Fideiussione con clausole ABI nulle: Sezioni Unite chiariscono quando decade il creditore

Cass. civ., Sez. Un., n. 24825/2026: la nullitΓ  delle clausole antitrust nella fideiussione specifica va provata caso per caso, non presunta.

Un istituto di credito ottiene un decreto ingiuntivo contro due garanti e si vede opporre l’eccezione piΓΉ temuta degli ultimi anni in materia bancaria: le clausole della fideiussione riproducono lo schema ABI censurato da Banca d’Italia nel 2005, quindi sono nulle. La risposta delle Sezioni Unite arriva ora e ridimensiona un automatismo che parte della giurisprudenza di merito aveva finito per applicare quasi meccanicamente. Non basta piΓΉ affiancare il testo della garanzia allo schema sanzionato: il nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale va dimostrato, tanto piΓΉ quando la fideiussione Γ¨ specifica o si colloca fuori dal periodo 2002-2005. La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, chiamato a decidere un’opposizione a decreto ingiuntivo in cui la difesa dei garanti puntava proprio su questo automatismo.

La vicenda processuale

Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto loro il pagamento di una somma in favore della societΓ  cessionaria del credito, in ragione di fideiussioni specifiche prestate a garanzia dell’esposizione debitoria di un’impresa individuale, derivante da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario. Le opponenti sostengono che i testi delle garanzie, sottoscritti nel 2015, riproducono le clausole dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana, quelle stesse clausole che Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto oggetto di un’intesa restrittiva della concorrenza. Ne fanno discendere la nullitΓ  della deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni e, di conseguenza, la decadenza della creditrice dai diritti azionabili nei confronti delle garanti, non avendo questa avviato iniziative di recupero nel termine semestrale.

Si costituisce la societΓ  opposta, per essa la procuratrice, chiedendo il rigetto delle opposizioni: le fideiussioni, di natura specifica e non omnibus, sarebbero estranee sia sotto il profilo tipologico sia sotto quello temporale all’oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia del 2005.

Il Tribunale di Siracusa, investito di due cause civili connesse, dispone con ordinanza del 1Β° agosto 2025 il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ravvisando un contrasto tra le sezioni semplici sulla portata applicativa della precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. Il decreto del Primo Presidente dell’11 novembre 2025 dichiara ammissibile il rinvio, evidenziando che le questioni sollevate sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso seriale sulle fideiussioni bancarie. All’udienza del 12 maggio 2026 la Procura Generale formula conclusioni scritte orientate verso la tesi restrittiva, poi sostanzialmente recepita dalla decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il cuore della vicenda ruota attorno all’art. 1957 c.c., che pone a carico del creditore un onere di tempestiva escussione del debitore principale, pena la decadenza della garanzia fideiussoria. Le clausole censurate nello schema ABI del 2002 – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza – erano tre e derogavano proprio a questa disciplina, ampliando la posizione della banca a danno del garante. Rileva inoltre l’art. 2, comma 1, legge n. 287 del 1990, sulle intese restrittive della concorrenza, la cui violazione fonda la tutela reale riconosciuta dalle stesse Sezioni Unite nel 2021. Non manca un richiamo puntuale all’art. 7, d.lgs. n. 3 del 2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE, che disciplina il valore probatorio delle decisioni antitrust nelle azioni risarcitorie: disposizione non retroattiva, osserva la Corte, ma comunque indicativa di un piΓΉ generale indice ordinamentale sulla distribuzione dell’onere della prova.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il precedente di riferimento resta Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021, che aveva ammesso la tutela reale contro i contratti “a valle” di intese vietate, configurando una nullitΓ  speciale a tutela dell’ordine pubblico economico, parziale e limitata alle clausole illecite, salvo che si accerti l’essenzialitΓ  di queste ultime ai fini del consenso. Quella pronuncia aveva inoltre attribuito al provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 il valore di prova privilegiata del nesso funzionale tra fideiussione e intesa “a monte”, ritenendo sufficiente allegare la coincidenza testuale delle clausole. Sul punto, perΓ², la giurisprudenza successiva delle sezioni semplici si era divisa: da un lato l’orientamento restrittivo (Cass. n. 30383/2024, n. 1170/2025, n. 8669/2025), che ancora la prova privilegiata al solo periodo 2002-2005 e alle sole fideiussioni omnibus; dall’altro un filone piΓΉ estensivo (Cass. n. 20648/2024, n. 27243/2024), disponibile a ritenere sufficiente l’anterioritΓ  del provvedimento amministrativo rispetto alla fideiussione, a prescindere dalla sua tipologia.

