Patto di prova dopo l’inizio del rapporto di lavoro: è nullo!

Patto di prova dopo l’inizio del rapporto di lavoro: è nullo!

Introduzione

Il patto di prova è un accordo tra datore di lavoro e lavoratore che consente a entrambe le parti di valutare reciprocamente le proprie capacità e attitudini. In particolare, il patto di prova consente al datore di lavoro di verificare se il lavoratore è idoneo a svolgere le mansioni previste dal contratto di lavoro, mentre al lavoratore consente di valutare se l’ambiente di lavoro e le condizioni contrattuali sono rispondenti alle sue aspettative.

La normativa italiana prevede che il patto di prova debba essere stipulato per iscritto e deve essere precedente o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. In caso contrario, il patto di prova è nullo.

Nullità del patto di prova stipulato dopo l’inizio del rapporto di lavoro

La nullità del patto di prova stipulato dopo l’inizio del rapporto di lavoro è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21758/2010. I giudici di legittimità hanno affermato che la forma scritta necessaria per il patto di prova è richiesta ad substantiam, e che tale requisito essenziale di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto, deve sussistere prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

La nullità del patto di prova stipulato dopo l’inizio del rapporto di lavoro comporta che il rapporto di lavoro si considera definitivo sin dall’inizio. Di conseguenza, in caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro dovrà rispettare la normale disciplina del licenziamento, e non potrà licenziare il lavoratore per mancato superamento della prova.

giurisprudenza sul patto di prova

L’orientamento della Corte di Cassazione è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito. In particolare, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 200 del 02.01.2023, ha affermato che “la sottoscrizione del patto di prova in un momento successivo rispetto all’assunzione effettiva non soddisfa il requisito formale prescritto dall’art. 2096 cod. civ. conseguendone che esso è privo di validità ed il rapporto di lavoro è soggetto alle normali regole in tema di licenziamento“.

Allo stesso modo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5561 del 30.05.2023, ha statuito che “il patto di prova apposto dopo che il rapporto di lavoro sia già iniziato è nullo, sicché il licenziamento intimato per mancato superamento della prova è illegittimo“.

Conseguenze della nullità del patto di prova

La nullità del patto di prova comporta le seguenti conseguenze:

  • Il rapporto di lavoro si considera definitivo sin dall’inizio.
  • In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro dovrà rispettare la normale disciplina del licenziamento, e non potrà licenziare il lavoratore per mancato superamento della prova.
  • Il lavoratore ha diritto a percepire le retribuzioni e le altre spettanze spettanti a un lavoratore a tempo indeterminato.

Conclusione

Il patto di prova è un importante strumento che consente a entrambe le parti di valutare reciprocamente le proprie capacità e attitudini. Tuttavia, è importante che il patto di prova sia stipulato correttamente, rispettando la normativa vigente. In particolare, il patto di prova deve essere stipulato per iscritto e deve essere precedente o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. In caso contrario, il patto di prova è nullo, e il rapporto di lavoro si considera definitivo sin dall’inizio.

Avv. Cosimo Montinaro

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