La Cassazione conferma che l’assegno di mantenimento è ripetibile

La Cassazione conferma che l’assegno di mantenimento è ripetibile

Introduzione

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza 14 novembre 2023, n. 31635, ha recentemente pronunciato una decisione di rilevanza significativa riguardo alla piena ripetibilità dell’assegno di mantenimento, conforme all’art. 2033 c.c.. Questo articolo esaminerà dettagliatamente la sentenza, proponendo un’analisi approfondita del caso di separazione tra B. e la moglie S., che ha portato a questa importante interpretazione giuridica.

il Caso

Nel corso del giudizio di separazione, il Tribunale aveva inizialmente assegnato a B. un assegno di mantenimento provvisorio a favore della moglie S.. Tuttavia, la sentenza definitiva del Tribunale ha respinto la richiesta di un assegno presentata dalla moglie.

In secondo grado, la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione di B., che lamentava la mancata restituzione degli emolumenti versati durante il periodo provvisorio, considerando il definitivo accertamento dell’insussistenza del diritto al mantenimento.

B. ha quindi presentato un ricorso per cassazione, focalizzandosi sull’errata statuizione della Corte di appello riguardo all’irripetibilità delle somme corrisposte.

Pronuncia della Cassazione

La Prima Sezione, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 32914 del 8 novembre 2022, avevano solennemente statuito che, quando nel corso del giudizio si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, si applica la regola della condictio indebiti.

Massima Cassazione, ordinanza 14 novembre 2023, n. 31635

Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o secondo grado) l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, così che si determina la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia o meno agito con mala fede o colpa grave

Conclusioni

La decisione della Cassazione conferma l’importanza di una valutazione accurata dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento. La piena ripetibilità delle somme corrisposte in caso di insussistenza originaria, come evidenziato dalla sentenza, stabilisce un precedente significativo nel panorama giuridico. La chiarezza della motivazione rafforza la tutela dei diritti delle parti coinvolte in casi simili, contribuendo a consolidare le basi giuridiche relative agli assegni di mantenimento in Italia.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato matrimonialista e divorzista)

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