Obbligo solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni amministrative

Obbligo solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni amministrative

introduzione

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 196 del codice della strada prevede l’obbligo solidale del proprietario del veicolo al pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi dall’effettivo autore della violazione, salvo che il proprietario provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che tale prova deve essere fornita dal proprietario mediante un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza, da valutarsi in relazione al caso concreto.

La norma in questione, quindi, intende tutelare la sicurezza della circolazione stradale, attribuendo al proprietario del veicolo una responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dall’effettivo autore della violazione.

esempi

La giurisprudenza ha fornito alcuni esempi di comportamenti idonei a dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che tali comportamenti possono essere costituiti da:

  • la denuncia del furto del veicolo;
  • la denuncia di smarrimento del veicolo;
  • la richiesta di blocco del veicolo al PRA;
  • la consegna del veicolo a terzi con divieto di circolazione;
  • l’adozione di altre misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo (es., occultamento delle chiavi).

In assenza di una prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, salvo poi potersi rivalere sull’effettivo autore della violazione.

Massima Cassazione, ordinanza, 21/10/2014, n. 22318

L’art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall’effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l’omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l’utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all’abitazione, quali, ad esempio, l’occultamento delle chiavi del veicolo)

Conclusioni

La responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni amministrative è una norma che può generare notevoli inconvenienti per il proprietario, che può trovarsi a dover pagare una sanzione per un’infrazione che non ha commesso.

Per evitare tali inconvenienti, è importante adottare tutte le misure necessarie per impedire che il veicolo venga utilizzato da soggetti non autorizzati.

Avv. Cosimo Montinaro

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