Influencer marketing come agenzia commerciale: la sentenza del Tribunale di Roma del 2024
Una recente sentenza del Tribunale di Roma del 2024 ha affrontato una questione controversa nel mondo del marketing digitale: gli influencer possono essere considerati agenti di commercio? Il caso riguarda una nota azienda di integratori alimentari che si avvaleva di influencer per promuovere i propri prodotti online. L’ENASARCO, l’ente previdenziale degli agenti di commercio, ha ritenuto che l’attività svolta dagli influencer fosse assimilabile a quella degli agenti, richiedendo quindi il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’azienda ha impugnato questa decisione, sostenendo che gli influencer fossero semplici collaboratori occasionali. La sentenza del Tribunale di Roma ha fornito importanti chiarimenti sui confini tra influencer marketing e agenzia commerciale, analizzando elementi come la stabilità del rapporto, le modalità di retribuzione e l’autonomia degli influencer. La decisione solleva interrogativi sulla qualificazione giuridica di queste nuove figure professionali e sugli obblighi contributivi delle aziende che se ne avvalgono. Quali sono stati i criteri adottati dal giudice? E quali potrebbero essere le conseguenze per il settore?
INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria trae origine da un accertamento ispettivo condotto dall’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) nei confronti di una società specializzata nella vendita online di integratori alimentari. L’ispezione, relativa al periodo dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2021, ha portato alla luce una serie di rapporti di collaborazione tra l’azienda e diversi influencer, finalizzati alla promozione dei prodotti sui social media.
Nello specifico, l’ispettore ENASARCO ha esaminato la documentazione contabile e amministrativa dell’azienda, inclusi contratti, fatture e bilanci. L’attenzione si è concentrata su alcune figure professionali che, pur essendo qualificate come “influencer” o “procacciatori d’affari“, secondo l’ente previdenziale svolgevano di fatto un’attività assimilabile a quella degli agenti di commercio.
I contratti stipulati tra l’azienda e gli influencer prevedevano che questi ultimi promuovessero i prodotti sui propri canali social (come Instagram e Facebook) utilizzando un codice sconto personalizzato. Il compenso era costituito da una percentuale sulle vendite generate attraverso tale codice, oltre a un eventuale compenso fisso per la pubblicazione di contenuti promozionali.
L’ispettore ha rilevato che tali collaborazioni presentavano caratteristiche tipiche del rapporto di agenzia, come la stabilità dell’incarico, la continuità delle prestazioni e la retribuzione provvigionale. In particolare, è stata evidenziata:
- La durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni
- La regolarità nell’emissione di fatture da parte degli influencer
- L’esistenza di un codice sconto personalizzato per tracciare le vendite
- La previsione di una retribuzione percentuale sugli ordini procurati
Sulla base di questi elementi, l’ENASARCO ha ritenuto che i rapporti in questione fossero inquadrabili come contratti di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza, ha richiesto all’azienda il versamento dei contributi previdenziali per gli influencer coinvolti, per un importo complessivo di oltre 70.000 euro.
L’azienda ha contestato tale interpretazione, sostenendo che gli influencer fossero meri collaboratori occasionali e che la loro attività non potesse essere equiparata a quella degli agenti di commercio. Ha quindi presentato ricorso contro il verbale di accertamento dell’ENASARCO, dando inizio alla controversia giudiziaria.
Nel ricorso, l’azienda ha argomentato che:
- Gli influencer non avevano l’obbligo di promuovere stabilmente i prodotti
- Non era prevista l’assegnazione di una zona geografica specifica
- L’attività promozionale era svolta in piena autonomia
- Il rapporto poteva essere interrotto con un breve preavviso
Inoltre, l’azienda ha sottolineato le peculiarità dell’influencer marketing rispetto all’attività tradizionale degli agenti di commercio, evidenziando come la promozione avvenisse attraverso i social media e non mediante contatti diretti con i clienti.
La controversia si è quindi incentrata sulla corretta qualificazione giuridica dell’attività svolta dagli influencer e sulla sussistenza o meno degli elementi caratterizzanti il contratto di agenzia.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Per comprendere appieno la decisione del Tribunale di Roma, è necessario analizzare il quadro normativo di riferimento e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di contratto di agenzia.
