Divorzio: è possibile chiedere la restituzione delle chiavi di casa?

è possibile chiedere la restituzione delle chiavi di casa in sede di giudizio di divorzio?

Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 84/2023, pubblicata il 06/03/2023

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Vibo Valentia ha ribadito l’improponibilità, in sede di giudizio di divorzio, della domanda di restituzione delle chiavi di accesso alla casa coniugale poiché esulano dalla materia, attesa la specificità del rito.

Com’è noto, l’art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l’azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l’altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti, condanna ad obblighi di facere, arretrati … essendo queste autonome e distinta dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sent. n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sent.n. 26158 del 06/12/2006 ) “L’art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate d connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario – salva l’applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale – e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004)”.

Nella specie, conclude il Tribunale, la connessione tra la descritta domanda e quella di divorzio non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, conseguendo che non poteva essere proposta nel medesimo giudizio.

Avv. Cosimo Montinaro

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