Donazioni ai figli conviventi: quando ledono la legittima? La Cassazione chiarisce con la sentenza n. 18814/2023

Donazioni ai figli conviventi: quando ledono la legittima? La Cassazione chiarisce con la sentenza n. 18814/2023

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18814

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità”.


La questione delle donazioni tra familiari conviventi, soprattutto quando coinvolge la tutela della quota di legittima degli altri eredi, è stata al centro di un interessante caso giudiziario deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18814 del 4 luglio 2023. In questa sentenza, la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai criteri da seguire per stabilire se le elargizioni pecuniarie fatte da un genitore alla figlia convivente ledano la legittima degli altri eredi.

La fattispecie in esame riguardava un contenzioso tra tre fratelli in merito alle donazioni pecuniarie effettuate dalla madre in favore della figlia convivente nel corso di un ventennio. I fratelli contestavano tali donazioni, sostenendo di essere stati lesi nella loro quota di legittima.

L’analisi del caso ha portato la Corte di Cassazione a delineare alcuni principi fondamentali:

  1. Distinzione tra diverse tipologie di versamenti: È essenziale distinguere tra spese di coabitazione, che non sono soggette a collazione né a riduzione, le liberalità d’uso, che non incidono significativamente sul patrimonio del donante, e le donazioni vere e proprie, che arricchiscono il beneficiario senza corrispettivo e sono soggette a collazione e riduzione.
  2. Presunzione di donazione: Il passaggio di denaro tra conviventi non implica automaticamente una donazione. È necessario accertare l’intento esclusivo di liberalità del donante, escludendo altre motivazioni.
  3. Convivenza e onere probatorio: La convivenza può far presumere che le elargizioni siano finalizzate a coprire le spese comuni o ad assistere il donante. Tuttavia, la parte che contesta le donazioni ha l’onere di provare l’intento di liberalità.
  4. Prova della donazione: La prova della donazione non può basarsi su semplici indizi, ma richiede elementi gravi e concordanti.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato il contesto di convivenza ventennale tra madre e figlia. La presunzione di donazione non era supportata da prove sufficienti, poiché non era stato escluso che le somme di denaro servissero a coprire le spese comuni o ad assistere la madre.

La Corte ha quindi ribadito che, per accertare la lesione della quota di legittima, è necessario dimostrare l’intento di liberalità delle donazioni e che queste non fossero invece finalizzate all’adempimento di obbligazioni nascenti dalla convivenza e dal legame parentale.

In conclusione, l’ordinanza n. 18814/2023 fornisce importanti indicazioni sulla valutazione delle donazioni tra familiari conviventi. Ogni caso va esaminato attentamente, considerando il contesto specifico della convivenza e l’onere probatorio a carico di chi contesta le elargizioni pecuniarie.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in successioni ed eredità)

.

Torna in alto