Introduzione
La Corte di Appello di Napoli ha pronunciato una sentenza di particolare rilievo in tema di impugnazione del licenziamento e rispetto del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604/1966, chiarendo quando una dichiarazione del lavoratore costituisca manifestazione inequivoca di volontà di impugnare il provvedimento espulsivo. La vicenda ha visto contrapposti un lavoratore marittimo imbarcato su nave da crociera e le società armatrici, in relazione a un licenziamento intimato per motivi disciplinari durante una sosta della nave in Giappone.
Il marittimo, licenziato per violazione del codice di condotta aziendale, aveva annotato sul documento di licenziamento la propria dichiarazione di disaccordo (“disagree“) e aveva reso una dichiarazione scritta il medesimo giorno manifestando genericamente l’intenzione di esercitare i propri diritti per contestare la decisione datoriale. Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato l’impugnativa inammissibile per decadenza, essendo la formale impugnazione intervenuta oltre 86 giorni dopo la comunicazione del licenziamento.
L’importanza della pronuncia risiede nella precisazione dei requisiti di specificità e certezza che deve possedere l’atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento affinché il datore di lavoro possa avere contezza della effettiva decisione del lavoratore di contestare il provvedimento. La Corte ha chiarito che dichiarazioni generiche di disaccordo o di voler esercitare i propri diritti, prive di esplicita e inequivoca manifestazione di volontà di impugnare specificamente il licenziamento, non integrano un valido atto di impugnazione ai sensi dell’art. 6 legge 604/1966.
PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI
1. Requisiti forma scritta impugnazione licenziamento: necessità volontà inequivoca specifica
L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento richiede un atto scritto idoneo a esprimere in modo inequivoco la volontà del lavoratore di impugnare il provvedimento espulsivo, non essendo sufficienti dichiarazioni generiche di disaccordo o manifestazioni di voler esercitare i propri diritti. Pur non richiedendosi formule particolari o sacramentali, l’atto deve consentire al destinatario di avere contezza certa della effettiva decisione del lavoratore di contestare specificamente il licenziamento.
La Corte afferma testualmente, richiamando la giurisprudenza consolidata: “Per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. Quello che riveste importanza è che l’atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento. La ratio della forma scritta è quella di far conoscere con la dovuta certezza la volontà del mittente al destinatario”.
Il principio stabilisce che l’inequivocità della manifestazione di volontà costituisce elemento essenziale dell’impugnazione, non potendo il datore essere costretto a interpretare dichiarazioni ambigue per verificare se il lavoratore intenda o meno contestare il licenziamento.
2. Dichiarazione “disagree” generica non costituisce impugnazione valida licenziamento
La mera annotazione sul documento di licenziamento della dichiarazione di non essere d’accordo (“disagree“) con la violazione contestata, priva di esplicita indicazione della volontà di impugnare il provvedimento espulsivo, non integra un valido atto di impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 legge 604/1966. Si tratta di una opposizione generica che non contiene alcuna indicazione certa della intenzione specifica del lavoratore di azionare lo strumento dell’impugnativa.
Il Collegio precisa: “Si ritiene che la verbalizzazione di ‘non accettare’ detta affermazione e la propria responsabilità, apposta dal lavoratore nella medesima comunicazione, non integra una chiara e certa manifestazione di volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. Per un verso, il disaccordo del lavoratore è testualmente riferito alla violazione a lui contestata, e non al licenziamento. Per l’altro, si tratta di una opposizione generica, che non contiene alcuna indicazione certa della intenzione specifica del ricorrente di impugnare il licenziamento”.
La soluzione adottata evidenzia come il riferimento oggettivo della dichiarazione assuma rilievo: il disaccordo con la contestazione disciplinare non equivale automaticamente all’impugnazione del licenziamento conseguente.
3. Dichiarazione generica esercitare propri diritti non interrompe decadenza
La dichiarazione del lavoratore di voler “esercitare pienamente i propri diritti per contestare la decisione“ datoriale, formulata in termini generici e senza esplicita manifestazione della volontà attuale di impugnare il licenziamento, non costituisce valido atto di impugnazione e non interrompe il decorso del termine decadenziale di 60 giorni. Occorre che l’atto manifesti la determinazione specifica del lavoratore di azionare lo strumento dell’impugnativa del licenziamento.