Il principio guida: prova rafforzata per fideiussioni fuori periodo e specifiche

Le Sezioni Unite risolvono unitariamente il primo e il secondo quesito. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 riguarda, pacificamente e testualmente, solo le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo dell’istruttoria: fuori da quel perimetro, temporale e oggettivo, l’accertamento amministrativo perde la qualifica di prova privilegiata e degrada a semplice elemento di prova, da solo insufficiente. Ma cosa succede allora se la fideiussione Γ¨ specifica e successiva al 2005? La parte che invoca la nullitΓ  dovrΓ  dimostrare, con ogni mezzo istruttorio – incluso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – l’esistenza di un’intesa o pratica concordata autonomamente riferita a quel tipo di garanzia e a quel periodo, potendosi comunque avvalere del provvedimento del 2005 come indizio, non come dimostrazione automatica. Il giudice di merito dovrΓ  quindi operare una ricognizione della portata temporale dell’accertamento, valutando sia la sua proiezione verso il tempo pregresso sia quella verso il tempo successivo, tenendo conto del cosiddetto “ritardo” fisiologico nella dissoluzione degli effetti dell’intesa.

La decisione e il ragionamento della Corte

Sul terzo quesito, relativo alla clausola di pagamento Β«a prima richiestaΒ», la Corte accoglie la linea della Procura Generale. La nullitΓ  della deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. non travolge automaticamente la distinta clausola che consente il pagamento a semplice richiesta scritta: quest’ultima, non censurata da Banca d’Italia, conserva una propria autonomia strutturale e funzionale, dedicata peraltro a un articolo separato dello schema ABI rispetto a quello – l’art. 6 – contenente la deroga dichiarata nulla. Ne discende una conseguenza pratica di rilievo immediato per la difesa bancaria: il creditore che invii una tempestiva istanza stragiudiziale di pagamento al garante, nei termini semestrali previsti dall’art. 1957 c.c., evita la decadenza, senza necessitΓ  di attivare un’iniziativa giudiziale.

Il ragionamento si fonda su un bilanciamento tra public enforcement e private enforcement: la tutela reale riconosciuta nel 2021 non puΓ² tradursi in una presunzione iuris et de iure applicabile senza limiti temporali e oggettivi, pena lo svuotamento dell’onere probatorio ordinario a carico di chi agisce in giudizio. Al tempo stesso, la Corte non chiude la porta alla nullitΓ  delle fideiussioni specifiche o successive al 2005: la ammette, ma subordinandola a una prova rafforzata, coerente con il principio di vicinanza della prova, che grava sulla parte interessata mentre la banca resta comunque nella posizione di poter dimostrare che le clausole derivano da una trattativa effettiva e libera.

Per il professionista che gestisce opposizioni a decreto ingiuntivo fondate su questa eccezione, la ricaduta pratica Γ¨ immediata: la sola produzione del provvedimento n. 55/2005 non basta piΓΉ, occorre costruire un impianto probatorio autonomo quando la fideiussione esce dal perimetro temporale e tipologico di quell’accertamento, e verificare sempre, nel merito, se la banca abbia comunque tempestivamente attivato la clausola di pagamento a prima richiesta.

La Corte dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, che deciderΓ  nel merito le due cause riunite applicando i principi enunciati e regolerΓ  le spese della fase di legittimitΓ .

Studio Legale Montinaro