π LA VICENDA
- Materia: Opposizione a decreto ingiuntivo – Somministrazione servizio idrico integrato
- Oggetto: Fatture per consumi idrici esorbitanti – Accesso fondo di garanzia perdite occulte
- Normativa: art. 6 Allegato N Regolamento servizio idrico integrato, artt. 1175, 1375 c.c., art. 342 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: fondo garanzia perdite occulte, termine non perentorio, consumi idrici esorbitanti, illegittimitΓ fatture gestore idrico, buona fede contrattuale
In tema di accesso al fondo di garanzia per perdite occulte nel servizio idrico integrato, il termine contrattuale di trenta giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata per l’attivazione del fondo da parte dell’utente che abbia aderito allo strumento di tutela non riveste natura perentoria quando il ritardo di pochi giorni (nel caso di specie tre giorni) non abbia concretamente compromesso la possibilitΓ per il gestore di partecipare alla distribuzione degli importi del fondo, non essendo stata fornita alcuna prova che il ritardo abbia determinato l’impossibilitΓ di accedere al riparto, con conseguente privazione dell’utente di uno specifico strumento di protezione rispetto al pagamento di importi eccedentari addebitati per cause estranee alla sua sfera di riferibilitΓ .
Il Tribunale di Macerata, in sede di appello, con sentenza del 2026, ha accolto integralmente l’appello proposto da un utente contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal gestore del servizio idrico per fatture relative a consumi esorbitanti (oltre il doppio rispetto ad analogo periodo precedente) causati da dispersione per rottura tubazione. L’utente, aderent al fondo di garanzia, aveva depositato la documentazione per l’accesso al fondo con tre giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale di trenta giorni. Il Tribunale ha ritenuto il termine non perentorio, escludendo la fondatezza della pretesa del gestore che aveva emesso fatture per consumi non fruiti dall’utente per cause non imputabili allo stesso.
βοΈ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura e funzione del fondo di garanzia per perdite occulte quale strumento di tutela degli utenti del servizio idrico integrato rispetto ad addebiti di quantitativi di acqua non utilizzati per dispersioni da rottura o malfunzionamento dell’impianto privato
- IllegittimitΓ delle fatture emesse dal gestore per consumi esorbitanti non riconducibili all’utente: obbligo contrattuale del somministrante di emettere fatture tendenzialmente esatte previa corretta misurazione dei volumi erogati
- Irrilevanza dell’inerzia dell’utente rispetto a missiva di avvertimento del gestore precedente alla fattura: termine di attivazione decorre esclusivamente dalla scadenza di pagamento della bolletta, non da precedenti comunicazioni
- Onere della prova a carico del gestore somministrante circa il pregiudizio concreto derivante dal ritardo dell’utente nell’accesso al fondo, in applicazione del principio di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.
- Canone della specificitΓ dell’appello ex art. 342 c.p.c. declinato senza inutili formalismi: sufficienza di chiara individuazione delle questioni contestate senza forme sacramentali (Cass. 6734/2020, Cass. 1367/2016)
- UtilizzabilitΓ in giudizio della documentazione allegata alla richiesta di accesso al fondo ai fini della verifica dell’anomalia degli addebiti e delle relative cause nello svolgimento del rapporto principale di servizio