Nella motivazione si legge: “Le dichiarazioni dell’istante contenute nei due atti menzionati non possiedono sufficienti requisiti di specificità e certezza tali da consentire al destinatario (datore di lavoro) di avere contezza della effettiva decisione del lavoratore di volersi tutelare impugnando il provvedimento espulsivo”.
Il principio afferma che manifestazioni generiche di volontà difensiva non equivalgono all’impugnazione del licenziamento, richiedendosi invece la chiara individuazione dello specifico strumento giuridico che il lavoratore intende attivare.
4. Comunicazione scritta licenziamento validamente intimata anche se lavoratore rifiuta firma
La comunicazione scritta e motivata del licenziamento è validamente perfezionata anche quando il lavoratore si rifiuti di firmare o ricevere il documento, purché lo stesso abbia avuto contezza del provvedimento espulsivo e delle ragioni che lo sorreggono. Dal momento della comunicazione decorre il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione, indipendentemente dal rifiuto opposto dal lavoratore.
La Corte chiarisce: “Il Tribunale, quindi, ritenuto che l’istante avesse riconosciuto che durante la riunione gli era stato comunicato il licenziamento, ha dichiarato l’impugnativa del licenziamento inammissibile per intervenuta decadenza. Va confermata la statuizione del primo giudice secondo cui in data 6 maggio il lavoratore ha ricevuto la comunicazione del licenziamento e da questo momento si computano i termini di decadenza, 60 giorni, per la sua impugnazione, che essendo intervenuta solo in data 1 agosto, è inammissibile”.
La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui il rifiuto di firma o ricezione non impedisce il decorso dei termini quando risulti provata la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del lavoratore.
5. Consapevolezza licenziamento desumibile da dichiarazioni lavoratore e libero interrogatorio
La consapevolezza del lavoratore circa l’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro per volontà datoriale può essere desumita dalle dichiarazioni rese dal lavoratore stesso nei documenti sottoscritti e dall’esito del libero interrogatorio, anche quando egli sostenga formalmente di non aver avuto contezza del licenziamento. Assumono rilievo probatorio le ammissioni del lavoratore circa la comunicazione ricevuta e il suo contenuto.
Il Collegio evidenzia: “La consapevolezza, da parte del lavoratore, del recesso datoriale e delle sottese ragioni disciplinari è confermata dal ricorrente stesso in sede di libero interrogatorio, ove lo stesso conferma di aver ricevuto l’atto scritto, ossia il foglio di licenziamento, di sapere di cosa si trattasse e di essersi rifiutato di firmarlo”.
Il principio valorizza il dato dichiarativo del lavoratore quale elemento probatorio della conoscenza effettiva del licenziamento, prevalente rispetto alle contestazioni difensive formulate successivamente.
6. Sbarco nave motivi disciplinari con comunicazione scritta equivale a licenziamento
Nel rapporto di lavoro marittimo, lo sbarco dalla nave per motivi disciplinari comunicato in forma scritta e motivata costituisce licenziamento del lavoratore e non mera interruzione provvisoria della prestazione lavorativa. Quando la documentazione in atti e le dichiarazioni del lavoratore comprovano la comunicazione dell’interruzione definitiva del rapporto per ragioni disciplinari, il recesso datoriale è perfezionato e decorrono i termini per l’impugnazione.
La Corte precisa: “Nella specie le risultanze istruttorie comprovano la comunicazione del licenziamento al lavoratore effettuata in forma scritta, con indicata la motivazione disciplinare, e che il lavoratore ha avuto contezza dell’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro e che per le medesime ragioni disciplinari, il successivo 7 maggio, egli veniva sbarcato dalla nave. I due provvedimenti rendono manifesta la interruzione del rapporto di lavoro per volontà datoriale e per motivi disciplinari”.
La soluzione adottata chiarisce che lo sbarco per ragioni disciplinari non costituisce una modalità fisiologica di attuazione del rapporto quando risulti dalla documentazione l’intento risolutorio del datore di lavoro.
7. Dichiarazione accettazione sbarco disciplinare giorno successivo smentisce mancata consapevolezza licenziamento
La dichiarazione del lavoratore resa il giorno successivo alla comunicazione del licenziamento, con cui afferma di non vantare ulteriori pretese nei confronti del datore di lavoro e di aver letto, compreso e accettato il contenuto della dichiarazione di sbarco per motivi disciplinari, smentisce definitivamente l’assunto difensivo della mancata consapevolezza del licenziamento. Tale comportamento è incompatibile con l’impugnazione contestuale del provvedimento.
