📌 LA VICENDA
- Materia: Successioni – Possesso beni ereditari
- Oggetto: Rimborso spese possessore buona fede – Art. 535 cc – Pagamento debiti eredità
- Normativa: art. 535 c.c., art. 1147 c.c., art. 1150 c.c., art. 533 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Principi consolidati sull’applicazione dell’art. 535 cc al possessore di buona fede dei beni ereditari
- Parole chiave: possessore buona fede, art. 535 cc, rimborso spese eredità, debiti ereditari, miglioramenti, chiamato eredità
In base al disposto dell’art. 535 cc, colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari ritenendo per errore di essere erede si considera possessore di buona fede e a lui si applicano le disposizioni in materia di possesso per quanto riguarda le spese, i miglioramenti e le addizioni, con diritto al rimborso dei costi sostenuti per il pagamento di debiti dell’eredità e per miglioramenti apportati ai beni ereditari. Il Tribunale di Livorno condanna l’erede testamentaria a rimborsare agli eredi legittimi, che avevano posseduto in buona fede i beni ereditari prima della pubblicazione del testamento, la somma di circa 22.000 euro sostenuta per oneri condominiali, utenze, compensi badanti e amministratore di sostegno, rottamazione auto, pratica di condono edilizio e imposte di successione. I nipoti americani del de cuius, quali eredi legittimi immessi nel possesso dall’amministratore di sostegno, erano in buona fede essendo venuti a conoscenza del testamento solo nove mesi dopo il decesso. Il Tribunale riconosce che i costi sostenuti integrano il pagamento di debiti dell’eredità e spese per miglioramenti, condannando l’erede testamentaria al rimborso.
Massima
“Gli attori deducono e documentano alle pagine 3, 4 e 20 dell’atto di citazione che, nel possesso dei beni ereditari come chiamati all’eredità, hanno sostenuto il costo complessivo di euro 22.346,00 per il pagamento delle competenze dell’Amministratore di Sostegno Avv. [OMISSIS] come liquidate dal Giudice Tutelare, degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, relativi all’immobile posto in Via Goito n. 132, delle utenze (telefono e luce), delle spettanze delle badanti, che avevano assistito il [OMISSIS], delle spese per la rottamazione della di lui autovettura, delle spese complessivamente sostenute per il perfezionamento della pratica di condono dell’immobile di Livorno Via Goito n. 132 e delle imposte e tasse liquidate con la presentazione della dichiarazione di successione.
In base al disposto dell’art. 535 cc colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede, si considera possessore di buona fede e a lui si applicano le disposizioni in materia di possesso per quanto riguarda le spese, i miglioramenti e le addizioni.
