MODELLO Contratto di locazione ad uso abitativo

MODELLO Contratto di locazione ad uso abitativo

La locazione a uso abitativo è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore o inquilino) un immobile in cambio di un determinato corrispettivo e per un certo periodo di tempo, al termine del quale il bene deve essere restituito nel medesimo stato iniziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 1571 ss. c.c.; l. n. 392/1978; l. n. 431/1998.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI: Cass. S.U., n. 18213/2015; Cass. S.U. n. 18214/2015.


Contratto di locazione ad uso abitativo

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

LOCATORE … nato a …, (C.F. …), residente in … alla via … n. …;

CONDUTTORE … nato a …, (C.F. …), residente in … alla via … n. …;

si conviene la locazione della seguente unità: appartamento sito in … alla via … N. …, piano …, in buono stato composto da n. … vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori …, estremi catastali …, Certificazione Energetica redatta in data … da …, Comune di … Sportello Unico, PG n. … che viene consegnata al conduttore, il quale dichiara anche di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica, nonché copia del relativo attestato (APE) inerente l’unità immobiliare locata (ai sensi dell’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014).

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni.

  1. La durata della locazione è stabilita in anni quattro dal … al … e con rinnovo quadriennale dal … al …, allorché andrà a cessare, previa disdetta almeno sei mesi prima. Il locatore può, alla prima scadenza del contratto, avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i casi previsti e nelle modalità dell’art. 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431. Infatti, la dichiarazione motivata di diniego di rinnovo alla prima scadenza deve essere comunicata dal locatore, mediante lettera raccomandata pervenuta al domicilio del conduttore almeno sei mesi prima della scadenza.
  2. Il canone è convenuto nella misura di € … mensili – € … annui – da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno … di ciascuna mensilità, in valuta legale, al domicilio del locatore, o nei modi indicati dal locatore.
  3. Il canone viene aggiornato ogni anno, automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore, nella misura del … % della variazione ISTAT verificatasi nell’anno precedente.
  4. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro … pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, maggiorato degli interessi legali maturati, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
  5. Sono interamente a carico del conduttore le spese condominiali relative alla ordinaria amministrazione, nella cifra di Euro … annui, salvo conguaglio, restando a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione. Il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.
  6. A carico del conduttore ricadranno tutti gli altri oneri accessori come per legge.
  7. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo. Il mancato pagamento totale o parziale della mensilità dovuta e/o degli oneri accessori o delle spese condominiali nella misura prevista dalla legge e, comunque, nel termine massimo di giorni venti dalla scadenza, costituirà il conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto.
  8. La destinazione dell’immobile sarà per esclusivo uso abitativo del conduttore e dei componenti la sua famiglia. E’ espressamente vietato al conduttore sublocare, concedere in uso o comodato, modificare la destinazione d’uso in tutto o in parte dell’immobile locato, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. La clausola è essenziale.
  9. Il conduttore dichiara di accettare il regolamento condominiale come parte integrante del presente contratto e quant’altro sarà deciso dall’assemblea condominiale. Il conduttore si impegna ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed i divieti stabiliti nel regolamento medesimo, ivi compresi quelli relativi al rispetto delle regole igieniche e di civile convivenza.
  10. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con diligenza del buon padre di famiglia. Il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e degli impianti e apparecchiature esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 c.c. Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore.
  11. Il conduttore dovrà consentire, per giustificati motivi e previo avviso, l’accesso all’immobile da parte del locatore o suoi incaricati.
  12. Il conduttore esonera espressamente i locatori da ogni responsabilità per danni indiretti che potessero derivargli per fatto doloso o colposo di terzi in genere, interruzione di servizi ed utenze domestiche ed eventuali rigurgiti di fogna. Il conduttore è direttamente responsabile verso la locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa o negligenza da spandimenti di acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata.
  13. Il conduttore espressamente si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria dell’immobile, senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguiti dal conduttore, se non diversamente stabilito per iscritto, resteranno a favore del locatore, senza alcun compenso, anche se autorizzati.
  14. Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, obbligandosi a restituire l’immobile e gli impianti (termico ed elettrico, entrambe a norma), al termine della locazione, nello stesso stato, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui l’immobile venga restituito in condizione diverse da quelle convenute, le spese per ripristino saranno a carico del conduttore.

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