Il Tribunale di Roma applica le Sezioni Unite in tema di nullità parziale fideiussioni omnibus

Tribunale di Roma applica le Sezioni Unite in tema di nullità parziale fideiussioni omnibus

Introduzione

La sentenza n. 2659/2022 del Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole ritenute nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sono affette da nullità parziale.

In particolare, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, in quanto in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90, che vieta le intese restrittive della concorrenza.

la decisione

La sentenza del Tribunale di Roma è importante perché conferma l’orientamento delle Sezioni Unite e rafforza la tutela dei consumatori che hanno stipulato fideiussioni omnibus.

In particolare, la sentenza ha stabilito che:

  • La nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell’intero contratto di fideiussione, ma solo la nullità delle clausole stesse.
  • La nullità parziale del contratto di fideiussione non comporta la caducazione dell’intera garanzia, ma solo la riduzione dell’ammontare massimo garantito alla concorrenza dell’importo delle clausole nulle.

La sentenza del Tribunale di Roma è quindi un importante precedente che può essere utilizzato da tutti i consumatori che hanno stipulato fideiussioni omnibus e che intendono contestare la validità delle clausole anticoncorrenziali.

MASSIMA, Tribunale di Roma, sentenza n. 2659/2022

Applicati i principi sanciti da SS.UU. n. 41994 del 30.12.2021 alla fattispecie concreta ed esaminati i documenti a confronto, emerge che le clausole contenute nella fideiussione omnibus con il quale [OMISSIS] si costituito fideiussore della [OMISSIS] in favore della Banca [OMISSIS] fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito di euro 320.000,00 (doc. 1 fasc. parte attrice) costituiscono pedissequa applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 in quanto in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Sicché, rigettata la domanda principale di nullità del contratto di fideiussione, in accoglimento della subordinata, va dichiarata la nullità (derivata), per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali”.

Conclusione

Se hai stipulato una fideiussione omnibus e pensi che le clausole siano nulle, puoi rivolgerti a uno studio legale specializzato per richiedere un parere o per intraprendere un’azione legale.

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Avv. Cosimo Montinaro

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