Il consenso informato nella legge 219/2017: profili applicativi e risarcimento del danno

Il consenso informato nella legge 219/2017: profili applicativi e risarcimento del danno

Introduzione

La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha significativamente delineato il panorama normativo riguardante il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) nell’ambito sanitario. Questo intervento legislativo, complementare alla riforma della responsabilità professionale medica avviata con la Legge Gelli-Bianco, ha apportato innovazioni sostanziali su tre fronti principali. In primo luogo, ha stabilito il consenso libero ed informato come requisito fondamentale per l’atto medico, enfatizzando il diritto del paziente alla piena consapevolezza delle decisioni che lo riguardano. In secondo luogo, ha imposto al medico l’obbligo di alleviare le sofferenze del paziente, includendo la gestione appropriata del dolore. Infine, ha introdotto la possibilità di formulare disposizioni anticipate di trattamento, consentendo una pianificazione condivisa delle cure tra paziente e medico.

Consenso Informato e Obbligo Informativo

L’art. 1, comma 1 della suddetta legge sancisce che ogni trattamento sanitario deve essere preceduto dal consenso libero ed informato del paziente, confermando così l’indispensabilità di tale consenso per l’azione medica. Il legislatore ha richiamato e consolidato la nozione di consenso informato elaborata dalla giurisprudenza precedente, riconoscendone la rilevanza fondamentale nel contesto terapeutico e la sua coerenza con i principi costituzionali.

La legge ha altresì delineato l’obbligo del medico di fornire un’informazione completa e comprensibile al paziente, dettagliando il contenuto di questa informativa. Tale obbligo si estende alla divulgazione della diagnosi, della prognosi, dei benefici e dei rischi dei trattamenti proposti, nonché delle alternative disponibili e delle conseguenze del rifiuto del trattamento stesso.

Forma del Consenso e Implicazioni Probatorie

La legge stabilisce che il consenso informato può essere acquisito attraverso modalità adeguate alle condizioni del paziente, e deve essere documentato in forma scritta, mediante videoregistrazione o, per i pazienti con disabilità, tramite dispositivi che agevolino la comunicazione. Questa disposizione rappresenta un chiaro avanzamento normativo rispetto al passato, quando la forma del consenso non era specificamente regolamentata.

È importante sottolineare che il documento di consenso deve essere dettagliato, chiaro e comprensibile al paziente, affinché possa essere considerato valido. La Suprema Corte ha ribadito che il consenso deve essere specifico, esplicito e reale, escludendo la validità del consenso presunto.

Riflessi Giurisprudenziali sulle Responsabilità e i Risarcimenti

La violazione dell’obbligo informativo da parte del medico può comportare conseguenze risarcitorie, indipendentemente dalla correttezza dell’intervento medico stesso. La giurisprudenza ha riconosciuto che tale violazione costituisce una fonte autonoma di responsabilità, suscettibile di risarcimento in presenza di gravi conseguenze pregiudizievoli per il paziente.

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, la Corte Suprema (sent. 2369 del 31 gennaio 2018) ha recentemente stabilito che l’omessa informazione del medico costituisce un danno in sé, senza la necessità di dimostrare che il paziente avrebbe probabilmente rifiutato l’intervento se informato correttamente. I danni non patrimoniali possono derivare dalla lesione del diritto all’autodeterminazione o dall’integrità psico-fisica del paziente, e la risarcibilità di tali danni dipende dalla gravità dell’offesa, determinata dal giudice.

Conclusioni

La Legge n. 219 del 2017 ha significativamente rafforzato i diritti e le tutele dei pazienti nel contesto sanitario, stabilendo norme chiare e stringenti riguardo al consenso informato e all’obbligo informativo dei medici. Le disposizioni legislative hanno trovato riscontro nella giurisprudenza, che ha confermato la responsabilità del medico nel garantire un’adeguata informazione al paziente e ha stabilito criteri per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali obblighi.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato malasanità e risarcimento danni)

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