Prova della cessione di crediti in blocco: Cassazione, non basta l’avviso in Gazzetta Ufficiale

Prova della cessione di crediti in blocco: Cassazione, non basta l’avviso in Gazzetta Ufficiale

Immaginate uno scenario in cui una banca decide di cedere in blocco il proprio portafoglio crediti a una società veicolo. Il debitore ceduto, tuttavia, contesta l’operazione, mettendo in discussione la legittimazione del nuovo titolare del credito. Questo scenario non è solo un’ipotesi teorica, ma una realtà sempre più comune nel mondo bancario e finanziario, in cui le dinamiche giuridiche si intrecciano con gli interessi economici.

La cessione di crediti in blocco, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, rappresenta uno strumento strategico per gli istituti di credito, consentendo loro di dismettere attivi deteriorati e liberare risorse da reinvestire. Tuttavia, come spesso accade, l’applicazione pratica di questa norma genera controversie e incertezze giuridiche, con ricadute significative sugli operatori del settore.

Una recente sentenza del 2024 della Corte di Cassazione ha gettato luce su un aspetto cruciale di questa dinamica: i requisiti probatori necessari per dimostrare l’avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione passiva del cessionario. Si tratta di una questione di fondamentale importanza, poiché da essa dipende la possibilità per il nuovo titolare del credito di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto.

Ma quali sono, nello specifico, i passaggi chiave di questa sentenza? Qual è il suo impatto sul settore bancario e finanziario? E soprattutto, quali sono le implicazioni pratiche per gli avvocati e i professionisti che operano in questo ambito? Addentriamoci nell’analisi di questo importante provvedimento giurisprudenziale, che potrebbe rivelarsi decisivo sia per i correntisti che per i professionisti del settore.

Indice:

  1. Esposizione dei Fatti di Causa
  2. Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
  3. Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
  4. Massima Risolutiva della Sentenza
  5. Implicazioni Pratiche della Sentenza

Esposizione dei Fatti di Causa

La sentenza in esame riguarda una complessa vicenda legale tra la Società Agricola Tre Stelle s.r.l. e la Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (in seguito “la banca”). La Società Agricola Tre Stelle vantava due “castelletti” per anticipo garantiti da pegno rotativo su forme di Parmigiano Reggiano, costituiti in favore della banca. Successivamente, la banca comunicò il recesso dai rapporti di conto corrente di affidamento, intimando alla correntista il rientro dell’esposizione debitoria.

A questo punto, i signori Greci Francesco e Barbazza Rossana, in qualità di amministratori della Società Agricola Tre Stelle e successivamente di eredi di Greci Alberto, formularono una proposta transattiva. Essi si dichiararono disponibili a sostituire le garanzie reali immobiliari con un’ipoteca sui loro beni personali, che sarebbe rimasta valida ed efficace indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dell’accordo di sistemazione complessiva dell’esposizione debitoria.

Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati

La sentenza n. 3405/2024 della Cassazione si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993). Questa norma consente agli istituti di credito di cedere in blocco l’intero portafoglio crediti, anche in assenza del consenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.

Tuttavia, la semplice pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione del credito. È necessario infatti che il cessionario produca il contratto di cessione per provare l’inclusione del credito contestato nell’operazione di trasferimento.

La Corte di Cassazione ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia, tra cui:

  • Cass., 22/06/2023, n. 17944
  • Cass., 13/06/2019, n. 15884
  • Cass., 16/04/2021, n. 10200
  • Cass., 05/11/2020, n. 24798
  • Cass., 02/03/2016, n. 4116
  • Cass., 20/07/2023, n. 21821

Tali pronunce hanno delineato in modo chiaro i requisiti probatori necessari per dimostrare l’avvenuta cessione del credito in blocco, al fine di tutelare adeguatamente la posizione del debitore ceduto.

Decisione del Caso e Analisi della Sentenza

La Corte di Cassazione ha così affrontato la questione della legittimazione della società Ortles 21 S.r.l., la quale aveva depositato un controricorso sostenendo di essere la titolare del credito oggetto della controversia.

La Suprema Corte ha rilevato che la controricorrente, pur dichiarando di aver stipulato tre contratti di cessione di crediti, si è limitata a produrre l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza fornire la prova dell’inclusione del credito in questione nell’operazione di cessione.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che Ortles 21 S.r.l. non abbia dimostrato la sua legittimazione sostanziale. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la semplice pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione del credito. Il cessionario deve produrre il contratto di cessione per poter dimostrare la propria legittimazione passiva.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva di Ortles 21 S.r.l., in quanto quest’ultima non ha fornito adeguata prova dell’avvenuta cessione del credito oggetto della controversia.

Massima Risolutiva della Sentenza

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Implicazioni Pratiche della Sentenza

La decisione in esame è di particolare rilievo per gli operatori del settore bancario e finanziario, in quanto delinea in modo chiaro i requisiti probatori necessari per dimostrare l’avvenuta cessione di crediti in blocco. La Corte ha stabilito che la semplice pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare l’effettiva cessione del credito. Il cessionario deve produrre il contratto di cessione per poter dimostrare la propria legittimazione passiva.

Questa pronuncia rappresenta un importante riferimento giurisprudenziale per gli avvocati che assistono istituti di credito, società di gestione dei crediti deteriorati e debitori ceduti. Essa chiarisce i limiti della prova dell’avvenuta cessione e impone un onere probatorio più stringente a carico del cessionario, al fine di tutelare adeguatamente la posizione del debitore ceduto.

Inoltre, la sentenza avrà ripercussioni pratiche sulle operazioni di cessione di crediti bancari in blocco, in quanto i cessionari dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione probatoria da produrre per dimostrare l’avvenuta cessione e la propria legittimazione processuale. Ciò potrebbe comportare un aumento degli adempimenti e dei costi legati a tali operazioni.

Avv. Cosimo Montinaro

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