo della disposizione è quello di garantire al debitore e al terzo pignorato la certezza dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, evitando situazioni di incertezza giuridica.
  3. La rilevabilità d’ufficio del vizio: il giudice dell’esecuzione può dichiarare l’inefficacia del pignoramento anche senza una specifica eccezione del debitore, in quanto si tratta di una questione di ordine pubblico processuale.

Di conseguenza, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, disponendo altresì la cessazione degli obblighi del debitore e del terzo pignorato.

Questa pronuncia rappresenta un severo monito per i creditori, che devono prestare massima attenzione ai termini imposti dalla normativa per evitare di compromettere l’intera azione esecutiva.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“L’art. 543, comma 5, c.p.c. prescrive che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e lo depositi nel fascicolo dell’esecuzione.

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