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Il modello è strutturato in maniera chiara ed esaustiva, con sezioni dettagliate e guide pratiche per una corretta personalizzazione e compilazione del testo. Ogni parte del ricorso è supportata da solidi riferimenti normativi e giurisprudenziali, garantendo un risultato finale di eccellente qualità.
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI [CITTÀ]
RICORSO EX LEGE N. 89/2001 E SS. MM.
Per: sig. [NOME COGNOME] (C.F. [CODICE FISCALE]), nato a [LUOGO] il [DATA] e residente in [INDIRIZZO], elettivamente domiciliato in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO] presso lo studio dell’Avv. [NOME COGNOME] (C.F. [CODICE FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato, da intendersi, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., apposta in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all’indirizzo pec [PEC AVVOCATO] presso il quale elegge domicilio digitale ovvero al seguente n. di fax [NUMERO FAX]
– ricorrente –
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro legale rappr. p.t., domiciliato ex lege in [CITTÀ] alla Via [INDIRIZZO], presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [CITTÀ]
– resistente –
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ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO E SECONDO GRADO
A) PROCESSO DI PRIMO GRADO (PM N. [NUMERO] – DIB. N. [NUMERO])
Durata: [X] anni e [Y] mesi calcolati dalla data di [EVENTO INIZIALE] ([DATA]) in cui si il sig. ___ ha assunto la qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari alla data di deposito della sentenza di deposito della sentenza conclusiva ([DATA])
Si premette che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 89/2001, come modificata dalla Legge di Stabilità 2016, il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
Nel caso di specie, in data [INSERIRE DATA], veniva notificato al sig./sig.ra [NOME COGNOME], presso il domicilio eletto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (all. [NUMERO]). Tale notifica segna l’inizio del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della L. 89/2001.
In data [DATA] veniva depositato presso la Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [CITTÀ], nell’ambito del procedimento penale n. [NUMERO] – P.M. [NUMERO], decreto di citazione a giudizio (all. [NUMERO]) nei confronti di [NOME COGNOME] per i seguenti capi di imputazione: [ELENCARE I CAPI DI IMPUTAZIONE] (all. [NUMERO] copia conforme del decreto di citazione a giudizio);
Seguivano n. [NUMERO] udienze, come da copie autentiche dei verbali d’udienza e delle fonoregistrazioni che si allegano, all.ti [NUMERO] e [NUMERO]):
PRIMA UDIENZA – [DATA]: [DESCRIVERE BREVEMENTE LO SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA]
SECONDA UDIENZA – [DATA]: [DESCRIVERE BREVEMENTE LO SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA]
[CONTINUARE CON LE ALTRE UDIENZE]
In data [DATA], il Tribunale di [CITTÀ], in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. [NOME COGNOME], emetteva, nell’ambito del procedimento penale N. [NUMERO] R.G. Dib. – N. [NUMERO] R.G. N.R., sentenza n. [NUMERO], depositata in Cancelleria in data [DATA] (all. [NUMERO]), così statuendo: [RIPORTARE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA]
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B) PROCESSO DI SECONDO GRADO (Reg. Gen. n. [NUMERO])
Durata: [X] anni [Y] mesi e [Z] giorni, calcolati dalla data di deposito dell’atto di appello ([DATA]) alla data di deposito della relativa sentenza ([DATA])
Con atto di appello del [DATA], depositato in Cancelleria in data [DATA], [NOME COGNOME] proponeva, per il tramite dell’Avv. [NOME COGNOME], appello avverso la sentenza del Tribunale Penale di [CITTÀ] n. [NUMERO] (all. [NUMERO]).
Con decreto di citazione per il giudizio di appello del [DATA] (all. [NUMERO]), il Presidente della Corte di Appello di [CITTÀ] – [NUMERO] Sezione Penale, visto l’art. 601 c.p.p., ordinava la citazione di [NOME COGNOME], nonché [EVENTUALI ALTRE PARTI], a comparire, in pubblica udienza, il giorno [DATA].
Seguiva [NUMERO] udienza/e:
UDIENZA DEL [DATA] (all. [NUMERO]): [DESCRIVERE BREVEMENTE LO SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA]
[SE CI SONO PIÙ UDIENZE, CONTINUARE LA DESCRIZIONE]
La Corte di Appello di [CITTÀ] – [NUMERO] Sezione Penale, con sentenza n. [NUMERO] del [DATA], depositata in data [DATA] (all. [NUMERO]), così provvedeva: [RIPORTARE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA]
La suindicata sentenza della Corte di Appello di [CITTÀ] n. [NUMERO] diveniva irrevocabile in data [DATA], come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria (all. [NUMERO]).
