I contratti della PA devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta

I contratti della PA devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta (Tribunale Lecce, sentenza n. 2204/2022)

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il COMUNE DI CAVALLINO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore del ricorrente, l’importo di Euro € 34.000,00 oltre interessi come da domanda, nonchè spese di procedura monitoria, a titolo di compenso dovuto per la realizzazione, quale consulente/collaboratore, di un progetto di fattibilità tecnico-economico per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e completamento della piattaforma RSU, a servizio dei Comuni componenti l’ex ATO LE/1, ricadente nel territorio del Comune di Cavallino in località masseria Guarini, nonché per la successiva gestione ventennale della stessa. In particolare, l’opponente, tra l’altro, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo la nullità del contratto concluso con il professionista per assenza di forma scritta ad substantiam e, per conseguenza, del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio l’opposto contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, assumendo che gli era stato affidato, da parte del Comune di Cavallino e del RUP, l’incarico di consulente per la definizione degli aspetti tecnici del progetto preliminare, riconoscendogli inizialmente la somma di € 5.000,00 oltre oneri regolarmente pagati come da fattura n. 4 del 04.09.2015; … che, con successiva determinazione, il Comune di Cavallino, nella persona del responsabile del RUP, aveva integrato l’incarico già affidatogli, con l’ulteriore richiesta della redazione di rilievi e misurazioni dello stato di fatto dei luoghi, picchettazione e predisposizione di elaborati specialisti e di dettagli necessari per la definizione di tutti gli aspetti tecnici inerenti la totale progettazione, riconoscendogli un compenso per complessivi € 39.000,00 oltre oneri, somma comprensiva dell’acconto di € 5.000,00; … di aver assolto ai propri obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico da parte del Comune di Cavallino; che la determinazione n° 27 del 23.03.2017 aveva previsto un compenso pari ad € 39.000,00 oltre iva e oneri, comprensiva dell’importo di € 5.000,00 così come previsti dalla precedente determinazione … che l’incarico gli era stato conferito direttamente dal Comune di Cavallino nella persona del RUP.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2204/2022, pubblicata il 12/07/2022, accoglieva l’opposizione spiegata, revocando il decreto ingiuntivo impugnato, stante la nullità del contratto concluso con il professionista per assenza di forma scritta ad substantiam. In altri termini, veniva accolta l’eccezione solleva dal Comune di Cavallino di non aver assunto alcuna obbligazione in forma scritta con il professionista, con la conseguente nullità di qualsiasi accordo.

Si legge in sentenza:

[…] Ciò posto, in facto occorre rammentare, senza che sia necessario qui richiamare arresti giurisprudenziali del tutto consolidati ed espressivi di un orientamento davvero granitico, che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta (la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale), ne consegue: da una parte, l’impossibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da facta concludentia ossia da comportamenti di fatto meramente attuativi; dall’altra parte, la necessità di applicare il principio della forma scritta ab substantiam alla conclusione del contratto. Questo significa che l’esecuzione della prestazione e la ricezione della stessa da parte dell’Ente, in assenza di un valido titolo negoziale, in alcun modo legittima l’azione contrattuale ma solo quella d’indebito arricchimento.

Orbene, rileva il Tribunale che, nel caso in scrutinio, l’accordo negoziale non risulta consacrato in un atto scritto. In tema di contratti della P.A., ancorché quest’ultima agisca iure privatorum, il contratto d’opera professionale, cosi come il contratto di appalto, deve rivestire, R.D. n. 244 del 1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l’ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465) […]

Avv. Cosimo Montinaro

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