Impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte dei docenti universitari per possibile blocco dello stipendio: il Tribunale di Lecce accoglie l’appello dell’agente della riscossione e riconosce l’efficacia interruttiva dell’intimazione di pagamento (Tribunale di Lecce, 2024)

Il Tribunale di Lecce nel 2024 ha affrontato un’importante questione riguardante l’impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte di un docente universitario e l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’intimazione di pagamento. La pronuncia ha ribaltato la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del docente universitario e l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’intimazione di pagamento regolarmente notificata.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio da un’opposizione presentata innanzi al Giudice di Pace contro due cartelle di pagamento. La parte opponente contestava l’illegittimità delle cartelle n. 05920140019402664001 e n. 0592015000594613000 per due motivi principali: l’omessa notifica delle stesse e, in via subordinata, la prescrizione del credito.

L’agente della riscossione si costituiva in giudizio contestando la tardività dell’opposizione, sostenendo la regolare notifica delle cartelle e l’interruzione del termine di prescrizione. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo prescritte le somme contenute nelle cartelle e condannava la parte resistente al pagamento delle spese di lite per € 500,00 oltre accessori.

Avverso tale sentenza, l’agente della riscossione proponeva appello. Nel corso del giudizio di secondo grado emergeva un errore nella citazione di una delle parti, che veniva sanato attraverso l’integrazione del contraddittorio. La parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso si incentra principalmente sull’interpretazione dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, che disciplina l’impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento. La norma prevede tale possibilità nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, in particolare per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Il Tribunale ha richiamato anche l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che include le istituzioni universitarie tra le amministrazioni pubbliche, elemento decisivo per la qualificazione della posizione del docente universitario.

Rilevante è anche il recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 18021 del 01/07/2024) sulla possibilità di produrre nuovi documenti in appello quando questi supportino eccezioni già sollevate in primo grado.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accolto l’appello per diversi motivi. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del docente universitario, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973. Il giudice ha evidenziato come il docente, essendo titolare di un carico fiscale superiore a € 5.000,00, poteva subire il blocco dei pagamenti dello stipendio da parte dell’università.

Quanto al merito, il Tribunale ha ammesso la produzione in appello dell’intimazione di pagamento n. 05920179007323119000, ritenendola decisiva per dimostrare l’interruzione della prescrizione. Tale documento, notificato il 13.01.2018, faceva chiaro riferimento alle cartelle contestate ed era quindi idoneo a interrompere il termine quinquennale di prescrizione.

Il giudice ha inoltre evidenziato che, per una delle cartelle, la prescrizione non sarebbe comunque maturata a causa della sospensione dei termini disposta per l’emergenza Covid-19 (dal 08/03/2020 al 31/08/2021).

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo formulata da parte appellante: la stessa non può trovare accoglimento in quanto nella sua veste di Docente presso l’Università, rientra a pieno nella seconda fattispecie prevista dall’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, ai sensi del quale ‘Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (…) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.'”

“La copia dell’intimazione di pagamento n. 05920179007323119000, prodotta per la prima volta nella presente fase del giudizio, sia dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia (…) La stessa, infatti, notificata in data 13.01.2018, presenta un chiaro ed incontrovertibile riferimento alle cartelle di pagamento nn. 05920140019402664001, 0592015000594613000 e risulta, quindi, idonea ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione.”

“Ad ogni buon conto, pare comunque opportuno evidenziare come, con riferimento specifico alla cartella di pagamento n. 0592015000594613000, pur in assenza del suddetto atto interruttivo, la prescrizione non sarebbe comunque maturata alla data della notifica dell’atto di citazione, stante la sospensione ex lege per l’emergenza sanitaria da Covid-19 del decorso tanto dei termini di decadenza quanto dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021.”

(Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, Sentenza n. 3352/2024)

La sentenza evidenzia l’importanza della corretta interpretazione delle norme sulla impugnabilità degli estratti di ruolo e sulla prescrizione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla posizione dei dipendenti pubblici. La decisione fornisce inoltre importanti chiarimenti sull’ammissibilità di nuovi documenti in appello e sull’efficacia interruttiva degli atti della riscossione, tenendo conto anche degli effetti della legislazione emergenziale Covid-19 sui termini prescrizionali.

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