Installazione di telecamere nel condominio minimo: limiti e conseguenze – Sentenza Tribunale di Torino 2022

Installazione di telecamere nel condominio minimo: limiti e conseguenze – Sentenza Tribunale di Torino 2022

In un contesto di crescente conflittualità condominiale, la privacy e la tutela dei dati personali diventano temi sempre più delicati. Una recente sentenza del Tribunale di Torino del 2022 affronta proprio questo tema, esaminando il caso di un condominio minimo in cui l’installazione di telecamere da parte di alcuni condomini ha generato una serie di controversie legali. Quali sono i limiti all’utilizzo di questi dispositivi di videosorveglianza in ambito condominiale? E quali le possibili conseguenze in caso di violazione della normativa sulla privacy? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso in esame riguarda una villetta bifamiliare, composta da due unità immobiliari di proprietà di due diversi condomini. A causa di rapporti conflittuali tra le parti, nel 2016 i proprietari dell’alloggio al piano superiore hanno installato tre telecamere: due puntate sulla proprietà esclusiva dei condomini del piano terra e una orientabile verso il loro giardino.

I proprietari del piano terra hanno lamentato un’interferenza illecita nella loro vita privata e una lesione del diritto alla riservatezza, chiedendo la rimozione o la modifica del posizionamento delle telecamere, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Di contro, i proprietari del piano superiore hanno giustificato l’installazione delle telecamere come strumento per acquisire prove di presunti comportamenti illeciti da parte dei condomini del piano terra.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Torino ha esaminato il caso alla luce della disciplina del “condominio minimo”, applicabile in presenza di sole due proprietà individuali. In questi casi, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2046/2006, è necessaria l’approvazione unanime dei condomini per le decisioni condominiali, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

In materia di installazione di telecamere, la norma di riferimento è l’art. 1122-ter del Codice Civile, che richiede il consenso unanime dei condomini per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Inoltre, il Tribunale ha richiamato la disciplina sulla protezione dei dati personali, in particolare gli artt. 2 e 21 della Costituzione, l’art. 8 della CEDU e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Quest’ultimo prevede, all’art. 6, che il trattamento dei dati personali sia lecito solo in presenza di determinate condizioni, tra cui il consenso dell’interessato o la necessità di perseguire un legittimo interesse.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha accertato che l’installazione delle telecamere da parte dei condomini del piano superiore è avvenuta senza il consenso dei proprietari del piano terra e che le riprese hanno riguardato anche aree comuni e di proprietà esclusiva di questi ultimi.

Pur riconoscendo il legittimo interesse dei convenuti ad acquisire prove per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, il Tribunale ha evidenziato la necessità di bilanciare tale interesse con il principio di minimizzazione dei dati previsto dall’art. 5 del RGPD. Tale principio impone che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.

Pertanto, il Tribunale ha condannato i convenuti a rimuovere le telecamere o a orientarle in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva degli attori e le aree comuni. Ha invece rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non ritenendo provato il pregiudizio subito dagli attori.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

“In un condominio minimo, l’installazione di telecamere sulla proprietà comune o su quella esclusiva di un condomino richiede il consenso unanime di tutti i partecipanti, in applicazione dell’art. 1122-ter c.c. Anche qualora sussista un legittimo interesse all’installazione, come l’esigenza di acquisire prove per la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, è necessario rispettare il principio di minimizzazione dei dati, limitando la videosorveglianza alle sole aree strettamente indispensabili. Il trattamento dei dati personali raccolti tramite le telecamere deve inoltre rispettare i principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, in conformità all’art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). In caso di violazione di tali prescrizioni, il condomino interessato può chiedere la rimozione delle telecamere o la limitazione del loro campo di ripresa, ma il risarcimento del danno non patrimoniale è subordinato alla prova del pregiudizio concretamente subito, non essendo sufficiente la mera lesione del diritto alla riservatezza.” (Tribunale di Torino, 2022).

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza del Tribunale di Torino offre importanti spunti di riflessione sull’uso delle telecamere in ambito condominiale. Emerge chiaramente la necessità di contemperare le esigenze di sicurezza e tutela dei propri diritti con il rispetto della privacy e della riservatezza altrui. Prima di procedere all’installazione di impianti di videosorveglianza, è fondamentale ottenere il consenso degli altri condomini e valutare attentamente l’effettiva necessità e proporzionalità delle riprese.

Per approfondire queste tematiche e per una consulenza specialistica in materia condominiale e di protezione dei dati personali, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro – 0832/1827251 e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

Avv. Cosimo Montinaro

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