Militare ferito e benefici ex art. 1, commi 563 e 564, Legge n. 266/2005

Militare ferito e benefici ex art. 1, commi 563 e 564, Legge n. 266/2005

Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento (scoppio di una bomba a mano) competono i benefici, di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005?

Sul punto si è pronunciata la Cassazione – Sezione Lavoro, la quale, con sentenza n. 12747 del 21/04/2022, ha statuito che:

Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento competono i benefici, di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un’esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull’uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un “quid pluris” rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva)

In Fatto

Con sentenza del 16.8.16, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 10.4.15 del tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto la domanda volta ad ottenere i benefici per le vittime del dovere ex articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 proposta da parte del signor [OMISSIS], il quale aveva subito lesioni da scoppio di bomba a mano nell’ambito di esercitazione militare nel corso di servizio di leva.

In diritto

[…] Le Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016 (Rv. 641634 – 01), hanno infatti statuito che, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente – per errore commesso da altro militare – con armi cariche, competono i benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, siano svolti in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura“, e si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l’uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.
La situazione fattuale ora detta è simile a quella oggetto della presente controversia, ove la corte territoriale ha accertato in fatto che l’incidente è avvenuto per il lancio in corsa di una bomba, dopo appena tre settimane di inizio del servizio di leva, ed una breve lezione specifica sull’uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento.
Vi era dunque nel caso quel quid pluris richiesto dalla normativa (rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso con il servizio di leva) per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.

Cosa prevede l’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266 del 2005

Art. 1.
… omississ …

  1. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
    2006.
  2. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto
    per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
    a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
    b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
    c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
    d) in operazioni di soccorso;
    e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
    f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
    necessariamente, caratteristiche di ostilità.
  3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

Chiama ora
error: Contenuto protetto!
Scroll to Top