Perdita di chance per mancato incarico ex art. 110 TUEL – Tribunale di Cosenza 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Lavoro pubblico contrattualizzato – Incarichi a tempo determinato ex art. 110 TUEL
  • Oggetto: Domanda di risarcimento per danno da perdita di chance per mancata attribuzione di incarichi ex art. 110 TUEL – Limiti alla giurisdizione del giudice del lavoro e natura non comparativa della selezione
  • Normativa: art. 110 D.Lgs. 267/2000 (TUEL); art. 19 D.Lgs. 165/2001; art. 2087 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. n. 2020/2018; Cass. n. 2261/2022; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867
  • Parole chiave: perdita di chance, incarichi ex art. 110 TUEL, giudice amministrativo, selezione non comparativa, giurisdizione

Introduzione

La perdita di chance per mancato conferimento di incarichi ex art. 110 TUEL non è azionabile davanti al giudice del lavoro se difetta l’impugnazione amministrativa degli avvisi pubblici esterni. Una dipendente a tempo determinato categoria D ha chiesto il risarcimento per perdita di chance in relazione a due incarichi ex art. 110 TUEL per i quali aveva presentato domanda senza essere selezionata. Il Tribunale di Cosenza nel 2026 ha rigettato la domanda chiarendo che le censure sulla scelta dell’ente tra selezione interna ed esterna appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e che la procedura ex art. 110 TUEL non è una selezione comparativa con graduatoria. In assenza di impugnazione degli avvisi e di prova rigorosa della perdita di chance, non ricorre alcuna condotta illecita risarcibile per perdita di chance da mancato incarico ex art. 110 TUEL.

