Illegittimo trasferimento d’azienda: la Cassazione riconosce il diritto del lavoratore alle retribuzioni

Illegittimo trasferimento d’azienda: la Cassazione riconosce il diritto del lavoratore alle retribuzioni

MASSIMA Cassazione, Sez. lavoro, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4945

In tema di cessione di ramo aziendale, soltanto la sua legittimità comporta la continuità del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario, rapporto che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Al contrario, tale unicità del rapporto viene meno, qualora, il predetto trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare. In tale ipotesi, sussiste il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per “aliunde perceptum”, essendo le stesse vicende relative al rapporto instauratosi di fatto con il soggetto cessionario inidonee ad incidere sul rapporto continuato “de iure” con il soggetto cedente (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva respinto anche in sede di gravame la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni oltre al risarcimento del danno alla professionalità, fondata sull’inottemperanza all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro conseguente all’illegittimità, giudizialmente accertata, del trasferimento del ramo aziendale).In tema di cessione di ramo aziendale, soltanto la sua legittimità comporta la continuità del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario, rapporto che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Al contrario, tale unicità del rapporto viene meno, qualora, il predetto trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare. In tale ipotesi, sussiste il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per “aliunde perceptum”, essendo le stesse vicende relative al rapporto instauratosi di fatto con il soggetto cessionario inidonee ad incidere sul rapporto continuato “de iure” con il soggetto cedente (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva respinto anche in sede di gravame la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni oltre al risarcimento del danno alla professionalità, fondata sull’inottemperanza all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro conseguente all’illegittimità, giudizialmente accertata, del trasferimento del ramo aziendale)


Con l‘ordinanza n. 4945 del 23 febbraio 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un tema di grande rilevanza per i lavoratori: il diritto alle retribuzioni in caso di illegittimo trasferimento d’azienda.

I fatti:

Un lavoratore, A.A., era stato trasferito dal ramo di azienda Document Managment di Telecom Italia Spa a Telepost Spa a seguito di una cessione d’azienda. Successivamente, il trasferimento è stato dichiarato illegittimo in via giudiziale. A.A. ha quindi agito in giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di inattività presso Telepost Spa e il risarcimento del danno alla professionalità.

La decisione della Corte:

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore, riconoscendo il suo diritto alle retribuzioni non percepite durante il periodo di inattività presso Telepost Spa. La Corte ha infatti rilevato che, a causa dell’illegittimità del trasferimento, il rapporto di lavoro di A.A. era rimasto in essere con Telecom Italia Spa. Di conseguenza, il lavoratore aveva diritto a ricevere le retribuzioni maturate durante il periodo di inattività.

Le implicazioni della sentenza:

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un passo avanti importante nella tutela dei diritti dei lavoratori illegittimamente trasferiti. Essa chiarisce infatti che, in caso di illegittimità del trasferimento, il lavoratore ha diritto di ricevere le retribuzioni dal datore di lavoro originario, anche se ha svolto attività lavorativa presso il cessionario.

Cosa significa per i lavoratori:

Questa sentenza rappresenta una vittoria importante per i lavoratori che si trovano in situazioni simili a quella di A.A.. Essa offre loro una maggiore tutela in caso di illegittimo trasferimento d’azienda e garantisce il loro diritto di ricevere le retribuzioni maturate.

Consigli per i lavoratori:

In caso di illegittimo trasferimento d’azienda, è importante che i lavoratori si rivolgano a un legale per tutelare i propri diritti. Il legale potrà infatti assistere il lavoratore nel corso del giudizio e aiutarlo a ottenere il pagamento delle retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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