Mutuo cointestato e separazione: chi paga le rate? La Cassazione si pronuncia

Mutuo cointestato e separazione: chi paga le rate? La Cassazione si pronuncia

Cassazione Civile, Sez. III, 21 febbraio 2023, n. 5385, ordinanza

MASSIMA:

In via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di uncomuneprogetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

La necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile – immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.


L’ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 della Sezione III della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica: la ripetibilità delle somme versate da un coniuge in costanza di matrimonio o convivenza per l’adempimento di obbligazioni contratte dalla coppia.

La pronuncia si inserisce in un dibattito giurisprudenziale vivace e complesso, caratterizzato da orientamenti non sempre univoci. La Corte, con questa ordinanza, offre un importante chiarimento, stabilendo un principio generale di irripetibilità delle somme erogate in funzione di un “progetto di vita in comune“.

Il principio di irripetibilità

Secondo la Cassazione, in via generale, le somme versate da un coniuge per adempiere a obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio o convivenza si presumono effettuate in ragione di un comune progetto di vita. Tale presunzione comporta l’irripetibilità delle somme, in quanto sorrette da una “giusta causa“.

L’onere di provare l’esistenza di una causa diversa, che giustifichi la ripetibilità, grava sulla parte che agisce per la restituzione. Tale prova può essere fornita dimostrando, ad esempio, che la somma versata aveva natura di prestito o che era stata destinata ad un utilizzo estraneo al progetto di vita comune.

Le eccezioni al principio

Il principio di irripetibilità non è assoluto e ammette eccezioni. La Corte precisa che la valutazione della ripetibilità deve essere condotta caso per caso, tenendo conto di diversi fattori:

  • Il contenuto degli accordi tra i coniugi: eventuali patti prematrimoniali o accordi successivi possono disciplinare la ripetibilità delle somme versate.
  • La natura del bene: la distinzione tra beni mobili e immobili può assumere rilievo ai fini della ripetibilità.
  • Lo strumento giuridico utilizzato: la natura del contratto (donazione, liberalità indiretta, cointestazione di diritti) può influenzare la valutazione.
  • La convenzione matrimoniale adottata: il regime patrimoniale prescelto (comunione o separazione dei beni) può avere un impatto sulla ripetibilità.

Implicazioni e spunti di riflessione

L’ordinanza in esame offre un importante punto di riferimento per la giurisprudenza futura. Il principio di irripetibilità, pur con le sue eccezioni, rappresenta un indirizzo volto a tutelare l’affidamento reciproco dei coniugi e a scongiurare ingiuste pretese restitutorie.

Tuttavia, la pronuncia lascia aperte alcune questioni. La prova dell’esistenza di una causa diversa dalla realizzazione del progetto di vita comune può risultare onerosa. Inoltre, la valutazione dei diversi fattori indicati dalla Corte richiede un’analisi caso per caso che potrebbe generare disparità di trattamento.

In definitiva, l’ordinanza n. 5385 rappresenta un passo avanti significativo nella definizione di un quadro giuridico più chiaro e coerente in materia di ripetibilità delle somme versate dai coniugi. Tuttavia, la complessità della materia e la varietà delle situazioni concrete suggeriscono l’opportunità di un intervento del legislatore volto a fornire una disciplina organica e specifica.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza della Cassazione n. 5385 del 2023 rappresenta un importante tassello nel mosaico della giurisprudenza relativa alla ripetibilità delle somme versate dai coniugi. Il principio di irripetibilità, pur con le sue eccezioni, offre una maggiore tutela all’affidamento reciproco e rappresenta un indirizzo volto a scongiurare ingiuste pretese restitutorie.

Tuttavia, la complessità della materia e la varietà delle situazioni concrete suggeriscono l’opportunità di un intervento del legislatore volto a fornire una disciplina organica e specifica. Tale intervento dovrebbe tenere conto delle diverse esigenze in gioco, favorendo la certezza del diritto e la giustizia sostanziale.

Avv. Cosimo Montinaro

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