Il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile. L’articolo 1742, in particolare, definisce l’agente come colui che “assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata“.
Gli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia sono quindi:
- La stabilità dell’incarico
- L’attività di promozione per conto del preponente
- La retribuzione (tipicamente sotto forma di provvigioni)
- La determinazione di una zona o di un gruppo di clienti
La giurisprudenza ha nel tempo chiarito e precisato questi requisiti. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che:
- La stabilità dell’incarico va intesa come continuità e non occasionalità della prestazione (Cass. n. 16565/2020)
- L’attività promozionale può avvenire “in qualunque forma” (Cass. n. 20453/2018)
- La mancata assegnazione di una zona specifica non esclude automaticamente la configurabilità del rapporto di agenzia (Cass. n. 10055/2016)
Un precedente particolarmente rilevante è la sentenza n. 20453/2018 della Cassazione, secondo cui “l’attività tipica dell’agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione“.
Questa interpretazione apre la strada alla possibilità di considerare come agenti anche figure professionali che svolgono attività promozionale attraverso canali non tradizionali, come appunto gli influencer.
Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, l’articolo 5 della Legge n. 12/1973 prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ENASARCO per “tutti gli agenti e rappresentanti di commercio“, a prescindere dall’iscrizione o meno ad un ruolo o ad un albo professionale. L’obbligo contributivo sorge quindi per il solo fatto di svolgere l’attività di agente.
Un altro aspetto rilevante riguarda il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR). Gli Accordi Economici Collettivi che hanno introdotto questa indennità sono stati recepiti da decreti presidenziali (D.P.R. n. 145/1961 e n. 1842/1960), acquisendo così efficacia erga omnes, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 6264/2016.
Nel valutare la natura del rapporto tra azienda e influencer, il Tribunale di Roma ha dovuto quindi considerare:
- Se l’attività svolta dagli influencer potesse rientrare nella definizione di “promozione” ai sensi dell’art. 1742 c.c.
- Se sussistessero gli elementi della stabilità e della continuità tipici del rapporto di agenzia
- Se le modalità di retribuzione (percentuale sulle vendite) fossero assimilabili alle provvigioni degli agenti
- Se l’assenza di una zona geografica determinata fosse ostativa alla configurazione del rapporto di agenzia
La decisione del Tribunale ha dovuto inoltre tenere conto delle peculiarità del marketing digitale e delle nuove forme di promozione commerciale attraverso i social media, cercando di adattare i principi consolidati in materia di agenzia a queste nuove realtà professionali.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso dell’azienda, confermando l’interpretazione dell’ENASARCO e riconoscendo la sussistenza di un rapporto di agenzia tra l’impresa e gli influencer coinvolti.
I punti chiave della decisione possono essere così sintetizzati:
- Qualificazione dell’attività degli influencer come “promozione delle vendite“. Il giudice ha ritenuto che l’attività svolta dagli influencer, consistente nella pubblicazione di contenuti promozionali sui social media con l’utilizzo di un codice sconto personalizzato, rientri nella nozione di “promozione” prevista dall’art. 1742 c.c. Il Tribunale ha sottolineato che, nel contesto del marketing digitale, la promozione può avvenire attraverso modalità diverse da quelle tradizionali, ma ugualmente finalizzate a indurre i potenziali clienti (in questo caso, i followers) all’acquisto.
- Riconoscimento della stabilità e continuità del rapporto. Nonostante l’assenza di un obbligo esplicito di svolgere un’attività minima, il giudice ha rilevato elementi indicativi di un rapporto stabile e continuativo, quali:
- La durata pluriennale delle collaborazioni
- La regolarità nell’emissione di fatture
- La previsione di un contratto a tempo indeterminato
- Assimilazione del compenso alle provvigioni. Il Tribunale ha equiparato la retribuzione percentuale sulle vendite generate dal codice sconto alle provvigioni tipiche del rapporto di agenzia. Il fatto che il compenso fosse legato ai risultati dell’attività promozionale è stato considerato un elemento caratterizzante del contratto di agenzia.
