Indennità di mobilità conservata anche dopo reintegra non eseguita: lo stato di disoccupazione non si interrompe se il lavoratore resta senza stipendio – Cassazione Sezioni Unite 2025

La questione che ha tenuto banco per anni nei tribunali italiani, e che ha generato un contrasto interpretativo anche all’interno della stessa Corte di Cassazione, ha finalmente trovato una risposta definitiva. Può l’INPS chiedere la restituzione dell’indennità di mobilità erogata a lavoratori che, pur avendo ottenuto in giudizio la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, non hanno mai ripreso effettivamente servizio né percepito alcuna retribuzione perché il datore di lavoro è fallito o ha comunque disatteso l’ordine di reintegra?

La risposta delle Sezioni Unite, con la sentenza depositata nel mese di agosto 2025, è netta: no, l’INPS non può pretenderne la restituzione. Lo stato di disoccupazione, infatti, non viene meno per il solo fatto che esista una pronuncia giudiziale di reintegrazione (con effetti ex tunc), se quella pronuncia rimane ineseguita e il lavoratore continua a trovarsi privo di reddito da lavoro e di effettiva possibilità di prestarlo.

Si tratta di una decisione di particolare rilievo pratico, perché riguarda migliaia di situazioni verificatesi soprattutto negli anni della crisi economica, quando fallimenti a catena, trasferimenti d’azienda e licenziamenti collettivi hanno dato vita a contenziosi complessi. In molti casi i lavoratori, dopo aver percepito per anni l’indennità di mobilità o altre prestazioni di sostegno al reddito, si sono visti notificare dall’INPS cartelle di pagamento per decine di migliaia di euro, proprio sul presupposto che la sentenza di reintegra avesse automaticamente fatto venir meno il requisito della disoccupazione.

Le Sezioni Unite hanno ora chiarito, componendo il contrasto, che la tutela costituzionale del lavoro (artt. 4 e 38 Cost.) e la funzione stessa delle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito impongono di guardare alla sostanza e non alla mera forma. Non basta una sentenza passata in giudicato per far cessare lo stato di bisogno: serve che il lavoratore possa concretamente rientrare in servizio e percepire la retribuzione, oppure che riceva le somme dovute a titolo risarcitorio o indennitario dal datore. In loro assenza, l’indennità di mobilità resta pienamente legittima.

Una pronuncia che restituisce serenità a tanti ex lavoratori e che rappresenta un importante punto di equilibrio tra le esigenze di rigore contabile dell’INPS e la tutela sostanziale del diritto al sostentamento in caso di disoccupazione involontaria.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine dal fallimento di una società operante nel settore alimentare e dal successivo trasferimento d’azienda verso un’altra impresa, anch’essa poi caduta in procedura concorsuale. Un gruppo di lavoratori era stato licenziato in tronco nell’ambito della procedura di mobilità aperta dopo la prima dichiarazione di fallimento. L’INPS aveva regolarmente erogato a questi lavoratori l’indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, per periodi che andavano dal 2009 fino al 2013.

Successivamente, però, una sentenza del tribunale, passata in giudicato nel 2013, aveva accertato che il fallimento della prima società non aveva comportato l’estinzione del rapporto di lavoro, essendosi verificato un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. verso la nuova società. I lavoratori venivano quindi reintegrati nel posto di lavoro, ma il rientro durava lo spazio di poche ore: la nuova impresa, a sua volta, veniva dichiarata fallita e procedeva immediatamente a nuovi licenziamenti.

Di fatto, nessun lavoratore aveva più percepito retribuzione dal momento del primo licenziamento fino alla conclusione delle vicende giudiziarie e fallimentari. L’INPS, però, una volta venuta a conoscenza della sentenza di reintegrazione, aveva considerato automaticamente cessato lo stato di disoccupazione dei beneficiari e aveva avviato azioni di recupero di tutto quanto erogato a titolo di indennità di mobilità, ritenendo che la pronuncia giudiziale avesse ripristinato ex tunc il rapporto di lavoro e quindi reso indebite le prestazioni previdenziali.

In primo grado le decisioni erano state contrastanti: il Tribunale di Fermo aveva dato ragione all’INPS in un caso, mentre il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la pretesa restitutoria in altre posizioni analoghe. La Corte d’Appello di Ancona, riuniti i giudizi, aveva accolto le ragioni dei lavoratori, sottolineando che la reintegrazione era rimasta puramente cartolare e che nessuno aveva mai corrisposto le retribuzioni arretrate.

L’INPS proponeva quindi ricorso per cassazione, insistendo sul carattere automatico della cessazione dello stato di disoccupazione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di reintegra. La Sesta Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto interpretativo, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, che fissavano la discussione in pubblica udienza il 15 aprile 2025 e depositavano la sentenza il successivo 18 agosto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina di riferimento è contenuta nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in particolare negli articoli 7 e 16, che regolano l’indennità di mobilità, prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori licenziati da imprese che abbiano aperto una procedura di mobilità e che si trovino in possesso del requisito dello stato di disoccupazione involontaria.

Lo stato di disoccupazione, a sua volta, è definito dall’art. 1 del d.lgs. n. 181 del 2000 (oggi trasfuso nel d.lgs. n. 150 del 2015) come la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa. La giurisprudenza ha sempre sottolineato la natura sostanziale e non meramente formale di tale requisito quando si tratta di prestazioni di sostegno al reddito.

Le Sezioni Unite richiamano numerosi precedenti della stessa Cassazione. Un primo orientamento, più favorevole ai lavoratori, era stato inaugurato da Cass. n. 9418 del 2007 e ribadito da Cass. n. 2716 del 2012 e Cass. n. 7794 del 2017: in questi arresti si afferma che l’indennità di mobilità ha natura di misura sostitutiva della retribuzione e che la semplice sentenza di reintegrazione non è sufficiente a far venire meno lo stato di bisogno se il lavoratore non ha concretamente riottenuto il posto né percepito le retribuzioni.

Un orientamento opposto, emerso più di recente (Cass. n. 8513/2023, n. 8523/2023, n. 11994/2024), aveva invece valorizzato l’effetto costitutivo ex tunc della sentenza di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (oggi art. 18 come modificato dalla legge Fornero e dal Jobs Act, ma applicabile ratione temporis nella vecchia formulazione), sostenendo l’incompatibilità assoluta tra rapporto di lavoro in essere e percezione di prestazioni di disoccupazione.

Le Sezioni Unite, componendo il contrasto, aderiscono definitivamente al primo indirizzo, ritenendo che la funzione costituzionalmente orientata delle prestazioni previdenziali imponga di privilegiare la tutela sostanziale del lavoratore privo di reddito, rispetto a una lettura eccessivamente formalistica della normativa.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Le Sezioni Unite respingono il ricorso dell’INPS e confermano la sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Il principio di diritto enunciato è il seguente: lo stato di disoccupazione, ai fini della legittima percezione dell’indennità di mobilità, non viene meno per il solo fatto dell’intervenuta pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro, qualora tale pronuncia sia rimasta ineseguita e il lavoratore non abbia percepito retribuzioni né abbia avuto la concreta possibilità di prestare attività lavorativa.

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