MODELLO Riassunzione ex art. 392 c.p.c. dopo giudizio di Cassazione

Il giudizio di rinvio rappresenta una fase cruciale nel sistema giudiziario italiano. Quando la Corte di Cassazione cassa una sentenza con rinvio, si apre una nuova fase del processo, detta fase rescissoria, che si conclude con l’emissione di una nuova sentenza di merito.

Esistono due tipologie di rinvio: il rinvio proprio, con funzione prosecutoria, e il rinvio improprio, con portata restitutoria, a seconda della finalità e dei motivi della cassazione.

La procedura di rinvio è subordinata all’impulso delle parti attraverso un atto di citazione o ricorso (secondo il principio di conservazione degli atti giudiziari) da notificarsi personalmente entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di annullamento. L’atto introduttivo deve rispettare determinati requisiti e può essere fatta da qualsiasi parte del giudizio di merito. La mancata integrazione del contraddittorio può comportare l’estinzione del processo nel caso del rinvio prosecutorio.

È fondamentale la diversità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, garantendo così l’imparzialità del giudizio.

Il termine per la riassunzione è, come detto, di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione. L’atto di riassunzione va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di cassazione (e non quindi al procuratore costituito).

Alcune irregolarità, come la nullità della notificazione, possono essere sanate mediante la costituzione del convenuto/resistente o la rinnovazione della notifica.

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