Tutela reintegratoria attenuata per giustificato motivo oggettivo con fatto insussistente โ€“ Tribunale Napoli 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro โ€“ Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
  • Oggetto: Tutela reintegratoria attenuata ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015 โ€“ Insussistenza del fatto materiale
  • Normativa: Art. 3 D.Lgs. n. 23/2015; Art. 2110 c.c.; Art. 1367 c.c.; Art. 30 L. n. 183/2010; Art. 3 L. n. 604/1966; Art. 42 comma 5 D.Lgs. n. 151/2001
  • Giurisprudenza conforme: Corte Cost. n. 128/2024; Corte Cost. n. 59/2021; Corte Cost. n. 125/2022; Cass. n. 25201/2016; Cass. n. 752/2023; Cass. n. 2739/2024; Cass. n. 22186/2024; Cass. n. 24882/2017; Cass. n. 9037/2001
  • Parole chiave: giustificato motivo oggettivo, tutela reintegratoria attenuata, fatto materiale insussistente, repechage, sentenza Corte Costituzionale 128/2024

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la tutela reintegratoria attenuata di cui allโ€™art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015 si applica anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio lโ€™insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2026, ha accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo nellโ€™anno 2024, inquadrata quale Quadro del CCNL Commercio con mansioni di gestione e controllo. La ricorrente contestava la nullitร  e illegittimitร  del licenziamento intimato durante un periodo di malattia seguito da congedo straordinario ex L. 104/1992, lamentando inoltre lโ€™assenza di prova della soppressione del posto di lavoro. Le societร  resistenti non si costituivano in giudizio, non fornendo alcuna prova delle ragioni organizzative addotte. Il Tribunale ha dichiarato lโ€™illegittimitร  del licenziamento applicando la tutela reintegratoria attenuata, evidenziando che la mancata prova della soppressione del posto di lavoro configura un licenziamento fondato su fatto materiale insussistente, distinto dal licenziamento discriminatorio che richiederebbe la prova di un motivo illecito determinante.

Massima

โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA DECIDE ANCHE SU:

  • โš–๏ธ Unico centro di imputazione di interessi: requisiti per il riconoscimento della contitolaritร  del rapporto tra piรน societร 
  • โš–๏ธ Inefficacia temporanea del licenziamento intimato durante malattia e congedo straordinario ex L. 104/1992: differimento efficacia ex art. 2110 c.c.
  • โš–๏ธ Applicazione principio conservazione degli atti giuridici ex art. 1367 c.c. al licenziamento in malattia
  • โš–๏ธ Distinzione tra nullitร  e inefficacia del licenziamento intimato nel periodo protetto
  • โš–๏ธ Licenziamento discriminatorio: necessitร  di fattore di rischio e distinzione tra discriminazione diretta e indiretta
  • โš–๏ธ Giustificato motivo oggettivo: elementi costitutivi (soppressione posto, scelta organizzativa effettiva, impossibilitร  repechage)
  • โš–๏ธ Sindacato giudiziale sul licenziamento per g.m.o.: verifica effettivitร  della ragione organizzativa senza sindacato di merito ex art. 30 L. 183/2010
  • โš–๏ธ Irrilevanza dellโ€™andamento economico negativo dellโ€™azienda ai fini del licenziamento per g.m.o.
  • โš–๏ธ Identificazione del fatto materiale nel licenziamento per g.m.o.: decisione organizzativa e soppressione del posto
  • โš–๏ธ Onere probatorio del repechage gravante sul datore di lavoro, non sul lavoratore
  • โš–๏ธ Confine tra licenziamento pretestuoso (fatto insussistente) e licenziamento discriminatorio (motivo illecito)
  • โš–๏ธ Insussistenza del fatto materiale: comprende anche fatto sussistente ma privo di illiceitร  o antigiuridicitร