Massima

“Lamenta, ancora, parte ricorrente di aver patito danni da perdita di chance, violazione della privacy, trattamento discriminatorio e/o mobbing, demansionamento. Il danno da perdita di chances è, secondo la prospettazione attorea, da rinvenirsi nella mancata assegnazione degli incarichi oggetto dei bandi di cui alle determine dirigenziali n. 132 e 133 del 2.12.2022 relativi l’uno alla copertura di un posto di istruttore direttivo contabile amministrativo – responsabile transizione digitale cat. “D” posizione economica 1 e l’altro alla copertura di n. un posto di istruttore direttivo polizia municipale categoria “D” posizione economica 1 – responsabile del Settore Polizia Locale. Dopo aver evidenziando che per entrambi i bandi si trattava di conferimento di incarico ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e di aver presentato (per entrambi) domanda di partecipazione, la parte si duole, da un lato, della illegittima scelta dell’Amministrazione di ricorrere a selezioni esterne (appunto ex art. 110 TUEL) – assumendo, nello specifico – che l’Ente locale avrebbe dovuto/potuto bandire un avviso interno per il conferimento delle due posizioni organizzative in questione – e, dall’altro, in ogni caso, di non essere stata convocata per i colloqui e, conseguentemente, scelta per l’attribuzione degli incarichi; evidenzia, sul punto, che il responsabile del Settore amministrativo-finanziario aveva inviato al Sindaco, una segnalazione “della rosa dei curricula dei candidati che risultavano avere maggiore esperienza nei rispettivi settori” e che ella non risultava essere presente pur avendo titoli e qualifiche superiori al soggetto indicato al primo posto tra i segnalati (tale [OMISSIS] istruttore amministrativo con categoria C) e al terzo e quarto posto (tali [OMISSIS] e [OMISSIS] assenti nella griglia dei 10 candidati esaminati). Sotto il primo profilo deduce, in particolare, parte ricorrente “[..] l’art. 110 del TUEL, richiamato anche nelle delibere e nelle determine pubblicate dal Comune di [OMISSIS], stabilisce che il ricorso ad incarichi fiduciari esterni è limitato al 30% della propria dotazione organica relativa alle categorie di cui si fa richiesta. Nel caso de quo il [OMISSIS] richiedeva n. 2 cat. D, seppur nell’Ente, al momento, esistevano 4 settori, di cui uno già occupato da un dirigente reclutato con art. 110 TUEL ed un altro in convezione part-time con altro comune. Quindi, il Comune stava procedendo ad una selezione quanto meno dubbia per assenza della prevista percentuale (30% dei settori). Infatti, l’ente ha bandito i concorsi per coprire 3 settori su quattro (il 30% di 4 è 1,2) [..] che “[..] la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR LAZIO sentenza n. 2479 del 2021) ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, all’art. 19 del D.LGS. n. 165/2001 ha chiarito che “tale tipologia di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione possa essere conferita fornendone esplicita motivazione rendendo conoscibili al personale interno – mediante pubblicazione dell’avviso – il numero, i tipi ed i criteri per l’affidamento, dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”. In particolare, secondo i Giudici l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questa prospettiva e nel silenzio della lex specialis si ritiene che l’esclusione del personale interno dalla procedura possa essere illegittima! [..] che “[..] In conclusione, la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, dunque anche ex art. 110 del TUEL, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti [..]” (così alle pagg. 14 ss. del ricorso). Censura, quindi, parte ricorrente la scelta dell’Amministrazione di affidare incarichi a soggetti esterni in difetto – a suo dire – dei presupposti legittimanti ma, osserva il giudice, tale censura la parte ricorrente avrebbe dovuto/potuto far valere denunciando il dedotto vizio della scelta amministrativa con la impugnazione degli avvisi pubblici per ottenerne (nella corretta sede giurisdizionale, ossia innanzi il G.A.) la caducazione e, in ipotesi, ricorrendone i presupposti, per conseguire la tutela risarcitoria non essendo, di contro, proponibili in questa sede doglianze che attengono al corretto esercizio del potere discrezionale (di scelta tra la selezione interna e quella esterna). Ciò detto, neppure può la parte dolersi di ciò che l’Amministrazione abbia conferito gli incarichi de quibus a soggetti da ella ritenuti in possesso di titoli e qualifiche inferiori alla propria. Occorre, ricordare in proposito che la procedura selettiva prevista dall’articolo 110 TUEL non consiste in una selezione comparativa di candidati svolti sulla base dei titoli o prove finalizzate ad saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuite a tutti i concorrenti ammessi essendo piuttosto finalizzato ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 3/5/2019, n. 2867). Tanto precisato, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (cfr. all. 29 A e 29 B) si ricava che l’Ente locale ha ritenuto di individuare, sulla base dei curricula dei partecipanti, quale rosa di coloro i quali sono risultati in possesso di maggiore esperienza specifica per l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale tale [OMISSIS] e [OMISSIS] e, per l’incarico di istruttore direttivo contabile-amministrativo, [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]. Ora, in relazione all’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale dal prospetto di cui al citato all. 29 A il [OMISSIS] risulta essere in possesso di laurea, istruttore di vigilanza del Comune di Cosenza dal 1995 e, come titoli/formazione, è indicato “docente”; il [OMISSIS] in possesso di laurea, è istruttore di vigilanza del [OMISSIS] dall’1.2.2022 e come titoli/formazione è indicato “docente”: la individuazione di tali soggetti non appare dunque illogica né irrazionale e non denota, ad avviso del giudice, un arbitraria scelta dell’Amministrazione siccome fondata su criteri oggettivi quali il titolo di studio (non inferiore a quello posseduto dalla ricorrente) e sul profilo professionale (esperienza lavorativa). Lo stesso è a dirsi in relazione all’incarico di istruttore direttivo contabile-amministrativo atteso che il primo dei soggetti indicati nella rosa ([OMISSIS]) risulta essere (cfr. all. 29B) in possesso di laurea, abilitato alla professione forense nonché di master di II livello giurista europeo, con esperienze lavorative nella P.A. dal 2017.