La responsabilità per i danni collegati ai beni a servizio di una sola parte dell’intero fabbricato è di tutto il condominio generale e non solo del condominio parziale, che non ha legittimazione passiva e non può essere citato autonomamente in giudizio. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 2026, ha condannato il condominio convenuto al risarcimento dei danni da infiltrazioni derivanti dalle precarie condizioni manutentive della facciata esterna e della terrazza condominiale, rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La parte attrice, proprietaria di un appartamento in provincia di Lecce, aveva convenuto in giudizio il condominio deducendo infiltrazioni di umidità sui muri esterni dell’immobile ascrivibili alla cattiva realizzazione della muratura esterna, come accertato in sede di ATP.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal condominio convenuto che lamentava la riferibilità delle cause dei danni a una sola ala del complesso condominiale. Il Giudice ha precisato che le azioni conseguenti ai beni rientranti nel condominio parziale interessano l’amministratore del condominio generale, anche se alle spese per la loro manutenzione e riparazione concorreranno i soli gruppi di condomini che ne traggono utilità. Nel merito, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei fenomeni di infiltrazione e la loro derivazione dalle precarie condizioni manutentive delle parti condominiali, condannando il condominio al pagamento di [OMISSIS] euro per i lavori di ripristino dei vani danneggiati.
Estratto della sentenza
“In ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal per essere riferibili comunque ad una sola ala del complesso condominiale le cause dei lamentati danni, si osserva che la responsabilità per i danni collegati ai beni a servizio di una sola parte dell’intero fabbricato è di tutto il e non solo del condominio parziale, che non ha legittimazione passiva e non può essere citato autonomamente in giudizio; le azioni conseguenti ai beni rientranti nel condominio parziale interessano dunque l’amministratore del Condominio, anche se alle spese per la loro manutenzione e riparazione concorreranno i soli gruppi di condomini che ne traggono utilità.”