Il Collegio osserva: “Il difetto di una manifestazione inequivoca in tal senso è ancora più evidente se si considera che il giorno successivo, nella lettera di sbarco del 7 maggio, il lavoratore afferma di non vantare ulteriori domande nei confronti del datore di lavoro e di aver letto, compreso e accettato il contenuto della dichiarazione di sbarco per motivi disciplinari. Il lavoratore dichiara dunque in questa sede di essere d’accordo con la sua estromissione”.
Il principio stabilisce che le dichiarazioni successive incompatibili con l’impugnazione rafforzano la valutazione di inidoneità delle precedenti manifestazioni generiche a costituire valida contestazione del licenziamento.
8. Procedura disciplinare atipica non impedisce decorrenza termini impugnazione da comunicazione scritta
L’inosservanza della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e l’atipicità del procedimento seguito dal datore di lavoro costituiscono vizi del licenziamento che incidono sulla sua legittimità, ma non impediscono la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione scritta e motivata del provvedimento. L’esistenza del licenziamento è accertata indipendentemente dalla regolarità procedurale.
La Corte afferma: “La procedura disciplinare atipica e l’inosservanza dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori costituiscono vizi dell’atto di recesso che incidono sulla sua legittimità, ferma restando l’esistenza del provvedimento risolutivo”.
La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui i vizi procedurali del licenziamento attengono al merito della legittimità ma non impediscono la perfetta intimazione e la conseguente decorrenza dei termini di impugnazione.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine dall’imbarco di un marittimo italiano su una nave da crociera avvenuto nel marzo 2023 presso il porto di Napoli. Il lavoratore aveva sottoscritto una convenzione di arruolamento a tempo indeterminato per un periodo di sei mesi, nella qualità di primo commissario con responsabilità direttiva su una sezione esclusiva della nave.
Dopo circa un mese e mezzo di navigazione, durante una sosta della nave in Giappone nel maggio 2023, il responsabile delle risorse umane convocava il marittimo comunicandogli la decisione di procedere al suo sbarco per violazione del codice di condotta aziendale. Il giorno successivo, il comandante della nave consegnava al lavoratore un documento scritto intitolato “comunicazione di licenziamento immediato“, che indicava come motivazione la violazione della sezione del codice di condotta relativa alle molestie sessuali nei confronti di un membro dell’equipaggio.
Il lavoratore, sulla stessa comunicazione di licenziamento, annotava la propria dichiarazione di non essere d’accordo con la contestazione (“disagree“) e si rifiutava di firmare il documento, apponendo la dicitura “refuse to sign”. Il medesimo giorno, il marittimo rendeva e sottoscriveva una dichiarazione scritta in cui esponeva la propria versione dei fatti, negando le accuse e affermando genericamente l’intenzione di esercitare pienamente i propri diritti per contestare la decisione nella misura massima disponibile.
Il giorno seguente, il lavoratore veniva sbarcato dalla nave e gli veniva consegnata la lettera di sbarco che indicava espressamente come motivo “disciplinare“. Nel sottoscrivere tale documento, il marittimo dichiarava di non avere ulteriori pretese dal datore di lavoro, essendo sbarcato per motivi disciplinari, e di aver letto, compreso e accettato il contenuto della dichiarazione. Successivamente, il lavoratore veniva rimpatriato e regolarizzava il proprio sbarco in Italia.
Circa tre mesi dopo, nell’agosto 2023, il marittimo inviava tramite il proprio difensore una formale lettera di impugnazione del licenziamento alle società armatrici. Successivamente, nel novembre 2023, conveniva in giudizio le società davanti al Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento dell’inefficacia o nullità del licenziamento per difetto di forma scritta e di motivazione, ovvero per insussistenza del fatto contestato. In via subordinata, chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa e violazione della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con condanna alla reintegrazione o al pagamento delle indennità risarcitorie.
Le società armatrici si costituivano in giudizio contestando le domande del lavoratore. Una delle società eccepiva la decadenza dall’azione per tardività dell’impugnativa, rilevando che il licenziamento era stato comunicato in forma scritta il 6 maggio 2023, mentre la formale impugnazione era intervenuta solo il 1 agosto 2023, oltre 86 giorni dopo. Nel merito, la società sosteneva la sussistenza del fatto contestato e la legittimità del recesso per giusta causa disciplinare. L’altra società eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto di arruolamento era stato sottoscritto come armatore della nave, ma il rapporto di lavoro era intercorso con la società datrice di lavoro.
