Militare ferito in addestramento: quando spettano i benefici ex art. 1, commi 563 e 564, Legge n. 266/2005?

Militare ferito in addestramento: quando spettano i benefici ex art. 1, commi 563 e 564, Legge n. 266/2005?

I militari di leva che rimangono feriti in addestramento possono ottenere i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere? La risposta dipende da una serie di fattori, tra cui la natura dell’attività di addestramento, la presenza di circostanze o eventi straordinari e l’entità delle lesioni riportate.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un militare di leva che, nel corso di un’esercitazione militare notturna, è rimasto ferito da una bomba a mano lanciata in corsa da un altro militare. Il militare ha riportato lesioni permanenti, con una invalidità del 60%.

La sentenza

La Cassazione, con sentenza n. 12747 del 21/04/2022, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al militare i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere.

La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero i requisiti per l’attribuzione dei benefici, in quanto:

  • l’attività di addestramento rientrava nella normale attività d’istituto;
  • l’incidente era avvenuto per l’esistenza di circostanze o eventi straordinari, quali il lancio in corsa di una bomba a mano, e non per il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare;
  • le lesioni riportate dal militare erano permanenti e invalidanti.

La normativa

L’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005, prevede che siano equiparati alle vittime del dovere i soggetti che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

In base a tale disposizione, quindi, per poter essere equiparati alle vittime del dovere, i militari di leva feriti in addestramento devono dimostrare che:

  • l’attività di addestramento rientrava nella normale attività d’istituto;
  • l’incidente è avvenuto per l’esistenza di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare;
  • le lesioni riportate sono permanenti e invalidanti.

massima

Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 12747 del 21/04/2022

Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento competono i benefici, di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un’esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull’uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un “quid pluris” rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva)”.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione in commento ha stabilito che i militari di leva che rimangono feriti in addestramento possono ottenere i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla normativa.

In particolare, è necessario che l’attività di addestramento rientrasse nella normale attività d’istituto e che l’incidente sia avvenuto per l’esistenza di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.

Le lesioni riportate dal militare devono inoltre essere permanenti e invalidanti.

Avv. Cosimo Montinaro

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