Nessun assegno divorzile al coniuge che non ha chiesto il mantenimento in sede di separazione

Nessun assegno divorzile al coniuge che non ha chiesto il mantenimento in sede di separazione

La decisione dei tribunali in merito all’assegno divorzile è sempre un argomento delicato e controverso, spesso al centro di accesi dibattiti. Quando il divorzio segue una separazione consensuale in cui non era stato previsto alcun assegno di mantenimento, come deve comportarsi il giudice? Può comunque riconoscere un assegno divorzile al coniuge, anche se non era stato richiesto precedentemente? Oppure deve attenersi strettamente a quanto stabilito in sede di separazione?

Questa questione è stata al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2022, che ha fornito importanti indicazioni sui criteri da seguire in questi casi. La sentenza mette in luce come il giudice debba considerare non solo le condizioni economiche attuali delle parti, ma anche il loro pregresso comportamento e il ruolo svolto all’interno della famiglia. Siamo di fronte a un provvedimento destinato a influenzare profondamente la prassi giudiziaria in materia di divorzio, con riflessi concreti sulla vita di molti ex coniugi.

Scopriamo dunque nel dettaglio i principi stabiliti dalla Suprema Corte e le loro implicazioni pratiche, cercando di comprendere se questo orientamento giurisprudenziale rappresenti davvero un passo avanti verso una maggiore equità e razionalità nella gestione delle delicate questioni post-matrimoniali.

Indice

  1. Esposizione dei Fatti di Causa
  2. Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
  3. Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
  4. Massima Risolutiva della Sentenza
  5. Implicazioni Pratiche della Sentenza

Esposizione dei Fatti di Causa

La sentenza in esame riguarda il caso di una coppia divorziata, A.A. e B.B., il cui matrimonio era stato sciolto nel 2016. In sede di separazione consensuale, avvenuta nel 2001, non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a carico del marito B.B. Tuttavia, nel successivo giudizio di divorzio, il Tribunale di Roma aveva condannato B.B. al pagamento di un assegno divorzile mensile di 450 euro in favore dell’ex moglie A.A.

B.B. aveva quindi proposto appello contro questa decisione, ritenendo non dovuto l’assegno divorzile. La Corte d’Appello di Roma aveva accolto il suo ricorso, ritenendo che, in assenza di una richiesta di mantenimento durante la separazione, non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.

A.A. aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado.

Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati

La questione affrontata dalla sentenza in esame si inserisce nel quadro normativo definito dalla Legge n. 898 del 1970, che disciplina il divorzio in Italia. In particolare, l’articolo chiave è il art. 5, comma 6, il quale elenca i criteri da seguire per la determinazione dell’assegno divorzile.

Questo articolo stabilisce che l’assegno deve essere fissato tenendo conto:

  • delle condizioni dei coniugi;
  • delle ragioni della decisione;
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune;
  • del reddito di entrambi i coniugi;
  • del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

La Corte di Cassazione ha inoltre fatto ampio riferimento ai propri precedenti giurisprudenziali, in particolare alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018. In questa pronuncia, i giudici della Suprema Corte hanno fornito importanti indicazioni sui principi che regolano l’istituto dell’assegno di divorzio.

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’assegno divorzile non ha lo scopo di ricostruire il tenore di vita coniugale, bensì di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Questo orientamento rappresenta un superamento della precedente impostazione, che tendeva invece a parametrare l’assegno al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Cassazione ha infatti sottolineato come questo criterio sia più pertinente alla determinazione dell’assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Questi principi giurisprudenziali, unitamente alle previsioni normative della Legge sul divorzio, hanno quindi costituito il quadro di riferimento entro cui la Corte si è mossa nell’esaminare e risolvere la controversia oggetto della sentenza in commento.

Decisione del Caso e Analisi della Sentenza

Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da A.A., condividendo le conclusioni originariamente prese dal Procuratore Generale.

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