Testamento falso: escluso per indegnità l’erede che usa scientemente un atto apocrifo – Tribunale di Nuoro 2025

Una vicenda successoria complessa approda dinnanzi al Tribunale di Nuoro, che con la sentenza in esame si pronuncia su un caso emblematico di falsificazione testamentaria e sulle conseguenze giuridiche per chi utilizza consapevolmente un testamento apocrifo. La questione ruota attorno all’eredità di un soggetto deceduto celibe e senza figli, il cui testamento olografo era stato pubblicato nominando un erede universale, ma successivamente dichiarato falso con sentenza passata in giudicato. Gli eredi legittimi hanno dunque agito per ottenere la dichiarazione di indegnità del beneficiario del testamento falsificato e il conseguente rilascio dell’intero patrimonio ereditario.

La pronuncia del Tribunale affronta con rigore i presupposti dell’indegnità successoria previsti dall’articolo 463, comma 1, numero 6 del codice civile, offrendo una lettura chiara e lineare della disciplina applicabile quando un soggetto faccia uso scientemente di un testamento falso. La decisione si colloca in un contesto in cui la tutela della genuinità delle disposizioni testamentarie rappresenta un baluardo fondamentale per garantire l’effettiva volontà del de cuius e proteggere i diritti degli eredi legittimi.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine dal decesso di un soggetto avvenuto nel mese di ottobre del 2011, celibe e senza discendenti. Pochi giorni dopo il decesso, su iniziativa di un soggetto che sosteneva di essere stato nominato erede universale, veniva pubblicato presso uno studio notarile un testamento olografo datato circa venti giorni prima della morte del de cuius. Il testamento in questione istituiva quale erede universale proprio il soggetto che ne aveva richiesto la pubblicazione, il quale immediatamente entrava nel possesso di tutti i beni del patrimonio ereditario, compresi immobili ubicati nel territorio comunale, terreni agricoli e ingenti somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario.

Alcuni eredi legittimi, tuttavia, nutrivano seri dubbi sulla genuinità del documento testamentario. Su loro incarico, un consulente grafologo giudiziario procedeva ad un’accurata analisi comparativa tra la sottoscrizione apposta sul testamento e altri scritti autografi del defunto, giungendo alla conclusione che il testamento fosse apocrifo. Questa valutazione tecnica conduceva all’instaurazione di un giudizio civile volto ad ottenere la dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta sul testamento olografo. Con sentenza definitiva del 2020, passata in giudicato nell’aprile del 2021, il Tribunale di Nuoro accertava e dichiarava la falsità della sottoscrizione, disponendone la cancellazione.

Nel frattempo, il soggetto che aveva fatto pubblicare il testamento era deceduto, lasciando quale proprio erede legittimo il coniuge e diversi figli. Nel corso del periodo intercorso tra l’apertura della successione e la propria morte, costui aveva presentato la dichiarazione di successione includendo tutti i beni ereditari, aveva prelevato l’intero importo giacente sul conto corrente del defunto e aveva mantenuto il possesso esclusivo degli immobili. Successivamente al suo decesso, i suoi eredi avevano a loro volta presentato la dichiarazione di successione comprendendo gli stessi beni, alcuni dei quali erano stati successivamente oggetto di atti dispositivi tra i medesimi eredi. Gli eredi legittimi del primo de cuius, una volta ottenuta la sentenza definitiva di accertamento della falsità del testamento, hanno quindi agito in giudizio chiedendo che fosse dichiarata l’indegnità a succedere del soggetto che aveva utilizzato il testamento falso, con conseguente condanna dei suoi eredi alla restituzione dell’intero patrimonio ereditario e dei frutti percepiti.

I convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno contestato né la falsificazione del testamento né la consapevolezza della falsità da parte del loro dante causa, limitandosi ad eccepire che il contenuto dell’atto testamentario corrispondesse comunque alla volontà del defunto e che quest’ultimo avesse acconsentito alla compilazione altrui della propria scheda testamentaria. In via subordinata, i convenuti hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute per miglioramenti e addizioni apportate agli immobili ereditari durante il periodo in cui gli stessi erano stati posseduti dal loro dante causa e successivamente da loro medesimi. Due degli eredi del soggetto che aveva utilizzato il testamento falso hanno invece rinunciato all’eredità paterna, mentre altri chiamati sono rimasti contumaci.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Nuoro fonda la propria decisione sull’applicazione dell’articolo 463 del codice civile, che disciplina le cause di indegnità a succedere. In particolare, il comma 1, numero 6 della disposizione stabilisce che è escluso dalla successione come indegno chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. La norma mira a sanzionare chi abbia posto in essere condotte gravemente lesive della genuinità delle disposizioni testamentarie e della volontà del de cuius, impedendo a tali soggetti di trarre vantaggio dalla propria condotta illecita.

Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 464 del codice civile, che regola gli effetti dell’indegnità sulla restituzione dei beni e dei frutti. La disposizione stabilisce che l’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione, dovendosi considerare a tutti gli effetti quale possessore di mala fede. Tale qualificazione comporta conseguenze rilevanti sul piano della responsabilità restitutoria, in quanto l’indegno non può invocare la buona fede per sottrarsi all’obbligo di restituzione dei frutti.

La sentenza fa applicazione del principio secondo cui il possesso continua nell’erede con le stesse caratteristiche di buona o mala fede che aveva presso il de cuius, con effetto retroattivo dall’apertura della successione. Ne consegue che anche gli eredi dell’indegno, subentrati iure hereditatis nel possesso dei beni ereditari, non possono essere considerati possessori di buona fede, pur nell’ipotesi in cui essi ignorassero in concreto di ledere l’altrui diritto. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità consolidata, che ha chiarito come la qualificazione del possesso si trasmetta agli aventi causa.

In merito all’azione di petizione dell’eredità, disciplinata dall’articolo 533 del codice civile, il Tribunale richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze numero 8440 del 2008 e numero 14182 del 2011, secondo cui si tratta di un’azione reale fondata sull’allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente sono coloro che adducono la propria qualità di erede, mentre legittimati passivamente sono coloro che si trovino nel possesso dei beni di cui si chiede la restituzione.

Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria delle somme dovute, il Tribunale fa riferimento alla sentenza della Cassazione numero 22005 del 2016, secondo cui le somme di denaro facenti parte del patrimonio ereditario devono essere rivalutate dalla data di apertura della successione al momento del saldo, al fine di garantire il pieno ristoro del danno subito dagli eredi legittimi per effetto del mancato godimento del bene.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Nuoro, dopo aver esaminato tutti i profili della controversia, accoglie integralmente le domande proposte dagli eredi legittimi. In via preliminare, il giudice esamina l’eccezione sollevata dai convenuti relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti che sarebbero potuti essere chiamati all’eredità del primo de cuius. Il Tribunale ritiene infondata tale eccezione, verificando sulla base della documentazione prodotta che alcuni di tali soggetti avevano espressamente rinunciato all’eredità a seguito di specifica diffida notificata ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, mentre altri non rivestivano comunque la qualità di eredi in quanto i loro danti causa erano deceduti anteriormente al de cuius o non risultavano legittimati alla successione.