Ritardo diagnostico in minore: condannato ospedale per omesso approfondimento strumentale – Tribunale Catania 2025

Una vicenda che ha visto protagonista una bambina di soli sei anni si è conclusa con una sentenza che pone l’accento sulla cruciale importanza degli approfondimenti diagnostici nelle strutture sanitarie, specialmente quando si ha a che fare con pazienti in età pediatrica. Il Tribunale di Catania ha infatti pronunciato una condanna nei confronti di una struttura ospedaliera per la responsabilità sanitaria derivante da un ritardo diagnostico che ha comportato conseguenze irreversibili per la piccola paziente.

La questione giuridica al centro della controversia riguarda l’omessa esecuzione di un semplice esame strumentale, una ecografia addominale, che avrebbe consentito di individuare tempestivamente una patologia acuta e di salvaguardare l’integrità fisica della minore. La bambina si era presentata al pronto soccorso pediatrico lamentando un forte dolore addominale che, dopo diversi accessi ospedalieri e consulenze specialistiche, venne inizialmente attribuito ad una presunta patologia appendicolare. Solo quando i genitori decisero di rivolgersi ad una diversa struttura sanitaria, la vera natura del problema emerse con chiarezza attraverso l’esecuzione di appropriati esami diagnostici.

Il caso solleva interrogativi di particolare rilevanza circa i doveri di diligenza che gravano sui professionisti sanitari e sulle strutture ospedaliere nell’ambito dell’attività diagnostica. Non si tratta infatti di un errore tecnico nella esecuzione di una manovra complessa o di una scelta terapeutica opinabile, ma della mancata attivazione di un protocollo diagnostico che le buone pratiche mediche avrebbero imposto di fronte ad un quadro clinico che presentava elementi di ambiguità e che non trovava spiegazione esauriente nelle prime ipotesi formulate.

La decisione del giudice catanese si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale che ha progressivamente definito i contorni della responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie, evidenziando come tale responsabilità non si limiti alle sole ipotesi di errore nell’esecuzione di prestazioni medico-chirurgiche, ma si estenda anche alle carenze organizzative e ai deficit nell’iter diagnostico. Particolarmente rilevante risulta il principio secondo cui la struttura ospedaliera risponde non solo per fatto proprio, ma anche per l’operato dei sanitari che operano al suo interno, secondo il meccanismo della responsabilità solidale previsto dal codice civile.

La pronuncia assume inoltre particolare significato per le implicazioni che derivano dalla qualificazione della condotta omissiva come colpa professionale non attenuata dall’eventuale particolare complessità del caso clinico. Il giudice ha infatti escluso che la fattispecie potesse rientrare tra quelle situazioni di speciale difficoltà tecnica che limitano la responsabilità del professionista sanitario ai soli casi di dolo o colpa grave, ritenendo invece che l’omissione diagnostica integrasse un’ipotesi di negligenza per la quale la struttura deve rispondere anche in presenza di colpa lieve.

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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da eventi verificatisi nel dicembre del 2020, quando una bambina di appena sei anni venne accompagnata dai genitori presso il pronto soccorso pediatrico di una struttura ospedaliera siciliana. La piccola paziente lamentava un forte dolore addominale localizzato in particolare nella regione della fossa iliaca destra, sintomatologia che si manifestava in modo intervallato alternando momenti di sofferenza acuta a periodi di apparente benessere. Il quadro clinico era ulteriormente complicato dalla presenza di episodi di vomito che accompagnavano la sintomatologia dolorosa.

All’atto del primo accesso al pronto soccorso, il personale sanitario procedeva ad una prima valutazione della piccola paziente, rilevando nella sua anamnesi la presenza di una malattia celiaca già diagnosticata. Questa informazione assumeva una certa rilevanza nella prospettazione diagnostica, in quanto la celiachia può associarsi a diverse manifestazioni addominali che complicano il quadro sintomatologico. La bambina veniva quindi ricoverata presso il reparto di pediatria della medesima struttura, dove venivano eseguiti esami ematochimici di routine che evidenziavano valori nella norma, senza particolari alterazioni degli indici di flogosi.