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IN FATTO E DIRITTO
I. – VIOLAZIONE DEL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 111, II COMMA, COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 6, PAR. 1, CEDU – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 89/2001 E SS.MM.
I.I – Nel caso che ci occupa, palese è la violazione del termine di ragionevole durata del processo che ha visto imputat[O/A] [NOME COGNOME].
Il principio della ragionevole durata del processo è solennemente riconosciuto nel nostro ordinamento dall’art. 111, II comma, Costituzione: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata“.
In ambito europeo, l’art. 6, Par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848/1955, prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
Per cosa debba intendersi per “termine ragionevole“, si deve fare riferimento all’art. 2, comma 2-bis, della richiamata legge n. 89/2001, così come modificata dalla Legge di Stabilità 2016, il quale dispone che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1 della predetta C.E.D.U., ha diritto all’equa riparazione (art. 1 L. n. 89/2001).
I.II – Orbene, nel caso che ci occupa, il processo che ha visto imputat[O/A] [NOME COGNOME] è durato complessivamente [X] anni a fronte dei 5 anni previsti per il doppio grado di giudizio. In particolare, è l’eccessiva durata del giudizio di [GRADO], durato complessivamente [X] anni [Y] mesi e [Z] giorni, a legittimare la presente istanza da parte dell’odiern[O/A] ricorrente. Tale grado di giudizio, infatti, si è concluso ben [X] anni [Y] mesi e [Z] giorni dopo il termine massimo di [DUE/TRE] anni previsto dal richiamato art. 2, c. 2-bis, L. n. 89/2001.
È di fondamentale importanza sottolineare che non può addossarsi, in capo all’odiern[O/A] ricorrente, alcuna condotta dilatoria e/o strumentale finalizzata a procrastinare la conclusione del giudizio in cui era imputat[O/A]. Invero, risulta ictu oculi come l’eccessiva durata del grado [DI PRIMO GRADO/D’APPELLO] sia da addebitarsi esclusivamente all’Amministrazione Giudiziaria, atteso che [DESCRIVERE LE SPECIFICHE RAGIONI DEL RITARDO, ES: a seguito del deposito dell’atto di appello (avvenuto in data [DATA]), la Corte di Appello di [CITTÀ] fissava l’udienza di comparizione delle parti ben [X] anni dopo e, più precisamente, il [DATA]].
La Suprema Corte ha precisato che, da un lato, devono escludersi dal computo i rinvii della causa influenzati da strategie dilatorie della parte, mentre, al contrario, devono computarsi i rinvii e, quindi, l’eccessiva dilazione di tempo tra un’udienza e l’altra, dovuti a ragioni organizzative dell’Amministrazione Giudiziaria (cfr., Cass. Civ. Sez. I, 29.03.2010, n. 7550).
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II. – SUI DANNI SUBITI DALL’ODIERN[O/A] RICORRENTE. SUL QUANTUM DEBEATUR
II.I – Nella fattispecie in esame, la violazione del termine di ragionevole durata e, quindi, l’eccessivo protrarsi dello stato di incertezza sull’esito del giudizio [SE PERTINENTE: che ha visto, peraltro, quello di primo grado concludersi con un provvedimento di condanna a [PENA]], ha gravemente leso i diritti di [NOME COGNOME], causando all[O/A] stess[O/A] evidenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
L’odiern[O/A] ricorrente, infatti, ha dovuto attendere [X] lunghissimi anni prima di [DESCRIVERE L’ESITO FINALE DEL PROCESSO]; anni caratterizzati inevitabilmente da ansia, stress e dispiacere a motivo di tutte le innumerevoli incombenze processuali [SE PERTINENTE: (soprattutto, dopo la sentenza di condanna)]. [DESCRIVERE EVENTUALI SPECIFICHE CONSEGUENZE NEGATIVE, ES: A tanto aggiungasi che l’odiern[O/A] ricorrente, durante tutto il giudizio di appello, è stat[O/A] finanche impossibilitat[O/A] a partecipare ai vari concorsi pubblici indetti dalla P.A., alcuni dei quali interni al [ENTE] presso cui lavorava].
Ne consegue, pertanto, il chiaro diritto di [NOME COGNOME] ad ottenere un’equa riparazione dei danni subiti. Al riguardo, il Supremo Collegio ha statuito che: “il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione” (Cass. Civ. Sez. I, 29.03.2010, n. 7559); dello stesso tenore la giurisprudenza di legittimità: “… in materia di equa riparazione del danno subito per l’indebito protrarsi dei procedimenti civili richiesto nel procedimento previsto dalla c.d. “Legge Pinto”, il medesimo danno di carattere non patrimoniale è esistente “in re ipsa”, per il solo dato oggettivo del ritardo, ovvero per la semplice pendenza del procedimento” (Corte Appello Torino, 19.01.2011).