L’obbligo per l’amministratore di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione ex art. 1130 n. 10 c.c., convocando l’assemblea per l’approvazione entro centottanta giorni, è considerato uno dei più importanti in quanto sintetizza l’operato di gestione del flusso monetario condominiale, configurandosi il termine come perentorio. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 2026, ha rigettato il ricorso di revoca dell’amministratore condominiale proposto dal condomino ricorrente che aveva dedotto l’omessa presentazione dei rendiconti di gestione dal 2020. Il ricorrente, condomino in provincia di Salerno, lamentava che l’amministratore non avesse predisposto i rendiconti di gestione, non avesse approvato il preventivo e avesse continuato ad amministrare nonostante la scadenza del biennio dalla nomina.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che l’amministratore aveva provato l’avvenuta presentazione del rendiconto di gestione a partire dal 2022 con le delibere assembleari di approvazione dei rendiconti per i singoli anni, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Il Collegio ha precisato che l’art. 1130 n. 1 c.c. prevede l’obbligo di convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, mentre l’art. 1130 n. 10 c.c. stabilisce il termine di centottanta giorni per la redazione e l’approvazione assembleare. Il Tribunale ha altresì evidenziato che l’art. 1130 bis c.c., introdotto dalla riforma del 2012, disciplina in dettaglio il contenuto del rendiconto condominiale, strumento essenziale per giustificare l’operato dell’amministratore nella gestione del flusso monetario condominiale.
Estratto della sentenza
“L’art. 1130 n. 1) c.c. prevede che l’amministratore debba convocare l’assemblea annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale; l’art.1130, n. 10) c.c. stabilisce che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione, dovendo perciò convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. L’art. 1130bis c.c., introdotto ex novo dalla riforma del 2012, disciplina, poi, in dettaglio il contenuto del rendiconto condominiale. L’obbligo per l’amministratore di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione, convocandone l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni, è considerato, pertanto, uno dei più importanti, in quanto sintetizza e giustifica l’operato di gestione del flusso monetario condominiale da parte dell’amministratore.