I sanitari della struttura decidevano di impostare una terapia antibiotica con un farmaco specifico e di sottoporre la piccola ad ulteriori controlli laboratoristici. Il giorno successivo al ricovero, considerata la persistenza della sintomatologia dolorosa localizzata in fossa iliaca destra, veniva richiesta una consulenza da parte di un chirurgo generale. Lo specialista, dopo aver visitato la paziente ed aver preso visione di una radiografia diretta dell’addome che non mostrava segni di occlusione intestinale, suggeriva di proseguire la terapia antibiotica già intrapresa e di ripetere gli esami ematochimici dopo dodici ore, rimandando ad una eventuale rivalutazione solo in caso di persistenza dei sintomi.

Il medesimo giorno la bambina veniva quindi trasferita presso un’altra struttura ospedaliera della stessa città per una consulenza specialistica in chirurgia pediatrica. Anche in questa occasione, il sanitario che visitava la piccola paziente rilevava che al momento della valutazione la bambina non lamentava dolore e che l’addome risultava trattabile all’esame obiettivo. Sulla base di tali rilievi clinici, lo specialista in chirurgia pediatrica riteneva che non sussistessero le indicazioni per un ricovero presso il proprio reparto, rimandando la bambina alla struttura di provenienza e dichiarandosi disponibile per eventuali successive valutazioni qualora se ne fosse manifestata la necessità.

Il giorno seguente la piccola paziente veniva dimessa dalla struttura ospedaliera con una diagnosi di “sospetta appendicopatia in paziente celiaco”. I sanitari fornivano ai genitori le indicazioni per la prosecuzione della terapia e per il follow-up ambulatoriale. Tuttavia, già il giorno successivo alle dimissioni, la bambina cominciava nuovamente ad accusare dolori addominali intensi che allarmavano i genitori. A questo punto i familiari della piccola, non trovando soddisfacente la gestione del caso da parte della prima struttura ospedaliera, decidevano di rivolgersi ad un diverso presidio sanitario della medesima città.

Presso questa seconda struttura la bambina veniva immediatamente sottoposta ad accertamenti diagnostici strumentali più approfonditi, in particolare ad una ecografia addominale seguita da una tomografia computerizzata. Gli esiti di tali esami evidenziavano un quadro clinico ben preciso e grave: una torsione dell’ovaio destro. Si trattava di una condizione che richiedeva un intervento chirurgico urgente per tentare di salvare l’organo coinvolto. La piccola paziente veniva quindi ricoverata d’urgenza presso il reparto di chirurgia pediatrica e nella stessa giornata veniva sottoposta ad intervento chirurgico in laparoscopia.

Purtroppo, una volta esplorata la cavità addominale, i chirurghi constatavano che l’ovaio destro presentava un aspetto completamente necrotico, segno inequivocabile che il processo di torsione si era verificato già da diverso tempo e che non vi era più alcuna possibilità di recuperare la vitalità dell’organo. Si rendeva pertanto necessario procedere alla completa asportazione dell’ovaio e della tuba di destra, intervento tecnicamente definito come annessiectomia destra. L’esame istologico successivamente eseguito sul materiale asportato confermava la diagnosi di necrosi emorragica completa dell’organo.

La bambina veniva dimessa alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico e i genitori, ritenendo che la perdita definitiva dell’ovaio della figlia fosse stata causata dal ritardo diagnostico imputabile alla prima struttura ospedaliera, decidevano di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Prima di instaurare il giudizio, veniva esperito un accertamento tecnico preventivo nel corso del quale un collegio di consulenti tecnici analizzava dettagliatamente la documentazione sanitaria e visitava la piccola paziente, giungendo a conclusioni che evidenziavano profili di responsabilità a carico dei sanitari della struttura convenuta.


NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione giuridica oggetto della pronuncia del Tribunale di Catania si inquadra nel complesso sistema della responsabilità sanitaria, un ambito che ha subito una significativa evoluzione sia sul piano normativo che su quello giurisprudenziale nel corso degli ultimi decenni. Il quadro di riferimento trova il suo fondamento in diverse disposizioni del codice civile che disciplinano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, integrate dalle previsioni specifiche contenute nella normativa speciale in materia sanitaria.