- Irrilevanza dell’assenza di una zona geografica determinata. Il giudice ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata assegnazione di una zona specifica non esclude di per sé la configurabilità del rapporto di agenzia. Nel caso degli influencer, la “zona” è stata identificata nella comunità dei followers, considerata come un segmento di mercato determinato.
- Valutazione complessiva degli indizi. Il Tribunale ha applicato il principio della “convergenza del molteplice”, valutando globalmente una serie di indizi (contratto a tempo indeterminato, regolarità delle fatturazioni, modalità di compenso, etc.) per giungere alla conclusione della sussistenza di un rapporto di agenzia.
- Adattamento dei principi tradizionali al contesto digitale. La sentenza ha mostrato un approccio flessibile nell’interpretare i requisiti del contratto di agenzia alla luce delle nuove modalità di promozione commerciale online. Il giudice ha riconosciuto che l’attività degli influencer, pur svolgendosi con modalità diverse da quelle degli agenti tradizionali, persegue lo stesso obiettivo di promuovere le vendite per conto del preponente.
Le conseguenze di questa decisione sono potenzialmente significative per il settore dell’influencer marketing:
- Obblighi contributivi: le aziende che si avvalgono di influencer potrebbero essere tenute a versare i contributi ENASARCO, con un conseguente aumento dei costi.
- Maggiori tutele per gli influencer: il riconoscimento come agenti comporterebbe l’applicazione delle norme di tutela previste per questa categoria (es. indennità di fine rapporto).
- Necessità di rivedere i contratti: le imprese potrebbero dover modificare i loro accordi con gli influencer per adeguarli alla disciplina dell’agenzia.
- Possibili contenziosi: la sentenza potrebbe aprire la strada a controversie simili in altri settori del marketing digitale.
In conclusione, la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente nell’interpretazione del rapporto giuridico tra aziende e influencer, evidenziando la necessità di adattare le categorie giuridiche tradizionali alle nuove realtà del mercato digitale.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Deve escludersi che nel caso di specie, con riferimento ai suindicati soggetti si sia trattato di un rapporto di procacciamento di affari del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, trattandosi, invece, di attività riconducibile al rapporto di agenzia.
Alla luce della documentazione versata in atti ed esaminata dall’ispettore della ENASARCO risulta una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a dimostrare nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c., e cioè:
– lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quell’influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer, raggiungibile unicamente attraverso le pagine social dell’influencer; pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;
– la presenza di una zona determinata, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer, che acquistano i prodotti della società mediante il codice sconto personalizzato dell’influencer;
– il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale svolta sui social e siti web compensati con la percentuale stabilita in contratto; tale vincolo risulta ulteriormente confermato quanto al sig. [nome omesso] dalla ulteriore previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;
– la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.
Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato in questione, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.
Quanto al termine di preavviso previsto (15 giorni) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall’art. 1750 cc, si osserva che la Cassazione ha chiarito che “In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)” (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).
Risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, oltre che indimostrata, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che l’attività di influencer svolta dai soggetti in questione non sarebbe prevalente.
Gli evidenziati plurimi elementi, gravi, precisi ed univoci, denotano la sussistenza di un rapporto consolidato nel corso di svariati anni, non di natura episodica ed occasionale, non circoscritto a singoli affari occasionalmente segnalati, ma relativo ad una pluralità di affari procurati alla ricorrente dai tre influencer di cui al verbale ispettivo, i quali hanno percepito provvigioni solo al buon fine, come avviene nel rapporto di agenzia.
Pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c. con riferimento ai signori [nomi omessi].
Risulta, quindi, fondata la pretesa della ENASARCO.
[…]
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In conseguenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla ENASARCO, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della ENASARCO, sulla scorta del predetto verbale di accertamento ispettivo, del complessivo importo aggiornato di complessivi € 90.590,69, di cui: € 52.820,69 a titolo di contributi omessi al Fondo di Previdenza; € 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della ENASARCO, € 1.341,66 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali della ENASARCO, sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al Fondo di Previdenza alla data del 14.2.2023; € 1500,00 per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della ENASARCO; €. 6.624,19 a titolo di omessi versamenti al F.I.R.R.; € 118,77 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14.2.2023 sulle somme omesse a titolo di F.I.R.R.; oltre interessi legali a far data dal 15.2.2023 fino al saldo.”
(Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2615/2024)