Sul piano del diritto civile generale, assumono particolare rilevanza gli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Il primo di tali articoli stabilisce il principio generale secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il secondo articolo disciplina invece la responsabilità del debitore per i fatti degli ausiliari di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione, stabilendo che di tali fatti risponde come del proprio operato.

La giurisprudenza della Cassazione ha nel tempo chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria si configura come una responsabilità contrattuale che trova la sua fonte nel cosiddetto contratto di spedalità. Si tratta di quel particolare contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una prestazione complessa di assistenza sanitaria, che comprende non solo l’attività medica in senso stretto ma anche la predisposizione di spazi adeguati, di personale sanitario qualificato e di attrezzature idonee. Tale responsabilità può derivare sia da fatto proprio della struttura, quando il danno sia conseguenza di carenze organizzative o strutturali, sia dall’operato dei professionisti sanitari che prestano la loro attività presso la struttura stessa.

Un ruolo centrale nella definizione del quadro normativo è stato svolto dalla legge numero 24 del 2017, comunemente nota come legge Gelli-Bianco, che ha introdotto una disciplina organica della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, l’articolo 7 di tale legge ha espressamente qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, chiarendo che la struttura risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari che operano al suo interno, anche quando questi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura.

La medesima disposizione ha invece qualificato come extracontrattuale la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, salvo che questi abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente. Tale distinzione ha importanti conseguenze sul piano processuale, in particolare per quanto concerne l’onere della prova e il regime della prescrizione dell’azione risarcitoria. Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, infatti, è sufficiente che il paziente danneggiato alleghi l’inadempimento e il danno conseguente, mentre spetta alla struttura dimostrare che l’inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile.

Particolarmente rilevante nella fattispecie in esame è la disciplina contenuta nell’articolo 1176 del codice civile, che nel suo secondo comma stabilisce che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Tale disposizione impone ai professionisti sanitari di utilizzare nella loro attività non la generica diligenza del buon padre di famiglia, ma quella qualificata propria della specifica professione esercitata, che comporta il rispetto di tutte le regole tecniche e degli accorgimenti che costituiscono la corretta pratica medica.

A ciò si aggiunge la previsione dell’articolo 2236 del codice civile, secondo cui qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Tale limitazione di responsabilità trova applicazione esclusivamente con riferimento alla perizia tecnica e non si estende ai casi in cui il danno sia derivato da negligenza o imprudenza. La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che tale attenuazione della responsabilità opera solo quando ci si trovi di fronte a casi che trascendono la preparazione media del professionista, perché caratterizzati da particolare complessità scientifica o perché relativi a tecniche ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica.

Sul piano della giurisprudenza costituzionale, assume rilievo la sentenza numero 184 del 1986 della Corte Costituzionale, che ha posto le fondamenta dell’elaborazione in materia di danno biologico. Tale pronuncia ha affermato il principio dell’autonoma risarcibilità del danno alla salute in quanto tale, a prescindere dalla capacità reddituale del soggetto leso, individuando nell’articolo 32 della Costituzione il parametro normativo di riferimento per l’integrazione della norma in bianco contenuta nell’articolo 2043 del codice civile.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre elaborato il concetto di responsabilità solidale tra la struttura sanitaria e il professionista sanitario nei confronti del paziente danneggiato. Tale solidarietà passiva consente al paziente di agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto, o di entrambi congiuntamente, per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito. Nei rapporti interni tra struttura e professionista, trovano poi applicazione i principi in materia di regresso e di ripartizione delle responsabilità in base ai rispettivi gradi di colpa.


DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore, condannando la struttura sanitaria al pagamento di una somma complessiva a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla bambina. La decisione del giudice si fonda su un’approfondita analisi delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo espletato in fase precausale, le cui conclusioni sono state integralmente recepite dal tribunale ritenendole sorrette da adeguata e convincente motivazione.